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01.3064 · Mozione · 2001-03-13

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

È vero che la compensazione ecologica, in particolare per quanto riguarda le siepi e i

boschetti campestri, ha un'importanza diversa nelle regioni di pianura rispetto a

quelle di montagna. Tuttavia, il fatto di voler facilitare l'eliminazione delle strutture

ecologiche e agricole nelle regioni di montagna è inammissibile. È infatti importante

conservare la ricchezza proprio nelle zone ecologicamente alquanto ricche. Lo scopo

di un'agricoltura polivalente e orientata verso il futuro non è quello di compensare la

rivalorizzazione delle regioni di pianura, auspicata da un punto di vista ecologico, con

un impoverimento delle regioni di montagna, raggiungendo una qualità standard ma

mediocre.

È vero che le siepi e i boschetti campestri ostacolano una gestione razionale, ma

essi hanno pure numerosi effetti positivi: proteggono dall'erosione e dal vento e,

d'estate, fungono da ripari contro il sole per gli animali da pascolo. Infine, riflettono le

prestazioni effettuate da un'agricoltura vincolata alla promozione della diversità

biologica e paesaggistica.

Le siepi e i boschetti sono biotopi (art. 18 cpv. 1bis della legge federale del 1° luglio

1966 sulla protezione della natura e del paesaggio - LPN, RS 451), a cui si

attribuisce di norma un'importanza a livello locale o, tutt'al più, regionale. La loro

protezione spetta quindi ai Cantoni (art. 18b LPN), i quali la esercitano, se possibile,

mediante accordi con i proprietari fondiari e i gestori (art. 18c cpv. 1 LPN), tenendo

conto della situazione, in particolare prendendo in considerazione le diverse

condizioni nelle regioni di pianura e di montagna. La protezione, il ripristino o la

sostituzione in caso di interventi tecnici (art. 18 cpv. 1ter LPN), nonché le eccezioni al

divieto, punito penalmente, di eliminare le siepi (art. 18 cpv. 1 lett. g della legge del

20 giugno 1986 sulla caccia, RS 922.0), sono pure di competenza dei Cantoni.

Entrambe le disposizioni comportano una certa flessibilità, rispondendo alle richieste

dell'autore della mozione.

Versando contributi per la compensazione ecologica la piantatura e la manutenzione

delle siepi e dei boschetti campestri, la Confederazione sottolinea la grande

importanza che questi costituiscono per la flora e la fauna locali, come pure per

l'aspetto e la struttura del paesaggio (art. 40 ss. dell'ordinanza del 7 dicembre 1998

sui pagamenti diretti all'agricoltura, RS 910.13). Alle siepi e ai boschetti campestri

che si contraddistinguono per una particolare qualità o che, quali elementi di classici

di collegamento, sono parte integrante delle strategie per la creazione di un

collegamento ecologico, i Cantoni assegnano inoltre contributi supplementari

conformemente all'ordinanza del 4 aprile 2001 sulla qualità ecologica.

Il diritto vigente tiene conto in maniera appropriata sia degli interessi del gestore che

delle esigenze della natura e del paesaggio. Modificare la LPN con lo scopo di

mitigare la protezione delle siepi e dei boschetti campestri nelle regioni di montagna

risulterebbe controproducente, considerando i tentativi promettenti per rafforzare la

compensazione ecologica nell'agricoltura.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.