01.3366 · Interpellanza · 2001-06-21
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Mentre la maggior parte degli Stati firmatari della Convenzione di Ginevra sui rifugiati garantisce asilo anche in caso di persecuzione da parte di organi non statali (teoria della protezione), la Svizzera da sempre garantisce l'asilo soltanto a quelle persone che rendono credibile la persecuzione da parte di autorità statali o di un'organizzazione, le cui mene sono imputabili allo Stato (teoria della responsabilità). Su richiesta dell'ACNUR nell'ambito del 50esimo anniversario della Convenzione di Ginevra sui rifugiati l'Ufficio federale dei rifugiati ha deciso di sottoporre la sua prassi a un esame (cf. in proposito 01.1025 Interrogazione ordinaria urgente Heberlein. Cambiamento di prassi all'Ufficio federale dei rifugiati).
ad domande 1 e 2
In occasione di una seduta della Commissione federale in materia di rifugiati (CFR) cui han partecipato diversi specialisti del settore, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) ha analizzato minuziosamente la posizione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR), della Germania e della Francia sulla questione della persecuzione non statale. Esso ha inoltre esaminato approfonditamente la giurisprudenza di diversi Stati - in particolare Inghilterra e Canadà - che hanno ripreso la teoria della protezione.
Nell'ambito dei suoi contatti con le autorità europee di riferimento l'UFR esamina anche la questione delle eventuali ripercussioni del cambiamento di prassi sulla procedura di riconoscimento. In questo paragone internazionale si prende in conto uno dei tanti aspetti che possono avere incidenza in caso di cambiamento di prassi. Se questo cambiamento avverrà le autorità interessate e l'opinione pubblica saranno informate.
ad domanda 3
Né la Convenzione di Ginevra sui rifugiati né la legge federale sull'asilo danno la definizione di persecutore. In applicazione delle succitate disposizioni l'UFR ha finora concepito il persecutore in modo tale da garantire a una persona lo statuto di rifugiato soltanto se è perseguitata da organi statali o parastatali. In area europea condividono questa concezione la Germania, la Francia e l'Italia. Francia e Italia prevedono però in casi singoli degli agevolamenti. La grande maggioranza degli altri Stati industriali occidentali si sono nel frattempo convertiti alla teoria della protezione in base alla quale essi garantiscono l'asilo anche se la persecuzione è opera di privati.
Dinanzi a questi sviluppi che han portato al riconoscimento di una persecuzione non statale l'Ufficio federale dei rifugiati ha riesaminato la sua prassi. Se i risultati degli schiarimenti menzionati all'inizio dovessero far propendere per un cambiamento di prassi l'UFR farà la necessaria luce, su relativa richiesta, in merito all'interpretazione da dare alla nozione di rifugiato e alla consecutiva applicazione, nell'ambito della revisione in corso della legge sull'asilo.
ad domanda 4
Il concetto di rifugiato, utilizzato e chiaramente formulato tanto nella legge sull'asilo quanto nella Convenzione di Ginevra sui rifugiati, esige dalle autorità, cui compete l'applicazione delle leggi, che sia applicato tenendo conto degli sviluppi politici internazionali e delle mutate situazioni. Soltanto a questo modo si può reagire in modo flessibile a situazioni impreviste di persecuzione e di fuga, che si può garantire una protezione conforme alle necessità del presente e che si può trasporre una prassi di riconoscimento improntata ai principi fondamentali della Convenzione sui rifugiati.
Definire il persecutore nella legge sull'asilo - sia per il riconoscimento sia per l'esclusione della persecuzione non statale quale elemento caratterizzante il rifugiato - pregiudicherebbe invece la possibilità di adeguamento e di riferimento costante alla sostanza di questo strumento internazionale straordinariamente importante e sempre attuale. È perciò necessario agire con prudenza e ponderazione.
Risposta del Consiglio federale.