01.3313 · Mozione · 2001-06-19
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. In effetti, conformemente alla vigente legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA) la fornitura di energia soggiace all'IVA all'aliquota normale del 7,6 per cento. Se il legislatore escludesse dall'imposta questa operazione tramite una modifica di legge, l'elenco delle operazioni escluse giusta l'articolo 18 LIVA dovrebbe essere ulteriormente ampliato. Queste operazioni non sono tuttavia "esentate" dall'imposta nel senso proprio, poiché non sono imposte le rispettive cifre d'affari conseguite con tali operazioni bensì le spese necessarie (fornitura di beni, prestazione di servizi) per la loro esecuzione. L'esenzione della fornitura d'energia dall'imposta sul valore aggiunto avrebbe come conseguenza che tutti i produttori e i commercianti d'energia non avrebbero più il diritto di dedurre l'imposta precedente. Tutte le ditte industriali con un elevato consumo energetico, vale a dire le ditte che hanno particolarmente bisogno di energia nel quadro della loro attività, sarebbero gravate dalla tassa occulta. Quest'ultima sarebbe considerata come un fattore di costo e si ripercuoterebbe sui prezzi, pregiudicando la competitività delle ditte svizzere a livello internazionale, segnatamente per quanto riguarda l'esportazione di elettricità. Pertanto, il cambiamento di sistema proposto dall'autore della mozione costituirebbe uno svantaggio per l'esportazione di elettricità rispetto alla situazione attuale. L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto della fornitura di energia non sosterrebbe la competitività delle forze idriche né in Svizzera né all'estero. Per questo motivo il Consiglio federale ritiene che l'esenzione proposta dall'autore della mozione non sia una misura accompagnatoria appropriata nel quadro dell'apertura del mercato svizzero dell'elettricità.
2. Nelle linee direttive delle finanze federali del 4 ottobre 1999 il Consiglio federale aveva rilevato che il nuovo regime finanziario doveva costituire un'occasione per realizzare una riforma fiscale introducendo incentivi ecologici. L'energia avrebbe dovuto essere gravata da una tassa speciale. Ciononostante, in occasione della votazione popolare del 24 settembre 2000, l'articolo costituzionale sulla tassa di incentivazione sull'energia è stato respinto da popolo e Cantoni. Per motivi di politica interna il Consiglio federale vuole rispettare la decisione del popolo e dei Cantoni e non intende inserire alcun nuovo progetto di tassa d'incentivazione nel nuovo regime finanziario.
3. Il trasferimento, finanziariamente neutro, dell'onere fiscale sull'energia rimane tuttavia un importante postulato della politica ambientale, climatica ed energetica del Consiglio federale. Pertanto, esso sottoporrà alle Camere federali al più tardi entro la fine del 2003 un rapporto nel quale presenterà un bilancio della situazione e le misure previste. In questo ambito esaminerà pure le eventuali misure da adottare nel quadro della legge sul CO2 tenendo naturalmente conto della situazione a livello europeo. Seguirà con particolare attenzione i progressi registrati con il nuovo programma energetico (SvizzeraEnergia) nonché gli sviluppi segnati in seno all'UE e negli Stati confinanti con la Svizzera.
4. Nel marzo 1997 la Commissione dell'UE aveva presentato una proposta di direttiva che ristruttura il quadro comunitario per l'imposizione dei prodotti energetici. I lavori su questo progetto, dopo essere stati quattro anni in sospeso, dovrebbero ora essere ripresi e si concluderanno entro il 2002 con una pertinente direttiva. Ciò potrebbe costituire per la Svizzera un nuovo punto di partenza. Inoltre, le esperienze in materia di riforma fiscale ecologica fatte da altri Stati europei potrebbero essere analizzate nell'ottica della Svizzera. Secondo il diritto dell'UE attualmente in vigore gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta a condizione che non esista il rischio di distorsione della concorrenza (articolo 12 paragrafo 3 lettera b della sesta direttiva CEE). Ciononostante, l'aliquota ridotta non può essere inferiore al 5 per cento.
5. Per tutti i motivi suesposti il Consiglio federale ritiene che la mozione non sia opportuna. In particolare, tenuto conto dei propri progetti e di fronte agli sviluppi nel contesto internazionale desidera evitare mosse pionieristiche.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.