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01.1037 · Interrogazione ordinaria · 2001-05-09

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1.

Dal punto di vista del Consiglio federale la popolazione curda vivente in Turchia e negli altri Stati della regione costituisce una minoranza che si definisce anzitutto attraverso le sue peculiarità linguistiche e culturali. Il Consiglio federale ha costantemente espresso il parere che la popolazione di origine curda dovrebbe avere la possibilità e il diritto di vivere e di mantenere tali peculiarità.

La legislazione turca riconosce le minoranze non musulmane alle quali la popolazione curda non appartiene. I rappresentanti del Governo turco hanno nondimeno ripetutamente riconosciuto a questa popolazione il diritto a una propria identità culturale. La Turchia e la Svizzera mantengono un dialogo su questa questione nell'ambito delle regolari consultazioni istituite nel 2001 tra i ministri degli affari esteri di entrambi i Paesi.

2.

Il Consiglio federale non ritiene opportuna una protesta mediante nota diplomatica. L'Ambasciata di Svizzera in Turchia ha abbordato la questione della designazione qui in causa al Ministero turco degli affari esteri, ottenendone la garanzia che i termini utilizzati dal Ministro di Stato non corrispondono alla posizione ufficiale del Ministero turco degli affari esteri.

Risposta del Consiglio federale.