Lexipedia

01.1048 · Interrogazione ordinaria · 2001-06-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Schengen contempla una serie di misure volte al consolidamento della collaborazione in materia di giustizia e polizia tra i Paesi membri. Tra queste "misure accompagnatorie" figurano anche i disciplinamenti concernenti le armi da fuoco e le loro munizioni. Da Amsterdam le pertinenti indicazioni minime derivano dalla direttiva CE 91/477, la quale sostituisce le disposizioni in materia di armi della Convenzione d'esecuzione di Schengen.

Come avviene già nel diritto svizzero, anche questa direttiva tende a porre limiti all'abuso delle armi da fuoco nell'interesse della sicurezza interna nonché della protezione dei cittadini. Il Consiglio federale sostiene questi intenti pur tenendo conto di quel che le armi rappresentano nella tradizione svizzera, e nelle trattative su Schengen s'ispira di queste basi. Il Consiglio federale è parimenti intenzionato a mantenere quell'insieme di leggi che permetteranno anche in avvenire l'esercizio del tiro sportivo nella stessa misura di oggi. La revisione in corso della legge sulle armi non toccherà questo punto.

Il Consiglio federale è convinto che i presupposti di Schengen potranno essere attuati con il necessario riguardo per il tradizionale interesse degli Svizzeri per le armi. Infatti le disposizioni della direttiva toccheranno la legislazione nazionale in materia di armi solo limitatamente. La direttiva prevede un'armonizzazione minima della legislazione sulle armi nei Paesi membri. Il punto centrale del disciplinamento è costituito dalle cosiddette categorie di armi, che si distinguono segnatamente in vietate (categoria A, ad es. armi da fuoco per il tiro a raffica), sottoposte ad autorizzazione (categoria B, ad. es. armi semiautomatiche) e soggette all'obbligo di dichiarazione (categoria C, ad esempio la carabina 31 nonché armi da sport e armi da caccia).

Singoli settori (esercito, polizia, collezionisti di armi e istituzioni culturali e storiche riconosciute) non sono disciplinati dalla direttiva e rientrano quindi integralmente nella sfera di competenza del legislatore nazionale. Il legislatore ha altresì il compito di stabilire le condizioni relative al porto e all'utilizzo delle armi.

Di conseguenza, in caso di un'adesione della Svizzera a Schengen, è necessario un adeguamento legislativo soltanto se si tratta del disciplinamento delle condizioni per l'acquisto e la detenzione di armi da fuoco e delle relative munizioni e se nel contempo sono interessati i settori d'eccezione summenzionati. E proprio nell'ambito del suo campo d'applicazione, la direttiva non impone un'armonizzazione assoluta della legislazione nazionale, bensì concede al legislatore nazionale libertà d'azione per tenere conto delle specificità nazionali. La concretizzazione della volontà del legislatore, in generale ritenuta giusta in molti luoghi, concernente l'acquisto rispettivamente la detenzione di armi e munizioni rientra pertanto nella sfera di competenza dei singoli Paesi.

È possibile rilevare gli effetti fondamentali della direttiva sulla legislazione svizzera in materia di armi come mostrato nella presente risposta. Per quanto concerne determinati dettagli vanno effettuati ulteriori chiarimenti sullo sfondo dell'ampio margine di manovra.

Risposta alla domanda 1

La direttiva CE esige un "motivo di giustificazione" soltanto per l'acquisto e il possesso di armi sottoposte all'obbligo di autorizzazione (categoria B); sono considerate tali le armi semiautomatiche, le pistole e i revolver. Ma una definizione piú precisa di "giustificazione" manca nella direttiva. A partire da una formulazione espressa sotto forma di clausole generali è lasciata agli Stati ampia libertà di descrizione piú dettagliata dei motivi di giustificazione. Fatte queste premesse l'esigenza di una giustificazione in particolare per cacciatori e tiratori sportivi non dovrebbe presentare difficoltà di sorta. La direttiva ammette anche la possibilità di estendere l'esigenza della giustificazione ad altri insiemi di persone. Il riconoscimento dell'interesse a una protezione personale quale motivo di giustificazione per l'acquisto di armi della categoria B dipende quindi come prima dal metro del legislatore nazionale. Queste riflessioni non si applicano all'acquisto di armi sottoposte all'obbligo di notificazione, poiché la direttiva non esige in proposito la prova del bisogno, bensí solo la notificazione.

Risposta alla domanda 2

La direttiva prescrive agli Stati contraenti di far dipendere il possesso e l'acquisto di determinate armi o da un'autorizzazione (categoria B) o da una semplice dichiarazione (categoria C). Per contro, essa non obbliga gli Stati firmatari a stabilire quante e quali armi possono i cacciatori o i tiratori possedere per esercitare le loro attività. Un disciplinamento in materia compete esclusivamente ai legislatori degli Stati contraenti. Di conseguenza, l'applicazione delle relative disposizioni vigenti in Svizzera, per esempio in materia di caccia, non subirebbe con Schengen alcuna modifica. Infine la direttiva non prevede nemmeno disciplinamenti per il caso di una successiva abolizione di una condizione d'accettazione per armi sottoposte all'obbligo di permesso. Gli Stati membri godono cosí di un ampio spazio di manovra. Va in particolare osservato a questo proposito che dalla direttiva non si può desumere nessun obbligo per le autorità di confiscare armi possedute illegalmente. Se e a quali condizioni simili armi devono essere consegnate o anche poter esser vendute, è di competenza del legislatore nazionale.

Risposta alla domanda 3

In linea di massima la custodia delle armi d'ordinanza (incluse le munizioni) in casa del militare nonché la consegna di tali armi a privati non sono contrarie a Schengen. È vero che, in virtù delle categorie di armi della Convenzione di Schengen, i fucili d'assalto 57 e 90 (incluse le munizioni) rientrano a prima vista nella categoria delle armi vietate (categoria A). Conseguentemente, il loro acquisto e la loro detenzione dipendono sostanzialmente dal rilascio di un permesso eccezionale, alla stregua di quanto previsto dal diritto svizzero per le armi per il tiro a raffica. Tuttavia, come già menzionato, la direttiva non si applica al settore della polizia o dell'esercito nel suo complesso. Dato che anche il rilascio delle armi d'ordinanza a giovani tiratori o a persone prosciolte dagli obblighi militari è parte integrante del nostro sistema militare tradizionale, secondo il parere del Consiglio federale, anche tale ambito non è toccato dalle disposizioni previste da Schengen.

A ciò si aggiunge che le armi d'ordinanza menzionate secondo la prassi corrente svizzera sono rilasciate al di fuori dell'obbligo di servizio soltanto previa applicazione di un dispositivo di sicurezza. Le armi summenzionate rientrano, quindi, nella lista delle armi soggette ad autorizzazione del sistema di Schengen (categoria B). Siccome il legislatore nazionale al momento di porre in opera le premesse per l'autorizzazione - come menzionato - dispone di una larga libertà d'azione, le armi di ordinanza dovranno poter essere sempre acquistate dai privati anche in regime di Schengen, cosí come lo vuole il Consiglio federale. Non è pertanto necessaria un'autorizzazione speciale come per le armi vietate (categoria A).

Conformemente al sistema di Schengen, la carabina 31 non rappresenta un'arma vietata o soggetta ad autorizzazione; essa è soltanto soggetta a dichiarazione (categoria C). In questo modo, l'acquisto e la detenzione di tale arma sono sottoposti - con riserva del rispetto dell'età minima dei 18 anni - a una mera dichiarazione senza previo esame di un motivo di giustificazione speciale.

Risposta alla domanda 4

L'esecuzione della vigente legislazione svizzera sull'abuso delle armi rende necessari certi provvedimenti amministrativi. Con Schengen sarebbe certamente introdotto un obbligo supplementare di dichiarazione per le armi da fuoco. Tuttavia il Consiglio federale è del parere che ciò non rappresenta un dispendio di lavoro sproporzionato. Occorre poi ancora precisare le modalità d'introduzione della relativa dichiarazione nell'ottica di quanto si prefigge la direttiva. Questa infatti vuole garantire gli interessi degli Stati limitrofi senza però contemporaneamente ledere la sovrana libertà decisionale dei singoli Stati contraenti a fissare autonomamente il livello di sicurezza sul loro proprio territorio sovrano. Anche per quanto riguarda l'obbligo di notificazione il Consiglio federale intende mirare a una soluzione che rispetti il tradizionale attaccamento degli Svizzeri per le armi.

Risposta del Consiglio federale.