01.3030 · Interpellanza · 2001-03-06
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che il contrabbando organizzato di sigarette a
scapito della CE danneggi l'immagine della Svizzera, se può essere posto in qualsiasi modo
in relazione con il nostro paese, sia che venga organizzato da persone domiciliate in
Svizzera sia che i pagamenti in correlazione con il contrabbando organizzato di sigarette
vengano effettuati attraverso banche o intermediari finanziari svizzeri. Nell'ambito delle basi
legali vigenti, la Svizzera collabora nel modo più esteso possibile con l'UE (contatti regolari
tra la Svizzera, l'OLAF e le autorità che conducono l'inchiesta nei singoli Stati membri
dell'UE). In determinati casi, l'impossibilità giuridica di collaborare con l'UE si fonda invece su
una decisione legislativa consapevole. Il Consiglio federale respinge tuttavia risolutamente
l'accusa secondo cui la Svizzera proteggerebbe il contrabbando organizzato di sigarette.
2. Per impedire il contrabbando organizzato di sigarette a scapito degli interessi
fiscali dell'UE, dal 1994 l'Amministrazione federale delle dogane notifica
elettronicamente alle autorità doganali dei paesi di transito e di destinazione nonché
alla Commissione CE ogni trasporto di sigarette che lascia la Svizzera in una
procedura di transito. La Svizzera ha inoltre inasprito, in collaborazione con l'UE, le
prescrizioni in materia di garanzia. Il risultato di entrambi i provvedimenti è il
seguente: l'invio di sigarette e il relativo contrabbando organizzato dai punti franchi
doganali è praticamente scomparso.
L'accusa spesso mossa contro la Svizzera secondo cui essa non rilascerebbe
informazioni alle autorità estere poiché il contrabbando organizzato di sigarette non
costituirebbe un reato in Svizzera non corrisponde al vero. La Svizzera fornisce ogni
giorno informazioni alle autorità doganali estere conformemente al Protocollo
aggiuntivo del 9 giugno 1997 all'Accordo di libero scambio tra la Svizzera e la CE
relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale (RU 1999 II
1822). L'assistenza giudiziaria viene inoltre concessa se la procedura estera
concerne un'infrazione considerata una truffa in materia fiscale (articolo 3 capoverso
3 seconda frase della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale,
RS 351.1). Nei casi di contrabbando di sigarette imputabili alla criminalità
organizzata l'amministrazione delle dogane ha sempre fornito, verso richiesta,
assistenza giudiziaria.
3. Il Consiglio federale è a conoscenza del fatto che per la ratificazione degli accordi
bilaterali siano necessarie le decisioni sia degli Stati membri dell'UE sia della
Commissione CE (accordo relativo alla ricerca) e del Consiglio. Occorre impedire il
contrabbando organizzato di sigarette, in parte commesso anche dalla Svizzera. Il
Consiglio federale ha più volte dichiarato di essere disposto a riprendere le trattative
con l'UE concernenti la lotta contro le frodi. Nei mesi scorsi sono avvenuti dei
colloqui esplorativi al riguardo. I futuri negoziati della Svizzera con la CE relativi alla
lotta contro le frodi non hanno un nesso diretto con gli accordi bilaterali. Un ritardo
nella ratificazione di tali accordi a causa del dossier negoziale in sospeso nel campo
della lotta contro le frodi sarebbe quindi ingiustificato.
4. Nel suo scritto del 1° marzo 2001 l'UE ha fondamentalmente dichiarato di essere
disposta a discutere con la Svizzera del rafforzamento della collaborazione nei campi
della polizia, della giustizia, della migrazione e dell'asilo (Schengen/Dublino).
Attualmente non è possibile valutare se e quando si arriverà ad affrontare tali
tematiche. Non si può tuttavia rimproverare alla Svizzera di non considerare
seriamente i problemi sollevati dall'UE. In passato la Svizzera ha sempre ribadito di
essere disposta a risolvere, in collaborazione con l'UE, i problemi sorti nel campo
della lotta contro le frodi. Il Consiglio federale ha consolidato tale atteggiamento
costruttivo nel suo scritto del 31 gennaio 2001 ai commissari UE Schreyer e Patten,
contenente una vasta gamma di soluzioni.
5. Il fatto che singoli parlamentari esercitino dei mandati amministrativi per
determinate ditte che fabbricano prodotti derivanti dal tabacco non ha nessun
influsso sulle ispezioni e le eventuali inchieste effettuate presso tali ditte. In Svizzera
viene scrupolosamente tutelato il principio della separazione dei poteri.
L'Amministrazione federale delle dogane effettua regolarmente delle ispezioni nelle
industrie svizzere del tabacco. Il Consiglio federale non è tenuto a esprimersi in
merito all'eventuale punibilità dei privati nei singoli casi.
6. Il Consiglio federale si sforza di rafforzare, in un accordo con la CE e gli Stati
membri dell'UE la reciproca collaborazione per quanto concerne la lotta contro la
truffa in materia fiscale e il contrabbando commerciale nell'ambito dell'assistenza
amministrativa e giudiziaria in modo che tali infrazioni possano essere efficacemente
punite a livello internazionale. In alcune circostanze si potrebbe persino prendere in
considerazione un'estradizione dei delinquenti stranieri. Sulla base dei risultati dei
negoziati si dovrà valutare se una migliore collaborazione renderà necessaria anche
l'istituzione di nuove fattispecie penali.
Risposta del Consiglio federale.