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01.3235 · Mozione · 2001-05-02

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Assunzione delle spese per procedure di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale

Le procedure di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non sono in principio soggette a spese. Le spese di procedura sono a carico dello Stato richiesto. Il principio di gratuità viene applicato quando la Svizzera esegue una domanda e quando presenta una domanda all'estero. Il principio è valido per l'onere delle spese nei rapporti esterni (Svizzera-estero), così come per la ripartizione delle spese nei rapporti interni (Confederazione-Cantoni).

La procedura interstatale per domande estere è disciplinata all'articolo 31 capoversi 1 e 2 AIMP. La ripartizione interna delle spese fra Confederazione e Cantoni è definita all'articolo 31 capoversi 3 e 4 AIMP. Il Consiglio federale ha precisato i dettagli delle spese a carico dell'estero e la ripartizione delle spese fra Confederazione e Cantoni agli articoli 12 e 13 dell'ordinanza d'esecuzione (OAIMP; RS 351.11).

La mozione si limita alla ripartizione interna delle spese fra Confederazione e Cantoni. La formulazione della mozione lascia aperta la questione relativa alla possibilità di lasciare invariata l'attuale regolamentazione della cooperazione interstatale, disciplinata all'articolo 31 AIMP.

a. Situazione giuridica

Il disciplinamento delle spese ai sensi dell'articolo 31 AIMP è regolato nella parte generale della legge e si applica quindi a tutte le forme di cooperazione internazionale (estradizione, assistenza giudiziaria accessoria, perseguimento penale in via sostitutiva, esecuzione di decisioni penali).

Le spese per una domanda svizzera rimborsate a uno Stato estero ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 AIMP sono a carico del procedimento penale all'origine della domanda. Questa disposizione non contempla le spese che la Svizzera deve accollarsi nell'ambito della preparazione di una sua domanda. Tale ripartizione delle spese rispecchia la tradizionale ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantoni in materia di perseguimento penale.

Per la ripartizione fra Confederazione e Cantoni ai sensi dell'articolo 31 capoverso 4 AIMP, analogamente a quanto vale per le relazioni interstatali, non viene addebitata alcuna spesa (art. 13 cpv. 1 OAIMP). Vi è un'eccezione per quel che concerne i casi di assistenza che la Confederazione esegue nei limiti della propria competenza ai sensi dell'articolo 79a lettera b AIMP, nonché per i casi di carcerazione (art. 13 cpv. 1bis e 2 OAIMP).

b. Prassi

La regolamentazione concernente le spese prevista all'articolo 31 AIMP ha finora sollevato questioni esclusivamente nell'ambito di procedure di estradizione. Nel 5 per cento dei casi di estradizione, nei quali ci si è chiesti quale collettività doveva accollarsi le spese per una domanda svizzera di estradizione all'estero, le autorità di perseguimento penale competenti hanno sostenuto senza problemi le spese. Ciò concerne in particolare il Brasile, in cui per ogni caso risultano spese di fr. 5'000.- per un avvocato di fiducia, che non è tuttavia obbligatorio consultare. Nel 10 per cento delle domande di estradizione, che hanno causato considerevoli spese per traduzioni, trasporti aerei, ecc., la questione relativa a chi doveva accollarsi tali spese non è stata né messa in dubbio, né ha posto problemi particolari. In caso di condanna tali spese possono essere messe a carico della parte soccombente sotto il titolo spese procedurali. Per le autorità cantonali di perseguimento penale circa l'85 per cento delle domande di estradizione all'estero comportano spese irrilevanti o non ne comportano affatto. Fra tali domande di estradizione vi sono per esempio quelle presentate agli Stati confinanti.

A tutt'oggi vi sono unicamente stati problemi nel caso Rey e nel caso Krüger, nell'ambito dei quali i costi per la gestione del caso sul posto voluta dalle autorità cantonali hanno largamente sorpassato le spese abituali. Sarebbe invece inopportuno prendere spunto da queste due singole vicende, come presumibilmente è stato il caso, al fine di presentare un progetto per un emendamento legislativo. Una regolamentazione, vincolante per la Confederazione, ai sensi della quale in casi analoghi si dovrebbero sopportare le spese, sarebbe in contraddizione con i principi sulla ripartizione delle competenze fra Confederazione e Cantoni in materia di perseguimento penale e potrebbe originare iniziative inopportune.

2. Necessità di un emendamento legislativo

L'assistenza giudiziaria internazionale è uno strumento ausiliario della procedura penale e, per quel che concerne la ripartizione delle spese all'interno degli Stati, dovrebbe rispettare gli stessi principi validi per la procedura principale. La questione relativa all'ineluttabilità di un emendamento della regolamentazione sulle spese nell'ambito dell'AIMP va quindi posta in un contesto più ampio e affrontata nel quadro della procedura penale generale.

Significativo è al riguardo il Progetto Efficienza (art. 340bis CP), che attribuisce alle autorità federali nuove competenze d'inchiesta e di perseguimento penale, nell'ambito della criminalità economica, della criminalità organizzata, della corruzione e del riciclaggio di denaro. Con l'entrata in vigore di tale progetto le autorità federali assumeranno competenze in materia di perseguimento penale negli ambiti appena citati. Ciò avrà come conseguenza che la Confederazione dovrà assumersi le spese anche per quel che concerne l'estradizione e altri aspetti dell'assistenza giudiziaria. Considerando che gli effetti pratici del Progetto Efficienza non sono ancora valutabili, non sarebbe attualmente opportuno prevedere una nuova regolamentazione della ripartizione delle spese nel quadro dell'AIMP. A tal proposito si può fare riferimento alla risposta del Consiglio federale relativa alla mozione della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale del 7 novembre 2000 (n° 00.3601), nella quale si esige che i Cantoni saldino le spese risultanti per la Confederazione dalla conduzione della procedura. Nel quadro del procedimento penale la ripartizione delle spese fra Confederazione e Cantoni non deve soltanto essere considerata dal punto di vista delle spese originate dall'assistenza giudiziaria.

Il Consiglio federale ha inoltre l'intenzione di presentare prossimamente al Parlamento il disegno di legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (Progetto Sharing). Il disegno di legge, che in procedura di consultazione è stato accolto in modo sostanzialmente positivo, prevede la ripartizione dei valori fra le collettività interessate (Stati esteri, Confederazione, Cantoni) e autorizza le autorità elvetiche a concludere convenzioni di ripartizione con gli Stati esteri. Non pare appropriato considerare un emendamento dell'articolo 31 AIMP distintamente dal Progetto Sharing, poiché in tal modo la regolamentazione sulle spese verrebbe estraniata dal contesto generale.

Finché non sarà chiaro quali effetti i due progetti legislativi eserciteranno sulla questione delle spese nella procedura di assistenza giudiziaria, è prematuro esigere che il Consiglio federale proceda a una revisione della normativa sulle spese nel quadro dell'AIMP.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.