01.1028 · Interrogazione ordinaria · 2001-05-07
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
L'interrogazione ordinaria si riferisce a una proposta di direttiva del Consiglio relativa allo statuto dei cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di dimora di lunga durata1, approvata dalla Commissione europea lo scorso 13 marzo. Detta proposta di direttiva si basa sul Trattato di Amsterdam, entrato in vigore nel 1999, il quale sancisce per la prima volta la competenza comunitaria in materia d'immigrazione e d'asilo. La stessa si trova attualmente in procedura di consultazione e non è ancora stata adottata definitivamente dal Consiglio dei ministri. Suo obiettivo è quello di avvicinare le legislazioni nazionali degli Stati membri in vista di creare uno statuto comune di dimorante di lunga durata per i cittadini di Paesi terzi, nonché di definire le condizioni alle quali il titolare di tale statuto ha diritto a soggiornare in un altro Stato membro (inoltre : protezione contro l'espulsione e diritto di esercitare un'attività lucrativa dipendente o indipendente senza permesso di lavoro).
1. La politica d'immigrazione concernente i cittadini degli Stati terzi non fa parte dell'Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la CE, né peraltro dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). L'Accordo sulla libera circolazione delle persone si applica ai cittadini di Stati terzi solo se essi sono stati ammessi nel contesto del ricongiungimento familiare o in qualità di lavoratori distaccati di una ditta con sede nell'UE. Siccome le parti contraenti hanno mantenuto la loro autonomia legislativa nei settori non coperti dai sette accordi settoriali, l'estensione al territorio svizzero degli sviluppi del diritto comunitario intervenuti dopo la data di sottoscrizione agli accordi bilaterali non è automatica. Una tale decisione dovrebbe essere presa e approvata ad hoc dalle parti secondo le rispettive procedure interne.
2. Va detto che, dato il contenuto di questo progetto di direttiva e ammettendo che venga adottato nella forma attuale, la ripresa delle sue disposizioni nel diritto svizzero andrebbe oltre la semplice estensione del campo d'applicazione dell'Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone ai cittadini di Paesi terzi al beneficio di un permesso di dimora di lunga durata. Infatti il progetto di direttiva introduce un nuovo statuto giuridico per i cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di dimora di lunga durata e fissa condizioni specifiche per il suo rilascio nonché per l'esercizio del diritto alla libera circolazione e al soggiorno in altri Stati membri. L'Unione europea intende così avvicinare lo statuto giuridico dei cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di dimora di lunga durata a quello dei cittadini degli Stati membri. Essa prevede l'applicazione dei principi della libera circolazione delle persone ai cittadini di Paesi terzi solo a condizione che siano adempiti determinati presupposti amministrativi e legislativi supplementari.
Nel caso in cui questo progetto di direttiva sia definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri, il Consiglio federale potrebbe esaminare le implicazioni di detta direttiva sul diritto svizzero in materia di stranieri nonché l'opportunità di prendere eventualmente in considerazione il suo contenuto. La ripresa delle disposizioni di detta direttiva potrebbe tuttavia essere considerata unicamente se fosse garantita la reciprocità. In ogni caso, prima di poter considerare la questione di un eventuale sviluppo ulteriore, occorre attendere i primi effetti dell'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone.
In questo contesto è bene rilevare che, nel contesto della revisione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (avamprogetto LStr), si prevede di garantire una migliore protezione giuridica ai cittadini di Stati terzi titolari di un permesso di dimora di lunga durata, onde promuoverne l'integrazione. L'avamprogetto sottoposto a consultazione prevede tra l'altro un diritto alla proroga del permesso dopo una dimora di cinque anni. I titolari di un permesso di dimora potrebbero inoltre cambiare impiego senza pertinente autorizzazione. E i cittadini di Stati terzi che dimorano durevolmente in una zona frontaliera vicina alla Svizzera potrebbero accedere al mercato del lavoro entro le zone frontaliere svizzera in qualità di frontalieri.
3. Vista la situazione attuale e tenuto conto di quanto precede, si può affermare che le misure accompagnatorie che entreranno in vigore nel diritto svizzero due anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, si applicheranno a tutti i lavoratori indipendentemente dalla loro cittadinanza (cittadini di Paesi dell'UE, di Paesi terzi o svizzeri).
4. L'Unione europea, nel preambolo al suddetto progetto di direttiva, evoca l'attuale evoluzione del mercato del lavoro nei suoi Stati membri nonché la penuria di manodopera in determinati settori economici quali le tecnologie dell'informazione. La Svizzera conosce una situazione analoga a quella prevalente nella maggior parte dei Paesi dell'UE. Il Consiglio federale si è peraltro già espresso nel contesto di risposte a vari interventi parlamentari sul tema (cfr. interventi Neyrinck, interpellanze Hess e Lalive d'Epinay). L'attuale politica svizzera in materia di stranieri favorisce l'ammissione di lavoratori qualificati cittadini di Stati non membri dell'UE in grado di integrarsi e di contribuire al mantenimento dell'equilibrio a lungo termine del mercato del lavoro. Durante gli ultimi mesi, nell'attribuire i contingenti, l'Ufficio federale degli stranieri ha inoltre prestato particolare attenzione al settore delle tecnologie dell'informazione. Va detto però che la politica migratoria non è l'unico mezzo per ovviare agli squilibri del mercato del lavoro. Al proposito, l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia consente sforzi considerevoli in materia di formazione e di perfezionamento, onde ovviare al più presto alla penuria di specialisti nelle tecnologie dell'informazione.
1 Proposition de directive du Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée présentée par la Commission, 13.3.2001, COM (2001) 127 final, 2001/0074 (CNS), Bruxelles
Risposta del Consiglio federale.