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01.3683 · Mozione · 2001-11-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Attualmente le rendite ordinarie versate ai cittadini svizzeri e ai cittadini di Paesi con i quali la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale sono in linea di principio esportabili. Viceversa, le rendite straordinarie non lo sono mai. Il Consiglio federale è conscio dei problemi insiti in questa disparità di trattamento, in particolare per gli invalidi precoci svizzeri che vivono o vorrebbero vivere all'estero. Le rendite straordinarie non sono prestazioni concesse in base ai contributi versati in quanto, conformemente alla loro definizione, vengono versate soltanto a persone che non sono state tenute a pagare contributi durante almeno un anno (art. 39 LAI e art. 42 LAVS). Per questo motivo queste prestazioni vengono attualmente concesse soltanto a persone con domicilio e dimora abituale in Svizzera. Nell'assicurazione invalidità ne hanno diritto esclusivamente gli invalidi precoci.

Anche tutte le convenzioni di sicurezza sociale vigenti concluse dalla Svizzera escludono l'esportazione di queste prestazioni. Nell'accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato con l'Unione Europea non è però più previsto alcun divieto in quanto la questione dell'esportazione delle prestazioni nei Paesi dell'UE - salvo in rari casi - non si pone. Infatti, l'accordo sulla libera circolazione delle persone si applica attualmente solo ai lavoratori, agli ex lavoratori ed ai conseguenti diritti dei loro familiari (in particolare per le rendite completive e le prestazioni per i superstiti). Poiché le persone invalide sin dalla nascita o che lo sono diventate nell'infanzia non esercitano di regola un'attività lucrativa, le disposizioni contenute nell'accordo concluso con l'UE non le concernono. Per loro rimangono valide le disposizioni previste nelle convenzioni di sicurezza sociale vigenti, che escludono l'esportazione delle prestazioni.

Qualora, però, il libero passaggio, e quindi il campo di applicazione dell'accordo stipulato con l'UE, dovesse essere esteso alle persone senza attività lucrativa, si dovrebbe esaminare in modo più dettagliato anche la questione dell'esportazione delle rendite straordinarie spettanti a cittadini dell'UE. Inoltre si dovrebbero chiarire anche le questioni giuridiche e politiche relative a un divieto o a un obbligo di esportare le prestazioni. Il versamento delle rendite straordinarie anche in Paesi non membri dell'UE solleva ulteriori questioni. L'esportazione delle rendite deve essere concessa a tutti i beneficiari a prescindere della loro nazionalità oppure ha un senso solo per i cittadini svizzeri o solo per cittadini svizzeri e cittadini dell'UE? La questione dell'adeguatezza è quindi in questo caso predominante.

Visto che finora non si poteva procedere ad un'esportazione delle rendite AI straordinarie, risulta difficile valutarne le ripercussioni finanziarie. Con l'introduzione dei versamenti all'estero i costi, a lungo termine, dovrebbero aumentare. Il versamento di rendite AI straordinarie è tuttavia soggetto a particolari condizioni di diritto.

La coordinazione tra AVS e AI comporta ulteriori problemi. Se, una volta raggiunta l'età pensionabile, le rendite AI straordinarie vengono sostituite da rendite di vecchiaia, queste non possono attualmente essere d'importo inferiore a quello delle rendite AI straordinarie riscosse fino a quel momento (art. 33bis LAVS). Questi casi non sono certo molto frequenti, ma qualora fosse possibile esportare anche le rendite straordinarie dell'AVS, questo varrebbe anche per le rendite straordinarie senza limiti di reddito cui donne e vedove hanno diritto da prima dell'entrata in vigore della decima revisione dell'AVS (1° gennaio 1997).

La Commissione federale AVS/AI ha già discusso della problematica concernente il versamento all'estero delle rendite straordinarie. L'amministrazione è stata incaricata di esaminare queste questioni in modo approfondito. I risultati saranno disponibili entro la fine del 2002.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.