01.1042 · Interrogazione ordinaria · 2001-05-09
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Per anni l'AVS è stata criticata dall'opinione pubblica e dai media i quali ritenevano che la riscossione dei contributi non fosse abbastanza severa, comportando così contributi non pagati troppo elevati e perdite di interessi per il Fondo AVS. In particolare non si capiva perché i contributi AVS fossero da pagare entro 10 giorni, mentre l'obbligo di versare interessi di mora decorresse solo dopo 60 giorni. Il Consiglio federale ha preso sul serio questa critica e, dopo ampi lavori preparatori eseguiti dall'Amministrazione in stretta collaborazione con le casse di compensazione, ha sottoposto la riscossione dei contributi a una revisione globale per il 1° gennaio 2001 (RU 2000, 1441). Al centro di tale revisione vi era l'introduzione di un obbligo generale di versare interessi di mora già dopo 30 giorni e non più dopo 60 come in precedenza (art. 41bis cpv. 1 OAVS). In questo modo chi è soggetto all'obbligo contributivo è tenuto ad effettuare più rapidamente i pagamenti.
Nell'AVS il termine di pagamento di 10 giorni è applicato sin dalla sua entrata in vigore (art. 34 cpv. 3 OAVS). Il Consiglio federale ha utilizzato la revisione della riscossione dei contributi per estendere a 30 giorni questo termine di pagamento finora valido a livello generale per determinati crediti. Mentre il termine rimane invariato a 10 giorni per i contributi d'acconto periodici il cui importo è noto in precedenza, esso è ora di 30 giorni per contributi meno prevedibili (reclamo di contributi arretrati, contributi da compensare in base al conteggio annuo; cfr. art. 39 cpv. 2 e art. 36 cpv. 2 OAVS). Visto che si tratta di andare incontro alle persone soggette all'obbligo di contribuzione, la nuova differenziazione dei termini di pagamento sembra essere giustificata. Non è invece una novità il fatto che nell'AVS gli interessi di mora vengano riscossi retroattivamente (ossia già prima della scadenza del termine di pagamento), se i pagamenti non vengono effettuati entro il termine prescritto. L'AVS ha quest'ottica sin dall'introduzione degli interessi di mora nel 1979. Oggi vi si presta più attenzione poiché l'obbligo di pagare gli interessi è stato anticipato.
Fino a che punto l'ente pubblico ricorre a termini di pagamento più lunghi non può essere accertato in modo generale. In ogni caso l'ente pubblico in qualità di datore di lavoro è sottoposto alle medesime disposizioni cui è soggetto chi è tenuto a pagare i contributi. Oltretutto le casse di compensazione sono ora sottoposte anche ad un obbligo di pagare gli interessi compensativi più severo e devono per esempio versare loro stesse interessi se non restituiscono i contributi d'acconto pagati in eccesso entro 30 giorni dalla ricezione del conteggio (art. 41ter OAVS).
Infine il Consiglio federale fa notare che le prescrizioni severe dell'AVS sono giustificate già solo per il fatto che si tratta qui anche di contributi detratti dal salario dei lavoratori che l'AVS deve ricevere il più presto possibile. Anche tenuto conto di eventuali distorsioni concorrenziali è opportuno non sfavorire chi paga puntualmente i contributi rispetto a chi li versa in ritardo.
Non è esatto affermare che le persone soggette all'obbligo contributivo sarebbero subito punite. In primo luogo non si tratta di una punizione, bensì di una compensazione di vantaggi di interessi. Inoltre, per quanto riguarda il termine di pagamento di 10 giorni, l'obbligo di pagare interessi di mora decorre solo dopo 30 giorni. L'AVS ha quindi previsto non pochi giorni di tolleranza. Per quanto riguarda i contributi compensativi e il pagamento di contributi arretrati si tratta di solito di contributi che avrebbero dovuto essere pagati già durante l'anno civile precedente. Un'ulteriore tolleranza quindi non sarebbe giustificata.
Il Consiglio federale ammette che l'introduzione delle nuove regolamentazioni sulla riscossione ha suscitato indignazione, in parte sicuramente anche per la carenza di informazioni esaustive da parte delle casse di compensazione. Ritiene però che dopo una fase transitoria la nuova regolamentazione prenderà piede. Inoltre la revisione comprende anche modifiche a favore delle persone soggette all'obbligo contributivo: oltre all'estensione in alcuni casi a 30 giorni dei termini di pagamento si possono menzionare ad esempio la riduzione del tasso d'interesse dal 6 al 5 percento (art. 42 cpv. 2 OAVS) e l'introduzione per le casse di compensazione dell'obbligo di pagare interessi compensativi più severo (art. 41ter OAVS). Le misure di riscossione non sono mai viste di buon occhio dai debitori nemmeno nell'ambito dell'AVS. Tuttavia, il Consiglio federale dubita che con una regolamentazione più indulgente della riscossione, la quale, oltre che aumentare il rischio di perdite di contributi, metterebbe in gioco anche la parità di trattamento, l'AVS migliorerebbe la sua credibilità. Per il Consiglio federale, quindi, un ritorno al sistema previgente non deve essere preso in considerazione.
Risposta del Consiglio federale.