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01.3538 · Mozione · 2001-10-04

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il principio della parità dei sessi sul piano giuridico ed effettivo è sancito dall'art. 8, cpv. 3 della Costituzione federale. Accanto agli altri organi federali, che devono tutti rispettare questo principio, l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) ha l'incarico di adoperarsi attivamente per eliminare qualsiasi forma diretta o indiretta di discriminazione. Si tratta di un compito trasversale a carattere non solo giuridico. Dall'entrata in vigore dell'articolo costituzionale, avvenuta vent'anni fa, è stata eliminata la maggior parte delle ineguaglianze giuridiche. Sul piano effettivo, per contro, non si è ancora raggiunta una condizione di parità, come dimostrano i dati rilevati dall'Ufficio federale di statistica.

Grazie alle sue grandi competenze in materia e alla sua stretta collaborazione con le autorità federali, con i Cantoni, con le organizzazioni non governative e con le parti sociali, l'UFU riesce ad ottenere dei buoni risultati mettendo in evidenza le discriminazioni e indicando le possibili soluzioni alle persone interessate, e ciò a dispetto delle risorse limitate di cui dispone (attualmente riceve lo 0,04 per mille del budget dell'Amministrazione generale della Confederazione - senza contare gli aiuti finanziari). Il Consiglio federale è convinto che l'UFU è uno strumento necessario ed efficace per raggiungere uno stato di effettiva parità tra i sessi.

Il Parlamento condivide quest'opinione. È per questo motivo che ha creato la base legale per l'istituzione dell'ufficio in una legge in senso formale. La valutazione dell'efficacia dell'UFU effettuata dalla Commissione della gestione del Consiglio nazionale dopo dieci anni di attività ha del resto confermato che l'UFU compie un ottimo lavoro (cfr. il rapporto del 18 novembre 1999).

A parte ciò, la Svizzera ha contratto degli obblighi internazionali in base ai quali deve prendere delle misure volte ad eliminare le discriminazioni nei confronti delle donne e a creare delle strutture vincolanti per la loro realizzazione (cfr. Convenzione per l'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle donne [CEDAW], Rivendicazioni della 4a Conferenza mondiale dell'ONU sulla donna, Patti dell'ONU relativi ai diritti dell'uomo).

In conclusione, si può dire che anche se si riducessero al minimo i compiti dell'ufficio, ne resterebbero comunque ancora molti da compiere in virtù di incarichi legali (p.es. art. 14 e 15 della legge sulla parità dei sessi), di impegni internazionali (p.es. rapporti nazionali in applicazione della convenzione CEDAW) o ancora di mandati del Consiglio federale (p.es. piano d'azione di Pechino). Questi compiti non potrebbero essere effettuati dall'Ufficio federale della polizia senza l'attribuzione di risorse supplementari, cosicché si avrebbe tutt'al più un trasferimento di compiti e risorse da un ufficio all'altro.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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