02.1085 · Interrogazione ordinaria · 2002-06-21
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
L'ufficio di controllo di un istituto della previdenza professionale è un elemento importante ed ha una grande responsabilità nella garanzia della conformità al diritto in materia di gestione degli istituti di previdenza. Esso contribuisce in modo determinante alla fiducia riposta nel 2° pilastro. Il legislatore ha quindi incaricato il Consiglio federale di stabilire le condizioni che devono essere soddisfatte per essere riconosciuti come uffici di controllo e per offrire la garanzia di un'appropriata esecuzione dei compiti (art. 53 cpv. 4 LPP).
Il Consiglio federale ha definito queste condizioni nell'art. 33 OPP2. Così facendo ha posto le basi affinché i rigorosi criteri d'ammissione alla Camera svizzera delle società fiduciarie e dei periti contabili e all'Associazione svizzera dei periti contabili universitari (attualmente riunite in un'unica associazione: "Camera fiduciaria, Camera svizzera dei periti contabili, fiduciari e fiscali") garantissero le alte qualifiche necessarie. Visto che dispone indubbiamente di conoscenze specifiche, questa organizzazione è particolarmente idonea per valutare le qualifiche professionali dei suoi membri.
I non membri non sono tuttavia discriminati. L'art. 33 lett. c OPP2 prevede la possibilità che altri uffici di revisione vengano riconosciuti dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) in base alla loro idoneità. Il compito particolarmente carico di responsabilità degli uffici di controllo presuppone comunque che i non membri sottostiano agli stessi criteri rigorosi applicati ai membri.
Per spiegare le condizioni che rendono possibile un riconoscimento, l'UFAS ha pubblicato direttive concernenti il riconoscimento e l'autorizzazione ai non membri ad esercitare un ufficio di controllo (N. 318.769.02, d/f). Vi si stabilisce che le persone esercitanti un ufficio di controllo in senso tecnico devono soddisfare in principio le stesse condizioni. I richiedenti non membri di una delle organizzazioni menzionate all'art. 33 lett. a OPP2 devono perciò fornire la prova che hanno seguito una formazione equivalente a quella richiesta per essere assunti da queste organizzazioni e documentare l'esperienza pratica relativa; devono tuttavia tener conto, e in modo adeguato, della sfera di competenze specifica dell'ufficio di controllo per la previdenza professionale (Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Richtlinien für die Anerkennung und Ermächtigung als Kontrollstelle gemäss Art. 33 Bst. c und d BVV2, S. 3 f. (d/f); pubblicato anche nelle comunicazioni sulla previdenza professionale n. 4 del 10 luglio 1987 n. marg. 27, d/f).
In base a queste disposizioni l'UFAS ha autorizzato l'esercizio di numerosi uffici di controllo, esaminando ogni anno nuove richieste. Il nome e l'indirizzo di questi uffici di controllo sono pubblicati nell'elenco "Namensverzeichnis der Kontrollstellen" (Elenco dei nomi degli uffici di controllo, d/f) aggiornato ogni anno. Questo elenco può essere consultato su Internet (www.ufas-esecuzione.ch, Autorità di vigilanza PP, Elenco) e può essere richiesto anche presso l'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, CH 3003 Berna.
Il Consiglio federale è del parere che non si possa parlare di discriminazione dei non membri, né in base alle disposizioni di legge o d'ordinanza, né in base alla prassi fondata su queste disposizioni.
Risposta del Consiglio federale.