01.1050 · Interrogazione ordinaria · 2001-06-13
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Situazione iniziale / Spiegazioni introduttive
Regolamentazione di assegni/indennità secondo l'Ordinamento dei funzionari (OF)
Nell'ambito di un mandato assegnato dal Consiglio federale il 9 dicembre 1996, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha esaminato gli assegni e le indennità (con carattere salariale) per quanto riguarda la loro adeguatezza dal profilo della politica finanziaria e del personale. Il 2 novembre 1998 il DFF ha presentato al Consiglio federale, in una nota di discussione, i risultati del controllo globale che comprendeva in un secondo tempo, oltre al settore delle spese, le agevolazioni e le casse di previdenza. Gli assegni e le indennità non più giustificati ai fini del servizio e divenuti obsoleti sono già stati soppressi (ad es. indennità per la supplenza in una funzione assegnata a una classe superiore - art. 53 RF 1) o è stata puntualmente stabilita una prassi di pagamento più restrittiva (ad es. indennità per lavoro supplementare - art. 52 RF 1). Una modifica di alcuni assegni e indennità disciplinati nell'Ordinamento dei funzionari (OF) avrebbe presupposto una modifica di legge. In vista dell'introduzione della legge sul personale federale (LPers) sarebbe stato inopportuno effettuare modifiche nella legge ancora vigente. La formulazione delle disposizioni d'esecuzione relative alla LPers, segnatamente l'ordinanza sul personale federale (OPers), è stata l'occasione giusta per effettuare questa revisione.
Regolamentazione dei supplementi di stipendio/indennità soggetti alla legge sul personale federale (LPers)
A partire dal 1° gennaio 2002, con l'introduzione del nuovo diritto sono soppressi i seguenti assegni/indennità riconosciuti dall'Ordinamento dei funzionari:
-assegno per matrimonio
-assegno per la nascita di un figlio
-indennità per orario di lavoro irregolare
-indennità per impiego simultaneo in diversi servizi dell'Amministrazione federale
Lo stipendio e tutti gli assegni (ad es. indennità in funzione del mercato del lavoro, indennità di funzione, indennità speciali, premi per prestazioni, premi di riconoscimento) nonché le indennità (indennità per il lavoro domenicale e notturno, indennità per il servizio di picchetto) previsti nel nuovo diritto si fondano sull'articolo 15 LPers e sono disciplinati negli articoli 36-55 OPers. Nel nuovo diritto è stata per ora ripresa pure l'indennità di residenza, che verrà rivista nell'ambito degli ulteriori sviluppi del nuovo sistema salariale.
Con l'entrata in vigore del nuovo diritto del personale (1° gennaio 2002) gli automatismi nell'evoluzione dello stipendio finora vigenti sono stati sostituiti da un'evoluzione dello stipendio in funzione delle prestazioni. Anche in futuro prestazioni richiedenti particolare impegno e compiti particolarmente esigenti potranno essere onorati nei singoli casi tramite indennità.
Con le indennità in funzione del mercato del lavoro (art. 50 OPers), contemplate nel nuovo diritto, la Confederazione ha la possibilità di reagire alle condizioni esterne - in particolare del mercato del lavoro - e di acquisire o indurre a rimanere persone che sul mercato del lavoro sono particolarmente richieste (ad es. nel settore del controllo delle finanze). Il sistema di gestire lo stipendio tramite assegni a dipendenza della situazione presenta innumerevoli vantaggi: nel caso di mutate condizioni (ad es. sul mercato del lavoro) l'assegno può essere parzialmente o completamente tolto in qualsiasi momento. Questa concezione presenta il grande vantaggio di garantire il mantenimento della struttura delle classificazioni nel suo insieme. Gli assegni offrono flessibilità e favoriscono una politica del personale differenziata. L'uso del denaro dei contribuenti in funzione delle varie situazioni è pure nell'interesse dell'opinione pubblica.
I premi di riconoscimento - disciplinati nella OPers e fondati sull'articolo 15 LPers - devono essere differenziati dagli assegni. Questi premi sono parte integrante del nuovo sistema salariale e onorano le prestazioni definite in occasione della valutazione formale del personale.
Domande 1 e 2
L'OF e la futura LPers non prevedono per le unità organizzative della Confederazione, gestite con mandato di prestazioni e preventivo globale (FLAG), assegni speciali. Nell'OF le possibilità sono definite nel relativo articolo 36 capoverso 3 (assegni di assunzione) e nell'articolo 44 capoverso 1 lettera f (indennità per prestazioni di servizio straordinario). La disposizione dell'articolo 44 capoverso 1 lettera f OF offre pure la possibilità agli uffici FLAG di versare assegni speciali in funzione delle prestazioni per un modo di lavorare efficace ed economico. Le disposizioni dell'OF sono d'altronde applicabili in maniera unitaria all'amministrazione generale della Confederazione e ai suoi uffici FLAG. Le unità FLAG saranno pure completamente assoggettate alle disposizioni d'esecuzione relative alla LPers. L'ammontare dei singoli assegni si fonda sulla basi giuridiche. Il limite superiore è regolamentato nei pertinenti articoli dell'Opers per cui una crescita incontrollata degli assegni non è possibile.
Domanda 3
Gli assegni con incidenza sul salario si fondano su basi del diritto del personale (leggi e rispettive disposizioni d'esecuzione). Essi sono preventivati con i crediti per il personale. Nel preventivo e nel conto annuale essi figurano alla voce "retribuzione del personale".
Domanda 4
La formazione è uno dei tanti fattori di rimunerazione. Si devono considerare pure il grado di difficoltà del lavoro, i pericoli ecc. La concessione di ogni assegno è legata a determinate condizioni definite nelle disposizioni d'applicazione dell'OF e della LPers. Gli assegni dipendono da circostanze particolari, come compiti temporanei supplementari (progetti, compiti di supplenza), mercato del lavoro ecc. In tal modo si offre la garanzia che anche in caso di compiti a termine o di esigenze variabili si possano adottare soluzioni conformi alla situazione. Rinunciare agli assegni significherebbe non potere tener conto delle differenti situazioni di lavoro.
Domanda 5
Le nuove disposizioni in materia di diritto del personale sono state elaborate sotto la direzione dell'UFPER con il coinvolgimento delle associazioni mantello del personale federale (Unione federativa, transfair, Associazione svizzera del personale militare, Associazione dei quadri della Confederazione). Nel corso dei negoziati finali il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori sono giunti ad un accordo sulle disposizioni d'esecuzione della LPers.
Risposta del Consiglio federale.