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01.3494 · Mozione · 2001-10-02

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il legame tra le esportazioni di materiale bellico e la cooperazione allo sviluppo evocato nella mozione solleva un'importante questione di coerenza nell'ambito della politica estera.

In questi ultimi anni, le esportazioni svizzere di materiale bellico sono diminuite costantemente rispetto alle esportazioni totali. Nel 1987 ammontavano a 578 milioni di franchi e rappresentavano lo 0,86% delle esportazioni complessive; nel 2000, erano scese a 214 milioni, ossia allo 0,16% delle esportazioni totali. La maggior parte delle esportazioni di materiale bellico è destinata ai Paesi industrializzati: dal 1988 al 1999 essi hanno ricevuto il 65% in media delle esportazioni, rispetto al 35% soltanto diretto verso i Paesi in sviluppo o in transizione. Queste esportazioni sono altresì importanti per mantenere l'industria svizzera degli armamenti svizzera. Il mercato svizzero è infatti troppo piccolo per garantire da solo la sopravvivenza delle imprese attive in questo campo. Esse dipendono dalle loro esportazioni e dalla cooperazione internazionale.

Il Consiglio federale sostiene gli interessi dei Paesi in sviluppo meno avanzati in tutti i forum e segnatamente presso l'OMC. Tuttavia, respinge l'introduzione di una nuova tassa sulle esportazioni di materiale bellico volta a finanziare la cooperazione allo sviluppo, per i seguenti motivi:

1. L'introduzione di una tassa federale per la cooperazione allo sviluppo richiederebbe una modifica della Costituzione federale in quanto l'articolo 107 capoverso 2 Cost. - così come le disposizioni relative all'ordinamento finanziario degli articoli 126-135 Cost. - non rappresenta una base legale sufficiente. Modificare unicamente la legge, così come proposto, non basta.

2. La legge federale sul materiale bellico (LMB) attualmente in vigore ha già dato buona prova. Le esportazioni svizzere di materiale bellico sono sottoposte a condizioni severe rispetto agli altri Paesi. Questa legge permette di conciliare le esportazioni di materiale bellico con i principi della politica estera svizzera, segnatamente nel campo della cooperazione allo sviluppo.

3. Una tassa supplementare sulle esportazioni svizzere di materiale bellico pregiudicherebbe la competitività internazionale dell'industria svizzera degli armamenti. L'esistenza di molte imprese risulterebbe compromessa, con conseguenze imprevedibili sul potenziale industriale indigeno in materia di difesa nazionale e sul know-how specializzato; ciò sarebbe in contraddizione con l'articolo 1 LMB, secondo cui la Svizzera deve mantenere una capacità industriale adeguata alle esigenze della sua difesa nazionale nonostante l'obbligo del controllo della fabbricazione e del trasferimento di materiale bellico.

4. Una tassa speciale sulle esportazioni di materiale bellico, il cui valore è relativamente modesto (circa 200 milioni di franchi all'anno), aumenterebbe in maniera poco significativa l'aiuto pubblico allo sviluppo, che nel 2000 ammontava a 1499 milioni di franchi.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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