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01.3739 · Interpellanza · 2001-12-12

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Premessa

Tutti i parlamenti dei Paesi membri dell'UE hanno ratificato l'accordo sulla libera circolazione delle persone per cui si prevede che il primo pacchetto di accordi settoriali entrerà in vigore nel secondo trimestre 2002. Nel rispondere alle domande poste nell'interpellanza si è tenuto conto di questo recente sviluppo e si è partiti dal presupposto che le Camere federali approveranno la richiesta di finanziamento per la partecipazione svizzera al 6° programma quadro di ricerca (PQR) formulata nel messaggio del 31 ottobre 2001.

Risposta alle domande 1 e 2

L'entrata in vigore dell'accordo sulla cooperazione in campo scientifico e tecnologico con l'Unione europea non avrà nessuna ripercussione sull'attuale partecipazione "progetto per progetto" dato che il 5° PQR si concluderà alla fine del 2002 e che le disposizioni finanziarie dell'accordo diventeranno effettive solo a partire dal 1° gennaio successivo all'anno in cui entra in vigore l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, vale a dire il 1° gennaio 2003. Il finanziamento della partecipazione "progetto per progetto" della Svizzera è assicurato fino alla conclusione del 5° PQR tramite il decreto federale del 23 settembre 1999 sul finanziamento della partecipazione svizzera ai programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione europea negli anni 2000-2003.

Con l'entrata in vigore dell'accordo sulla ricerca i ricercatori svizzeri beneficeranno di nuovi diritti; essi potranno ad esempio avviare un progetto con un solo partner di un Paese dell'UE. Per contro non potranno ancora assumere la coordinazione amministrativa di progetti; inoltre non è ancora garantita la presenza di osservatori svizzeri in seno ai comitati del 5° PQR.

L'assenza di rappresentanti svizzeri nei comitati e nei gruppi di esperti ha ripercussioni negative per il nostro Paese soprattutto sul piano strategico. I due principali svantaggi sono senza ombra di dubbio l'impossibilità di far valere, alla stessa stregua dei Paesi membri dell'UE, le nostre idee nei settori in cui occupiamo una posizione preminente a livello internazionale e la difficoltà di poterci ingaggiare sin dall'inizio e attivamente in progetti europei strategicamente importanti a livello internazionale.

Risposta alle domande 3 e 5

L'attuale accordo bilaterale è circoscritto al 5° PQR e deve essere rinnovato quest'anno (conformemente all'art. 9 cpv. 2) per garantire la partecipazione della Svizzera al 6° PQR. Colloqui preliminari hanno già avuto luogo, in particolare in occasione dell'ultimo incontro del comitato misto "Ricerca" svoltosi il 30 novembre 2001. Una novità rispetto all'accordo attuale sarà che presumibilmente in quello concernente il 6° PQR bisognerà regolare la questione relativa al controllo dei fondi comunitari che saranno attribuiti ai coordinatori svizzeri e prevedere l'entrata in vigore simultanea dell'accordo e delle relative disposizioni finanziarie.

Un nuovo accordo sul 6° PQR potrà essere stipulato solo dopo che l'UE avrà preso una decisione, attesa per la metà dell'anno, in merito all'avvio del 6° PQR. La Commissione europea dovrà attendere l'approvazione definitiva del Parlamento e del Consiglio dei ministri europei prima di richiedere al Consiglio un mandato di negoziazione. Se l'accordo sulla partecipazione al 6° PQR entrerà in vigore dopo la conclusione della prima fase di concorso (termine d'inoltre previsto: inizio 2003), sarà mantenuto il modello di partecipazione "progetto per progetto" durante la prima fase del 6° PQR. In questo caso la partecipazione integrale diventerà effettiva solo al momento dell'entrata in vigore del futuro accordo.

Risposta alla domanda 4

L'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra la Svizzera e l'UE rientra chiaramente nel primo pacchetto di accordi bilaterali. Per il Consiglio federale è escluso che la stipulazione dell'accordo sulla ricerca possa ora essere fatto dipendere dall'esito di negoziazioni in corso o previste in nuovi campi, quali ad esempio la lotta alla frode doganale.

Risposta alla domanda 6

Finora gli esperti svizzeri non potevano - salvo in alcuni casi eccezionali - far parte dei comitati e dei gruppi di lavoro istituiti dall'UE e incaricati di preparare il 6° PQR. L'atto finale dell'accordo sulla ricerca concluso nel 1999 prevede esplicitamente che i rappresentanti svizzeri possano partecipare in veste di osservatori alle riunioni dei comitati del programma per la ricerca e del Comitato per la ricerca scientifica e tecnologica (CREST) in cui vengono trattati argomenti che li concernono. Finora per la Commissione europea la partecipazione della Svizzera sarebbe diventata effettiva solo dopo l'entrata in vigore delle disposizioni finanziarie dell'accordo (vale a dire il 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo sulla ricerca). In occasione dell'ultima riunione del comitato misto "Ricerca" del 30 novembre 2001, la Commissione europea si è però dichiarata disposta a prendere in esame la possibilità di una partecipazione a partire dall'entrata in vigore dell'accordo.

La Svizzera è stata invitata alla fine del 2000 a prendere posizione sugli obiettivi e le linee direttive dello Spazio scientifico europeo e del 6° PQR durante la fase iniziale della procedura di consultazione indetta dalla Commissione europea. In seguito però, la Svizzera non è più stata coinvolta direttamente e ha potuto fornire dei contributi solo indirettamente attraverso le istituzioni europee di cui è membro a tutti gli effetti (FSE, COST ecc.).

Risposta del Consiglio federale.