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01.3758 · Interpellanza · 2001-12-13

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

L'incidente stradale del 24 ottobre 2001 verificatosi nella galleria stradale del San Gottardo ha effettivamente causato ingenti danni. Le questioni riguardanti la responsabilità civile e gli aspetti assicurativi devono ancora essere chiarite in sede giudiziale. Si dovrà stabilire se il conducente dell'autocarro belga è il solo responsabile o se sussiste colpa grave da parte di terzi che riduca o annulli la sua responsabilità. Anche il verificarsi di incidenti a catena (p. es. tamponamenti, cambiamenti di direzione) può avere effetti in materia di responsabilità civile e di assicurazioni.

Ad domanda 1

Il Canton Ticino è proprietario della sezione di galleria in cui si è verificato l'incidente. È suo preciso compito chiedere il risarcimento del danno alle persone responsabili e ai loro assicuratori. Benché il Cantone abbia già intrapreso un'azione in tal senso, gli esiti non sono ancora conosciuti. Secondo una prima valutazione della situazione di diritto e di fatto, sembrerebbe che i danni materiali non siano coperti interamente dalle assicurazioni.

Ad domanda 2

Uno Stato può essere ritenuto responsabile solo se sussiste un nesso funzionale tra il comportamento pregiudizievole e l'attività statale. La questione della responsabilità non si pone soltanto per il Paese d'origine del veicolo o del conducente, ma anche per i Paesi attraversati che devono assolvere compiti di controllo del traffico stradale. L'autorità belga competente è certamente tenuta a vigilare sull'osservanza delle disposizioni vigenti mediante controlli per sondaggio. Tuttavia, è evidente che essa non può effettuare controlli per ogni veicolo e ogni conducente.

Ad domanda 3

In Svizzera sono in vigore dal 1987 la Convenzione sulla legge applicabile in materia di incidenti della circolazione stradale (Accordo dell'Aja) e, dal 1992, la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Accordo di Lugano). Per effetto del programma Swisslex, tutti gli assicuratori di responsabilità civile degli autoveicoli in Svizzera sono stati obbligati a istituire e a gestire congiuntamente un Ufficio nazionale di assicurazione (UNA) e un Fondo nazionale di garanzia (FNG). L'UNA copre i danni causati da autoveicoli, rimorchi e velocipedi stranieri in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein esattamente secondo le stesse condizioni che si applicano quando l'incidente viene causato da un veicolo svizzero. I danni causati da autoveicoli, rimorchi o velocipedi stranieri non assicurati o non identificati sono coperti dal FNG. Dal 1° gennaio 1998, un accordo di diritto privato concluso tra il FNG e i fondi di garanzia dei Paesi membri SEE assicura pari condizioni di trattamento ai cittadini nonché alle persone aventi domicilio nei Paesi SEE e in Svizzera. Il diritto svizzero si conforma alla prima, seconda e terza direttiva europea sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. Attualmente è in corso l'adeguamento alla quarta direttiva ("tutela degli autoveicoli in transito") che consentirà alle vittime di incidenti stradali all'estero di far valere le rivendicazioni in materia di responsabilità civile presso un ufficio situato nel Paese d'origine. Al momento del regolamento dei danni, esse devono essere trattate in modo comparabile, indipendentemente dal Paese in cui si è verificato l'incidente.

Il Consiglio federale continua a seguire gli sviluppi a livello europeo dove è già stata presentata la proposta per una quinta direttiva sulla responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

Risposta del Consiglio federale.