01.1032 · Interrogazione ordinaria · 2001-05-07
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Per anni l'AVS è stata criticata dall'opinione pubblica e dai media i quali ritenevano che la riscossione dei contributi non fosse abbastanza severa, comportando così contributi non pagati troppo elevati e perdite di interessi per il Fondo AVS. In particolare non si capiva perché i contributi AVS fossero da pagare entro 10 giorni, mentre l'obbligo di versare interessi di mora decorresse solo dopo 60 giorni. Il Consiglio federale ha preso sul serio questa critica e, dopo ampi lavori preparatori eseguiti dall'Amministrazione in stretta collaborazione con le casse di compensazione, ha sottoposto la riscossione dei contributi a una revisione globale per il 1° gennaio 2001 (RU 2000, 1441).
Al centro di tale revisione vi era l'introduzione di un obbligo generale di versare interessi di mora già dopo 30 giorni e non più dopo 60 come in precedenza (art. 41bis cpv. 1 OAVS). In questo modo chi è soggetto all'obbligo contributivo è tenuto ad effettuare più rapidamente i pagamenti. Come afferma giustamente l'autore dell'interrogazione il termine di pagamento valido fino alla fine dell'anno scorso è stato esteso da 10 a 30 giorni per determinati crediti. Il termine di pagamento di 10 giorni rimane invariato per i contributi d'acconto periodici il cui importo è noto in precedenza (art. 34 cpv. 3 OAVS). Per contributi meno prevedibili (reclamo di contributi arretrati, contributi da compensare in base al conteggio annuo; cfr. art. 39 cpv. 2 e art. 36 cpv. 2 OAVS) il Consiglio federale ha ora fissato il termine di pagamento di 30 giorni. Visto che si tratta di andare incontro alle persone soggette all'obbligo di contribuzione, un secondo termine di pagamento sembra essere giustificato. Tuttavia è vero che la cassa di compensazione deve ricevere i contributi entro l'ultimo giorno del termine, per cui, tenuto conto anche dell'iter di un pagamento, rimangono effettivamente meno di 30 giorni per il riscatto del pagamento (art. 42 cpv.1 OAVS). Questa regola è ora stata iscritta nell'ordinanza, ma era già applicata nella prassi. Non costituisce una novità nemmeno il fatto che nell'AVS gli interessi di mora vengano riscossi retroattivamente (ossia già prima della scadenza del termine di pagamento), se i pagamenti non vengono effettuati entro il termine prescritto. L'AVS ha quest'ottica sin dall'introduzione degli interessi di mora nel 1979. Oggi vi si presta più attenzione poiché l'obbligo di pagare gli interessi è stato anticipato.
Fino a che punto l'ente pubblico ricorre a termini di pagamento più lunghi non può essere accertato in modo generale. In ogni caso l'ente pubblico in qualità di datore di lavoro è sottoposto alle medesime disposizioni cui è soggetto chi è tenuto a pagare i contributi. Oltretutto le casse di compensazione sono ora sottoposte anche ad un obbligo di pagare gli interessi compensativi più severo e devono per esempio versare loro stesse interessi se non restituiscono i contributi d'acconto pagati in eccesso entro 30 giorni dalla ricezione del conteggio (art. 41ter OAVS).
Infine il Consiglio federale fa notare che le prescrizioni severe dell'AVS sono giustificate già solo per il fatto che si tratta qui anche di contributi detratti dal salario dei lavoratori che l'AVS deve ricevere il più presto possibile. Anche tenuto conto di eventuali distorsioni concorrenziali è opportuno non sfavorire chi paga puntualmente i contributi rispetto a chi li versa in ritardo.
Il Consiglio federale non ha previsto nell'OAVS che le casse di compensazione possano rinunciare a riscuotere interessi quando questi sono esigui. Potrebbe forse essere opportuno che l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, competente in materia, per motivi economico-amministrativi consentisse alle casse di compensazione di rinunciare alla riscossione degli interessi di un importo di fino a 30 franchi. In alcun caso, però, il Consiglio federale autorizzerà istruzioni dell'Ufficio che farebbero rientrare l'esecuzione delle disposizioni d'ordinanza decise dal Consiglio federale stesso nella competenza delle casse di compensazione.
Il Consiglio federale non può condividere l'affermazione dell'autore dell'interrogazione secondo cui la nuova regolamentazione colpirebbe chi paga puntualmente i propri contributi, ma non i ritardatari. Chi rispetta i termini, vale a dire la stragrande maggioranza dei contribuenti, non dovrà temere alcun addebitamento di interessi.
Il Consiglio federale ammette che l'introduzione delle nuove regolamentazioni sulla riscossione ha suscitato indignazione, in parte sicuramente anche per la carenza di informazioni esaustive da parte delle casse di compensazione. Ritiene però che dopo una fase transitoria la nuova regolamentazione prenderà piede. Per una valutazione definitiva, invece, è ancora troppo presto. Non è possibile nemmeno formulare conclusioni sull'evoluzione dei contributi non pagati. Le misure di riscossione non sono mai viste di buon occhio dai debitori nemmeno nell'ambito dell'AVS. Tuttavia, il Consiglio federale dubita che con una regolamentazione più indulgente della riscossione, la quale, oltre che aumentare il rischio di perdite di contributi, metterebbe in gioco anche la parità di trattamento, l'AVS migliorerebbe la sua credibilità. Per il Consiglio federale, quindi, un ritorno al sistema previgente non deve essere preso in considerazione.
Risposta del Consiglio federale.