01.3409 · Interpellanza · 2001-06-22
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide il parere dell'autore dell'interpellanza secondo cui la partecipazione degli assicurati alla copertura dei costi costituisce un mezzo collaudato per responsabilizzarli maggiormente, contribuendo così a ridurre i costi della salute, e ammette che al riguardo anche l'importo della franchigia ha un suo ruolo. Esso ritiene però che il sistema vigente della franchigia e dell'aliquota percentuale limitata ad un importo massimo non sia così complicato da rendere necessaria una semplificazione. Con la regolamentazione messa in questione si è piuttosto creata una struttura sostanzialmente semplice e comprensibile della partecipazione ai costi (v. punto 2).
1. Il Consiglio federale è a conoscenza delle esperienze fatte dall'ombudsman e quindi del fatto che le possibilità di ottimizzare i premi (sistema della franchigia, ma anche altre forme d'assicurazione previste dall'assicurazione sociale malattie, in particolare il sistema del medico di famiglia o il modello HMO) non siano ancora sufficientemente note agli assicurati. Queste esperienze coincidono con i risultati di numerose inchieste svolte nell'ambito dell'analisi degli effetti della LAMal. Per questo motivo l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha avviato i lavori preliminari di una campagna d'informazione che dovrà spiegare agli assicurati le possibilità di ottimizzare i premi. Il progetto è in fase di elaborazione.
2. Il sistema di base dell'ordinamento della partecipazione ai costi vigente prevede l'obbligo per gli assicurati adulti di partecipare ai costi delle prestazioni loro fornite sia con una franchigia annua ammontante attualmente a 230 franchi sia con un'aliquota percentuale limitata ad un massimo di 600 franchi per anno civile per i costi eccedenti la franchigia (art. 64 cpv. 2 LAMal in relazione all'art. 103 cpv. 1 e 2 OAMal). Questo sistema di base è di per sé semplice e comprensibile, ma rimangono ancora alcuni malintesi dovuti alle differenze rispetto al sistema previsto dalla previgente legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (LAMI). Attualmente, per principio vengono riscosse una franchigia e un'aliquota percentuale per tutte le prestazioni, ospedaliere e ambulatoriali. Questa regola si applica anche alle prestazioni per cui vengono versati soltanto contributi (cure termali, lenti per occhiali). Anche la definizione di prestazioni di maternità, per le quali non è prevista nessuna partecipazione ai costi, dà adito ancora oggi a problemi d'interpretazione: questi dovrebbero essere risolti non appena il Tribunale federale delle assicurazioni avrà statuito sui casi pendenti. Le incertezze rilevate dall'ombudsman dell'assicurazione sociale malattie riguardano anche i casi appena menzionati.
Oltre alla partecipazione ai costi ordinaria vi è anche una forma particolare d'assicurazione con franchigie opzionali (art. 62 cpv. 2 lett. a LAMal in relazione all'art. 93segg. OAMal). In questo caso il Consiglio federale ha intenzionalmente previsto solo quattro varianti per gli assicurati adulti e tre per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. Inoltre, con l'ultima modifica dell'art. 95 OAMal, apportata il 23 febbraio 2000 (RU 2000, 889), sono stati introdotti limiti agli importi corrispondenti alle percentuali di riduzione massime ammesse per i premi con franchigia opzionale, il che, stando al Consiglio federale, ha reso anche questa regola più comprensibile e più chiara.
La costatazione fatta dall'ombudsman dell'assicurazione sociale malattie che, manifestamente, per numerosi assicurati il sistema della partecipazione ai costi è ancora legato a molte incertezze viene presa sul serio dal Consiglio federale che, unitamente all'amministrazione, provvederà a migliorare, se necessario, la comprensione e la trasparenza della relativa normativa. Esso continuerà a seguire gli sviluppi e la giurisprudenza nell'ambito della partecipazione ai costi. Si esamina costantemente in che misura il diritto vigente debba essere adeguato in base alle conoscenze acquisite. Tuttavia, considerando la recente modifica dell'articolo 95 OAMal, il Consiglio federale non ritiene ragionevole apportare già ora correttivi al sistema vigente della partecipazione ai costi.
3. Il postulato Rychen (96.3528), trasmesso il 28 aprile 1997, ha già dato modo al Consiglio federale di esaminare la questione di un aumento della franchigia ordinaria da 150 a 600 franchi. Esso era giunto alla conclusione che un aumento così forte della franchigia non si giustificasse dal profilo sociopolitico e che si dovesse esaminare la questione dal punto di vista della compatibilità con criteri sociali, tanto più che i premi non tengono conto del reddito conseguito dagli assicurati e che con la riduzione dei premi nei Cantoni non era ancora stato possibile raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla legge. Anche dal punto di vista della politica sanitaria l'imposizione di una franchigia ordinaria elevata non è priva di difficoltà in quanto, in particolare per gli assicurati di modeste condizioni economiche, può costituire un ostacolo al ricorso tempestivo ad una prestazione medica. Nel rapporto di gestione 1998 (99.006/IV, pagina 78) il Consiglio federale ha quindi proposto di togliere di ruolo il postulato Rychen. Il 16 giugno 1999 il Consiglio nazionale ha approvato la proposta (AB 1999, 1138).
4. Con la modifica dell'articolo 95 OAMal del 23 febbraio 2000 il Consiglio federale ha introdotto limiti massimi per le riduzioni dei premi ammesse in caso di franchigia opzionale di modo che, contrariamente a quanto avveniva secondo l'ordinamento previgente, non sia più possibile per un assicurato che ha scelto una franchigia più elevata versare complessivamente, anche quando l'ha esaurita, meno premi e partecipazioni ai costi rispetto a un assicurato con franchigia ordinaria. Un aumento delle riduzioni massime annullerebbe questa decisione. La comunità di rischio costituita attualmente da tutti gli assicurati che beneficiano della copertura di base di una cassa malati non deve essere minata da riduzioni troppo forti nel caso delle franchigie più elevate. Il Consiglio federale seguirà tuttavia gli sviluppi della forma particolare d'assicurazione con franchigia opzionale e, qualora essa diventasse manifestamente meno attraente, prenderà le misure che gli sembreranno opportune.
Risposta del Consiglio federale.