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01.3611 · Mozione · 2001-10-05

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Nonostante il codice penale svizzero (CP) non presenti nessuna fattispecie intitolata

"Terrorismo", contiene numerose norme penali che possono essere applicate agli atti terroristici. Queste disposizioni consentono di punire in modo severo e completo il terrorismo in Svizzera. Tra le disposizioni penali che possono essere applicate in caso di atti terroristici citiamo, tra le tante, il crimine contro la vita, in particolare omicidio intenzionale e assassinio (art.111 e 112), lesioni gravi (art. 122), rapina (art. 140), danneggiamento (art. 144 cpv.3), estorsione (art. 156), sequestro di persona e rapimento (art.183/184), presa d'ostaggio (art. 185), uso delittuoso di materie esplosive e gas velenosi (art. 224), fabbricazione, occultamento e trasporto d materie esplosive o gas velenosi (art. 226), inondazione o franamento (art. 227), propagazione di malattie dell'uomo (art. 231), pubblica istigazione a un crimine o alla violenza (art. 259), attentati contro l'indipendenza e la sicurezza della Svizzera (art. 265-266bis e 275ter). Inoltre, alla luce del fatto che un dispositivo di difesa efficace contro il terrorismo debba soprattutto impedirne il finanziamento, assumono particolare significato la fattispecie del riciclaggio di denaro sporco (art. 305bis CP) e la legge sul riciclaggio di denaro sporco. Sulla base di quest'ultima infatti, gli intermediari finanziari hanno la possibilità di bloccare il denaro di origine terroristica e di informare le autorità competenti in caso di transazioni sospette. A ciò si aggiungono le disposizioni penali previste da altre leggi, in particolare la legge federale sul materiale bellico.

Tutti questi delitti sono puniti con reclusione o carcere. In caso di omicidio e in casi gravi di prese d'ostaggio e attentati contro l'indipendenza e la sicurezza della Svizzera può essere deciso l'ergastolo. Pene severe possono essere previste in particolare quando l'atto terroristico mette deliberatamente in pericolo la vita o l'integrità fisica di numerose persone o quando causa gravi danni. L'istigazione, la complicità, nonché il tentativo di compiere tali delitti sono ugualmente punibili.

Inoltre secondo l'articolo 260bis del CP sono punibili anche gli atti preparatori di chiunque prenda, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche o organizzative la cui natura ed estensione mostrano ch'egli si accinge a commettere gravi reati contro la vita e l'integrità fisica, rapina, sequestro di persona e rapimento, presa d'ostaggi, e altri gravi delitti. Questa norma penale è stata introdotta in seguito all'ondata terroristica degli anni settanta e prevede una pena fino a cinque anni di reclusione. La stessa misura della pena vale per la fattispecie dell'organizzazione criminale (art.260ter). Con questa fattispecie viene esteso il limite della punibilità del singolo delitto (compresi la partecipazione ad atti preparatori punibili e il tentativo di organizzare gli stessi) all'appartenenza e al sostegno di un'organizzazione criminale, in particolare anche terroristica.

L'autore della mozione richiede inoltre che i reati legati al terrorismo non cadano in prescrizione. Conformemente all'articolo 75bis cifra 3 del CP "sono imprescrittibili i crimini che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità corporale di persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o in connessione con una presa d'ostaggio". Gli atti qualificabili di terrorismo sono, conformemente alla legge in vigore, imprescrittibili. Certamente gli attentati negli Stati Uniti rientrano tra questi.

La legge in vigore soddisfa pertanto ampiamente le richieste dell'autore della mozione. D'altra parte, anche in caso di gravissimi crimini il giudice deve avere la competenza di infliggere una pena proporzionata alla colpa. Pertanto una pena minima generale di 20 anni per tutte le forme di terrorismo non è adeguata.

In seguito agli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 e ai relativi sviluppi occorre verificare se sia opportuno adeguare il diritto penale, introducendo ad esempio una norma penale generale contro il terrorismo. Questa verifica deve essere effettuata in particolare in vista della prevista ratifica della Convenzione sulla repressione del finanziamento del terrorismo del 9 dicembre 1999 e della prevista adesione alla Convenzione relativa alla lotta contro gli attentati terroristici. Il Consiglio federale è disposto ad accogliere la mozione come postulato.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.