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01.3316 · Postulato · 2001-06-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Prendendo lo spunto da una decisione emanata dal Tribunale federale il 1° maggio 2001, l'autore del postulato chiede che le domande di informazioni poste dai giornalisti e concernenti informazioni coperte dal segreto d'ufficio non siano punite quale istigazione alla violazione del segreto d'ufficio, in particolare in virtù del fatto che "si presume che una persona attiva in seno alla funzione pubblica non si lasci influenzare psicologicamente se le si chiedono semplici informazioni su fatti o persone coperte dal segreto d'ufficio".

Il Consiglio federale è consapevole del fatto che il mestiere di giornalista consiste necessariamente anche nel porre domande. È chiaro che il giornalista che interpella un funzionario senza discernere con esattezza se il fatto sia coperto o meno dal segreto d'ufficio non può essere punito per istigazione. Nella decisione del Tribunale federale citata dall'autore del postulato, il giornalista non si è tuttavia limitato a porre una semplice domanda all'impiegata del Ministero pubblico zurighese. Dopo aver discusso con quest'ultima al telefono, infatti, le ha trasmesso via fax un elenco delle persone arrestate in relazione con la rapina di Fraumünster, chiedendole di indicare a mano i loro precedenti giudiziari, benché egli fosse consapevole della natura confidenziale di tali informazioni. Tre ore più tardi, dopo aver consultato il registro informatizzato, l'impiegata in questione gli ha ritrasmesso via fax il suddetto elenco, corredato delle informazioni richieste.

Il Consiglio federale ritiene che non è il caso di modificare le norme relative all'istigazione. Gli elementi di tale forma di partecipazione vanno interpretati allo stesso modo nei riguardi di tutti i cittadini e non sarebbe legittimo introdurre un'eccezione a favore della stampa. I giornalisti possono porre domande pressanti, ma, come tutti gli altri cittadini, non sono autorizzati a incitare terzi alla commissione di un reato. Non va peraltro dimenticato che il segreto d'ufficio non copre unicamente l'attività statale, ma tutela anche - come ribadito dalla decisione summenzionata - la sfera privata delle persone interessate da tale attività. La libertà di stampa cui si appella il ricorrente non modifica affatto tale principio. Se detta libertà consente a un giornalista, a determinate condizioni, di serbare il silenzio sul nome di un informatore che lo ha messo a parte di taluni fatti (art. 27bis del Codice penale), essa non conferisce tuttavia allo stesso giornalista il diritto di indurre un funzionario a violare i propri doveri d'ufficio, macchiandosi di un reato.

In ogni caso, non sarebbe possibile trattare il postulato ancora nel corso della revisione della parte generale del Codice penale, visto che la revisione è attualmente nella fase d'appianamento delle divergenze.

Per i motivi suesposti, il Consiglio federale ritiene che occorre respingere il postulato.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.