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01.3338 · Interpellanza · 2001-06-20

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nella sua sentenza del 3 maggio 2001 nella causa J. B. contro la Svizzera, la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha esaminato la questione se in una procedura di ricupero d'imposta risp. in una procedura penale fiscale il contribuente può essere obbligato con multa disciplinare a consegnare i documenti. Il ricorrente sosteneva che con un procedimento dell'Amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta sarebbe stato violato il suo diritto a conservare il silenzio nel corso di una procedura penale fiscale diretta contro di lui. La Corte europea ha condiviso questa opinione e all'unanimità è giunta alla conclusione che l'articolo 6 della CEDU sarebbe stato violato. Il caso giudicato dalla Corte europea soggiaceva ancora al decreto del Consiglio federale concernente la riscossione di un'imposta federale diretta vigente fino al 31 dicembre 1994 e in Svizzera era stato chiuso con una sentenza del 7 luglio 1995 del Tribunale federale (pubblicata nella RDTF 121 II 273 segg.).

2. Secondo le vigenti prescrizioni della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) l'ammontare della multa per la sottrazione d'imposta dipende dall'importo dell'imposta sottratta. La multa è fissata considerando la colpa del contribuente in un multiplo o sottomultiplo dell'imposta sottratta. Il diritto fiscale federale (LIFD, LAID) fissa un minimo e un massimo della multa che va da un terzo sino al triplo dell'imposta sottratta; in caso di denuncia spontanea la multa è di un quinto dell'imposta sottratta. A causa di questa regolamentazione la procedura per fissare l'importo dell'imposta sottratta (ricupero d'imposta) assume una grande importanza. Nel diritto fiscale federale le prescrizioni relative alla fissazione del ricupero d'imposta sono separate da quelle relative alla determinazione della multa. Il ricupero d'imposta può quindi essere riscosso da solo. Per il diritto vigente fino al 31 dicembre 1994 ciò non era possibile e valeva dunque anche per il caso giudicato dalla Corte europea. La procedura per fissare il ricupero d'imposta è analoga alla revisione della tassazione a vantaggio del fisco. Al riguardo sono applicabili le prescrizioni della procedura ordinaria di tassazione. Sulla base di queste prescrizioni il contribuente è tenuto a dare informazioni complete alle autorità fiscali sotto comminatoria di una multa disciplinare. Se, intenzionalmente o per negligenza, il contribuente ha provocato un'imposizione insufficiente, viene multato. Dato che l'importo del ricupero d'imposta viene però preso in considerazione per il calcolo della multa, alla luce della sentenza della Corte europea sorge il problema se si possano utilizzare le conclusioni della procedura di ricupero d'imposta nella procedura per fissare la multa. La risposta a questa domanda richiede un ampio esame della regolamentazione legale vigente. In caso di risposta negativa, la procedura di ricupero d'imposta dovrebbe essere separata in modo chiaro e rigoroso dalla vera e propria procedura penale in cui viene stabilita la multa.

3. Secondo la vigente regolamentazione l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni esamina e decide in prima istanza le sottrazioni d'imposta. Al riguardo dispone degli atti e delle conclusioni della procedura di ricupero d'imposta. Una separazione della procedura di ricupero d'imposta dalla procedura penale richiede una modifica di questa regolamentazione. Dapprima bisogna regolare se in caso di sospetto di sottrazione d'imposta occorre avviare ed eseguire la procedura penale prima di quella del ricupero d'imposta. Se al contribuente deve essere concesso il diritto di tacere, le autorità incaricate dell'inchiesta della sottrazione d'imposta devono disporre di mezzi idonei per stabilire la fattispecie o per garantire le prove. Si dovrebbe di fatto esaminare se non si debbano introdurre i mezzi d'indagine e di coazione del processo penale amministrativo rispettivamente della procedura penale normale, menzionati dall'interpellante. In occasione di una tale nuova configurazione del procedimento per sottrazione dovrebbero essere disciplinati anche i diritti di rifiutarsi di deporre. Nel diritto vigente è fatto salvo il segreto professionale protetto per legge nella procedura ordinaria di tassazione e nel procedimento per sottrazione; ciò vale anche per il segreto bancario. Inoltre, bisognerebbe pure decidere se le autorità ordinarie incaricate del perseguimento penale o le autorità fiscali debbano eseguire tale procedura dotata di mezzi di coazione. Se le autorità incaricate del perseguimento penale dovessero eseguire la procedura, dovrebbe essere disciplinata anche la posizione di diritto procedurale delle autorità fiscali. Occorre menzionare che già oggi nell'ambito dei provvedimenti speciali d'inchiesta l'Amministrazione federale delle contribuzioni dispone in parte (tranne il fermo provvisorio) dei mezzi d'inchiesta enunciati dall'interpellante. In questi procedimenti le banche non dispongono di alcun diritto di rifiutarsi di deporre.

4. Per concludere e riassumendo si può affermare che la sentenza della Corte europea richiede un esame completo del diritto penale fiscale federale e cantonale. Se del caso bisognerà adeguare le leggi alle esigenze della CEDU. La sentenza avrà senza dubbio notevoli ripercussioni sul diritto fiscale svizzero.

Risposta del Consiglio federale.