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01.1044 · Interrogazione ordinaria · 2001-06-05

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel 2000 vi erano complessivamente circa 175'000 lavoratori (66% donne) che esercitavano più di un'attività lucrativa. Fra questi, 48'000 (27% donne) avevano come impiego principale un posto a tempo pieno; 13'000 (18% donne) di essi esercitavano un'attività accessoria quali indipendenti e 35'000 (31% donne) quali salariati. I lavoratori aventi come impiego principale un posto a tempo parziale erano 127'000 (76% donne), di cui 24'000 (61% donne) con un'attività accessoria indipendente e 103'000 (79% donne) dipendente. L'attività accessoria può comprendere uno o più impieghi. (Fonte: Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera; RIFOS 2000, UFS).

2. Dal punto di vista delle assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG), dell'assicurazione contro la disoccupazione e degli assegni familiari nell'agricoltura, il plurimpiego non pone particolari problemi.

Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, le persone che lavorano per più datori di lavoro sono per principio tenute a stipulare con ogni datore di lavoro un'assicurazione contro le malattie e gli infortuni professionali e non professionali. Coloro che lavorano per diversi datori di lavoro, ma il cui tempo di lavoro settimanale non raggiunge un minimo di otto ore in nessuno dei loro impieghi, non sono assicurati contro gli infortuni non professionali; le ore di lavoro che svolgono presso i diversi datori di lavoro non sono sommate. Per questi lavoratori, gli infortuni che si verificano sulla strada che porta al lavoro sono tuttavia coperti allo stesso modo degli infortuni professionali.

Per quanto riguarda la previdenza professionale, il plurimpiego ha essenzialmente come conseguenza un indebolimento della copertura, o addirittura nessuna copertura da parte del 2° pilastro. Infatti, l'assicurato che lavora presso diversi datori di lavoro deve percepire da ogni datore di lavoro un salario che gli permetta di raggiungere la deduzione di coordinamento (attualmente di 24'720 franchi) per essere soggetto obbligatoriamente alla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). In tal caso, è assicurato individualmente da ogni datore di lavoro e non può cumulare i salari ricevuti da ognuno di essi per ottenere una migliore assicurazione nel regime obbligatorio.

La legislazione attuale permette ai salariati che lavorano presso diversi datori di lavoro e che, sommando i diversi salari, raggiungono l'importo di coordinamento, di esigere che ogni datore di lavoro versi loro i contributi per il secondo pilastro, sia alla cassa pensione di uno dei datori di lavoro sia all'istituto collettore. Tuttavia, questo sistema è insoddisfacente per diversi aspetti: da un lato, esso obbliga l'assicurato a rivolgersi personalmente ai diversi datori di lavoro o persino all'istituto collettore e, dall'altro, lo espone spesso alla reticenza di quei datori di lavoro poco propensi ad affiliare assicurati di questo genere.

Ciò detto, la prima revisione della LPP attualmente in corso dovrebbe rimediare a questo problema. Quando era stato elaborato il primo progetto, il Consiglio federale aveva proposto di abbassare la soglia di coordinamento, prevedendo allo stesso tempo modelli di deduzione di coordinamento proporzionale al grado di attività, il che avrebbe ridotto considerevolmente il numero delle persone toccate da questo problema. In seguito alla procedura di consultazione, esso aveva però rinunciato agli abbassamenti. Tuttavia, in occasione dell'esame del fascicolo, la CSSS-N ha rilanciato la questione dei salari bassi e delle persone che lavorano a tempo parziale. La sottocommissione, incaricata delle questioni relative all'abbassamento della soglia di coordinamento, ha richiesto all'UFAS un rapporto sul problema del plurimpiego al fine di trovare una soluzione nell'ambito della prima revisione della LPP.

Dal punto di vista della legge sul lavoro, il plurimpiego è generalmente ammesso purché non comporti una violazione delle disposizioni legali in materia di durata del lavoro e del riposo: in altri termini, esse devono essere rispettate nel loro insieme considerando tutti i rapporti d'impiego esistenti. Ciò aumenta le esigenze di controllo da parte dei datori di lavoro secondari che assumono personale a tempo parziale. Il capo di un'azienda che occupa lavoratori a tempo parziale, e che di conseguenza può eventualmente essere un datore di lavoro secondario, deve quindi provvedere affinché le ore effettuate nell'azienda principale siano incluse nel calcolo della durata massima del lavoro giornaliero e settimanale.

3. Il Consiglio federale riconosce la problematica del plurimpiego, ma non ritiene che lo sviluppo di quest'ultimo possa violare la legislazione in materia di lavoro e di assicurazioni sociali. Il numero degli impieghi multipli è solo leggermente aumentato dal 1991 (vale a dire dalla prima RIFOS). Rispetto al salario medio di tutti i settori, il salario percepito da un lavoratore che occupa più impieghi - commisurato alla durata del lavoro - è effettivamente inferiore a quello che riceverebbe se tutta la sua attività lucrativa fosse esercitata in un solo impiego. Tenuto conto del salario versato per lavori equivalenti, questa affermazione generale appare tuttavia dubbia. Per le persone che svolgono diversi impieghi a tempo parziale la durata del lavoro non pone generalmente alcun problema. Per contro, vista la durata massima del lavoro prescritta dalla legge, il tempo di lavoro delle persone che occupano un posto a tempo pieno quale attività principale può rappresentare un problema. Recentemente, la Direzione del lavoro del Seco ha giustamente attirato l'attenzione degli organi d'esecuzione della legge sul lavoro, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori come anche di altre cerchie interessate, sulla problematica del plurimpiego, rammentando loro l'essenziale delle disposizioni della legge sul lavoro.

4. Nel plurimpiego, il problema della discriminazione delle donne si pone quando l'attività principale è un impiego a tempo parziale, poiché questa forma di lavoro è praticata assai più frequentemente dalle donne. Una discriminazione (indiretta) delle donne è ancora oggi ravvisabile nel trattamento meno favorevole riservato, dal punto di vista della previdenza professionale, alle persone impiegate a tempo parziale, con un conseguente effetto cumulativo per le lavoratrici che svolgono più impieghi. Si tratta tuttavia di un problema riconosciuto che è stato affrontato dalla CSSS-N nell'ambito dei lavori concernenti la prima revisione della LPP. Inoltre, nelle sue disposizioni relative alle condizioni di lavoro e alla retribuzione, la legge sulla parità dei sessi prevede una protezione giuridica contro la discriminazione delle donne che lavorano a tempo parziale.

Nel settore del plurimpiego con un'occupazione a tempo pieno quale attività principale, la percentuale delle donne è invece più esigua e la questione della loro discriminazione non si pone.

5. Misure che tengono conto della particolare situazione degli impieghi multipli sono già state attuate o sono in discussione. Dal 1° gennaio 2000, il Consiglio federale ha ridotto da 12 a 8 ore di lavoro settimanale la soglia dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali per i lavoratori a tempo parziale. Per quanto concerne la recente circolare della Direzione del lavoro del seco relativa alla legge sul lavoro e il trattamento da parte della CSSS-N del problema dei bassi redditi nel settore della previdenza professionale, siamo già entrati nel merito. Per il momento, il Consiglio federale non ritiene necessario né opportuno prendere altri provvedimenti.

Risposta del Consiglio federale.