01.3570 · Mozione · 2001-10-04
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Come nel federalismo anche in economia il processo decisionale decentrato è l'essenza di un ordinamento di libero mercato: le decisioni imprenditoriali sono prese laddove le conoscenze specifiche sono maggiori. Al riguardo, non si può escludere che singole imprese prendano decisioni sbagliate. In questi casi però è la concorrenza che offre normalmente ai gruppi interessati (clienti, collaboratori, fornitori, azionisti, ecc.) la possibilità di orientarsi verso altre imprese. Come si può tuttavia evitare di commettere errori quando si tratta di prendere una decisione economica di notevole portata?
Imporre all'economia un obbligo generalizzato di informare la politica non è la strada giusta. Si correrebbe in effetti il rischio di limitare oltre misura la libertà di decidere delle imprese private. Decisioni imprenditoriali intese ad espletare effetti positivi a lungo termine rischierebbero di essere sempre più intralciate da considerazioni politiche a breve termine. Molto più opportuna appare la separazione fra le esigenze di natura politica, che pongono ai vari mercati condizioni quadro, e il margine decisionale delle imprese, nel contesto del quale la molteplicità degli attori economici prendono le proprie decisioni sulla base delle conoscenze specifiche di cui dispongono. Di questo principio si è tenuto conto nel diritto svizzero in materia di concorrenza in quanto esso prevede l'obbligo di annunciare le concentrazioni di imprese (controllo delle fusioni). In questo modo si garantisce che la decisione in merito ad una concentrazione di imprese non venga sfruttata per conquistare una posizione dominante sul mercato.
Il motivo principale alla base della decisione del Consiglio federale di partecipare allo sviluppo di una nuova compagnia nazionale di bandiera nel quadro dell'attuale crisi della Swissair era anche quello di non tagliare il cordone ombelicale fra la Svizzera e la rete di voli intercontinentali al fine di evitare danni economici e sociali considerevoli. Non si trattava dunque solo di assicurare migliaia di posti di lavoro bensì anche di conservare l'attrattiva della piazza svizzera e di garantire le prospettive delle strutture economiche e delle catene di valore aggiunto che esulano dal settore aereo vero e proprio e da quelli immediatamente connessi.
In linea di principio, la chiave per limitare il rischio di decisioni imprenditoriali sbagliate aventi un notevole peso economico non sta nella partecipazione dello Stato e tantomeno nell'obbligo d'informazione chiesto nella mozione. Questo tipo di obbligo rischia in effetti di sottoporre le imprese alla pressione politica. Ma vi sono anche altri motivi contrari ad un forte coinvolgimento della politica nelle singole decisioni imprenditoriali:
* Se lo Stato consolida il suo diritto di incidere nelle decisioni con una partecipazione di capitale, quest'ultima dovrà comunque restare minoritaria visto che non spetta allo Stato gestire le imprese.
* Ad ogni modo, se la partecipazione non si limita alla sola proprietà di azioni bensì prevede la possibilità di delegare un rappresentante in seno al Consiglio d'amministrazione dell'impresa [cosa che può essere stabilita anche nello statuto (art. 762 cpv. 1 CO)] significa che lo Stato condivide i rischi di responsabilità senza che le istanze politiche abbiano la possibilità di approvare il corrispondente rischio finanziario. Questo vale in particolare per il Parlamento cui spetta la sovranità budgetaria [cfr. mozione Gross Jost (01.3201)]: chi delega propri rappresentanti nei Consigli d'amministrazione delle imprese deve rispondere, come sancito nell'art. 762 cpv. 4 CO. Quanto accaduto in varie banche cantonali illustra di che tipo di somme si tratta.
* Anche se, nel caso di singole decisioni di portata economica nazionale, i contatti con le autorità si limitano alle consultazioni previste dalla legge, l'obbligo d'informazione è discutibile. Sussisterebbe in effetti un rischio politico che lo Stato - una volta consultato - assuma di fatto anche una responsabilità imprenditoriale.
Gli interessi dei gruppi coinvolti devono essere protetti in altro modo:
* Un primo approccio potrebbe essere quello di fare in modo che non siano le istanze politiche a giudicare le decisioni imprenditoriali a nome di un vasto pubblico bensì che l'opinione pubblica vi provveda direttamente non solo in qualità di cliente ma anche di investitore. La maggior parte delle imprese in questione sono in effetti società anonime aperte alla partecipazione del pubblico. In questo contesto, si rinvia agli attuali regolamenti di quotazione che oltre a prescrivere la pubblicazione di un rapporto aziendale e di un rapporto intermedio semestrale obbligano anche alla pubblicazione di informazioni che incidono sulle quotazioni. Le decisioni che secondo quanto affermato dall'autore della mozione possono essere gravide di conseguenze per l'economia dell'intero Paese, dovrebbero soddisfare il criterio dell'incidenza sulle quotazioni. Se si tratta di società con partecipazione pubblica non quotate in borsa occorre rinviare al "Swiss Code of Best Practice" di economiesuisse che persegue obiettivi simili e che ricalca la direttiva sulla trasparenza della Borsa svizzera (SWX). Proprio in considerazione dei recenti avvenimenti ci si chiede se il nostro diritto societario è efficace, cosa comporta realmente l'obbligo di revisione, come va giudicato giuridicamente il ruolo dei "consultants" rispetto a quello degli organi della società, se i regolamenti di quotazione garantiscono la necessaria trasparenza e che conseguenze hanno i regolamenti (internazionali) in materia di presentazione dei conti. Il Consiglio federale si è anche dichiarato disposto ad accettare le mozioni Leutenegger Oberholzer (M 01.3261: Rafforzamento della posizione degli azionisti minoritari) e Walker Felix (M 01.3329: Società per azioni. Principi della "corporate governance") che sollevano proprio tali questioni nell'ottica delle modifiche nel diritto societario.
* Un secondo approccio consiste in una migliore garanzia per i collaboratori. L'assicurazione contro la disoccupazione è anche un'assicurazione contro l'insolvenza. In effetti, in caso di fallimento e di moratoria concordataria essa copre gli ultimi quattro mesi di stipendio. A ciò si aggiunge il fatto che nel fallimento gli stipendi sono ampiamente privilegiati. Affinché i lavoratori che hanno perduto il posto di lavoro trovino rapidamente un nuovo impiego vi sono a disposizione gli uffici di collocamento e i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Il tracollo di Swissair ha tuttavia evidenziato che i conti risparmio dei collaboratori presso i datori di lavoro devono essere vietati quando il datore di lavoro non è in grado di garantire la protezione dei depositanti. Il Consiglio federale esaminerà pertanto cosa occorre fare affinché al rischio di perdere il posto di lavoro non si aggiunga quello di perdere il capitale di risparmio (cfr. Postulato Hess Bernhard (P 01.3610): Soppressione delle Casse di depositi dell'azienda).
* Un terzo approccio intende garantire il mandato pubblico relativo all'approvvigionamento. La maggior parte delle imprese del settore dell'approvvigionamento, le cui decisioni hanno conseguenze economiche di ampio respiro, sottostanno all'obbligo della concessione. Si tratta di un fatto al quale finora è stata riservata poca attenzione, ma che è stato chiaramente illustrato nella risposta negativa alla mozione Joder (M. 01.3243: Maggiore informazione per gli azionisti). Un importante presupposto della concessione è il criterio dell'efficienza finanziaria. Il Consiglio federale dovrà quindi esaminare i provvedimenti necessari per garantire che il criterio dell'efficienza finanziaria sia soddisfatto non solo al momento del rilascio della concessione bensì anche in seguito. Nelle risposte - di uguale tenore - a tre interventi parlamenti sulla Swissair (Ip Gruppo socialista 01.3186, Ip Gysin Remo 01.3061 e M Spielmann 01.3094) il Consiglio federale ha confermato di essersi attivato, questa primavera, in qualità di azionista, dopo che le informazioni fornite dal SAir Group si erano dimostrate insufficienti, respingendo lo scarico e chiedendo l'intervento di un controllore speciale. Come questo compito di vigilanza potrà essere svolto più efficacemente in futuro deve ancora essere stabilito.
Per quanto riguarda le singole misure richieste:
1. Alla luce delle considerazioni esposte il Consiglio federale respinge la mozione poiché - con riferimento al punto 1 - un'informazione senza il diritto di concorrere alle decisioni appare poco utile; al diritto di partecipare alle decisioni però è preferibile rinunciare, considerati gli aspetti giuridici della responsabilità e quelli legati all'ordinamento politico. Un'informazione tempestiva delle autorità, nella misura in cui la drammaticità della situazione lo consenta, è auspicata e nella pratica è anche garantita in molti casi. Questa informazione limita inoltre il pericolo latente dell'insider trading e mette in risalto, come illustrato, la necessità di informare meglio l'opinione pubblica sugli sviluppi aziendali di rilievo.
2. L'informazione tempestiva delle autorità - chiesta al punto 2 dell'intervento - facilita la messa a punto di un dispositivo che aiuti ad attenuare le conseguenze delle ristrutturazioni. Prioritario deve comunque essere l'intervento temporaneo a favore di difficili casi sociali e non tanto il perseguimento di obiettivi di politica strutturale. L'esperienza dimostra che in situazioni di questo tipo vanno creati organismi ad hoc in quanto a seconda dei casi sono coinvolti altri enti ed uffici.
3. La trasmissione di informazioni corrette - come richiesto dal punto 3 dell'intervento - può essere garantita attraverso un diritto di concessione laddove esiste un mandato pubblico di approvvigionamento. Anche il diritto in materia di banche e assicurazioni conosce sanzioni o sopralluoghi nel caso di "misreporting".
4. Infine, per quanto riguarda il punto 4, occorre rammentare che in precedenza esisteva l'obbligo dell'autorizzazione per l'uso di denominazioni nazionali e territoriali nell'impresa. A partire dal 1° gennaio 1998 tale obbligo è tuttavia stato soppresso per tenere debitamente conto dell'evoluzione linguistica nell'epoca della pubblicità, delle interazioni fra le economie internazionali e della posizione sfavorevole delle imprese svizzere nei confronti della concorrenza straniera. Un ritorno alla regolamentazione antecedente il 1998 comporterebbe quegli svantaggi che con la revisione parziale del CO e dell'ordinanza sul registro di commercio - del 1998 - si erano voluti eliminare.
Inoltre, tutte le ditte nonché i nomi di fondazioni e associazioni (queste ultime solo se iscritte nel registro di commercio) devono essere conformi alla verità, non trarre in inganno e non ledere alcun interesse pubblico. (art. 944 cpv. 1 CO; art. 38 ordinanza sul registro di commercio). Una ditta o un nome nel quale figurino le parole "Svizzera", "Svizzero", "Swiss", "Suisse", ecc. può pertanto essere iscritto nel registro di commercio solo se ciò è giustificato dall'attività dell'impresa (provenienza dei prodotti venduti, campo d'attività, appartenenza ad un gruppo societario). Se tuttavia la ditta o il nome suscitano l'impressione sbagliata di un'attività o posizione ufficiale o ufficiosa, un'iscrizione nel registro di commercio non è giustificata. Altre prescrizioni sull'uso della denominazione "Svizzera" o dell'emblema nazionale sono contenute nella legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici (RS 232.21; ordinanza d'esecuzione: RS 232.211), nella legge sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (RS 747.30) oppure nell'ordinanza sui contrassegni degli aeromobili (RS 748.216.1).
I presupposti legali che la mozione chiede di fissare per l'impiego della denominazione Svizzera e dell'emblema nazionale da parte di imprese private esistono dunque già. Si tratta di condizioni che garantiscono che la denominazione "Svizzera" e l'emblema nazionale siano utilizzati nel rispetto della protezione del pubblico nonché del buon nome del Paese. L'aggiunta di ulteriori condizioni - quali la costante solvibilità e serietà negli affari - risulterebbe sproporzionata e il loro adempimento sarebbe difficile da controllare. Un intervento in tal senso nel diritto esistente non entra pertanto in considerazione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.