01.3400 · Mozione · 2001-06-22
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
La motivazione addotta nella mozione Strahm secondo cui l'assoggettamento di società di partecipazione alla legge federale sui fondi d'investimento (LFI) servirebbe a limitare le elevate commissioni prelevate da queste società non è pertinente. In virtù della sua funzione di sorveglianza la Commissione federale delle banche (CFB) si limita ad esigere trasparenza completa su tutte le rimunerazioni che vengono addebitate al fondo a favore di terzi. Oltre a ciò essa non pratica nessun controllo dei prezzi; tutt'al più vigila affinché sia osservato il dovere di lealtà nel calcolo delle rimunerazioni.
Nondimeno nella mozione viene toccata una tematica che merita di essere esaminata in modo più approfondito. Nel presente intervento viene trattata la questione generale dell'assoggettamento delle società d'investimento di diritto svizzero alla LFI. In occasione della revisione della legge del 1995, queste erano state espressamente esentate dal campo d'applicazione. Nel suo messaggio del 14 dicembre 1992 concernente la revisione della legge federale sui fondi di investimento il Consiglio federale aveva dichiarato che non era necessario estendere il campo d'applicazione della LFI agli investimenti collettivi in forma corporativa. Nello stesso messaggio erano stati addotti due motivi principali. Da un lato, visto che gli azionisti possono influenzare le decisioni in materia di investimento grazie ai diritti societari propri delle società anonime, la protezione legale sarebbe superflua. D'altro lato, i patrimoni amministrati in forma cooperativa non avrebbero fin'ora condotto all'elusione delle disposizioni della LFI.
Il 15 dicembre 1997 il Consiglio federale si è nuovamente occupato della questione dell'assoggettamento nell'ambito della mozione Ledergerber (97.3530), che propose di trasformare in postulato. Successivamente, a causa della scadenza dei termini la mozione era stata tolta di ruolo. Nel 1997 il Consiglio federale era giunto alla conclusione che, di fronte ai più recenti sviluppi menzionati dall'autore della mozione, la domanda riguardante l'assoggettamento alla LFI fosse quantomeno legittima, tanto più che anche nelle cerchie specializzate i pareri non erano per niente unanimi. Con la liberalizzazione promossa dalla legge sui fondi di investimento del 1995 e la rispettiva estensione delle possibilità di investimento è infatti possibile perseguire gli stessi obiettivi attraverso forme contrattuali e corporative dei contratti di investimento; entrambe le forme d'investimento svolgono la stessa funzione economica e presentano rischi equivalenti per gli investitori. Per questo motivo già nel 1997 il Consiglio federale era dell'opinione che sussistessero parecchi motivi per trattare queste forme d'investimento secondo il principio "same business, same rules" ("stessi affari, stesse regole"). Questi argomenti sono tuttora validi.
D'altra parte già nel 1997 era stato evidenziato che gli azionisti di società d'investimento non sono privi di protezione. Basti pensare ai diritti di collaborazione degli azionisti nell'ambito del diritto societario, che sono tuttora validi. La quotazione in borsa permette inoltre di vendere un investimento e garantisce in tal modo una certa trasparenza. Infine, sempre nel 1997 la Borsa svizzera (SWX Swiss Exchange) aveva approvato un "Regolamento complementare di quotazione concernente le società d'investimento" che fissava standard minimi per gli azionisti in materia di trasparenza, contabilità e revisione. Occorre inoltre rilevare che gli azionisti di società quotate in borsa hanno la possibilità di vendere i loro investimenti in qualsiasi momento. Tale possibilità è paragonabile al diritto di disdetta dei detentori di quote di fondi d'investimento.
Esistono quindi validi motivi a favore e contro un assoggettamento delle società d'investimento alla LFI. Alla luce di queste considerazioni è sicuramente opportuno esaminare in modo approfondito l'esistenza di talune lacune nella regolamentazione degli strumenti d'investimento collettivi. Non vi è alcun dubbio che questo sarebbe un importante passo verso una parità di trattamento delle forme contrattuali e corporative degli investimenti collettivi, che non è attualmente data in Svizzera. Sebbene sia voluta, questa disparità di trattamento non è assolutamente obbligatoria. L'assoggettamento di società d'investimento alla LFI rappresenterebbe una notevole estensione del campo d'applicazione della LFI, che il legislatore ha respinto solo pochi anni fa. Non vi è quindi un'impellente necessità di intervenire, per cui è meglio astenersi da azioni avventate. Occorrerebbe piuttosto affrontare questa tematica in modo ampio e approfondito nell'ambito della prossima revisione della LFI.
L'Unione Europea approverà probabilmente ancora nei prossimi mesi una revisione di fondo della direttiva CE 85/611 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari. In questo contesto anche la Commissione federale delle banche (CFB) proporrà al Consiglio federale una revisione parziale della LFI. Nell'ambito di questa revisione potrebbe essere accuratamente esaminata l'estensione del campo d'applicazione della LFI a tutte le forme giuridiche di investimenti collettivi di capitale, segnatamente a quella prevista dal diritto delle società. Nel contempo potrebbe anche essere discusso l'assoggettamento dei fondi d'investimento organizzati sotto forma di SICAV (una società d'investimento a capitale variabile che riscontra molto successo all'estero) nonché di fondazioni d'investimento la cui attività commerciale non si distingue più da quella di un fondo d'investimento.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.