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02.1088 · Interrogazione ordinaria · 2002-06-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è cosciente del fatto che la situazione descritta non è soddisfacente e potrebbe causare carenze a livello della previdenza professionale.

Ha preso atto della sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni secondo cui le indennità previste dall'articolo 337c cpv. 1 CO, che sono destinate a risarcire il dipendente licenziato in modo ingiustificato, non danno luogo al versamento di contributi alla previdenza professionale. Dall'esame approfondito della sentenza emerge una situazione giuridica chiara a livello del diritto del lavoro, ma che può causare difficoltà in relazione alle assicurazioni sociali.

Infatti un licenziamento senza preavviso, anche se è ingiustificato, interrompe il rapporto di lavoro de iure e de facto. L'articolo 337c CO è stato appositamente modificato in tal senso nel 1989, affinché i dipendenti non siano più obbligati a continuare a prestare i loro servizi al datore di lavoro dopo un licenziamento senza preavviso ingiustificato. Il Consiglio federale è ancora oggi convinto che non si possa pretendere ciò da dipendenti ingiustificatamente licenziati senza preavviso e che quindi la normativa del diritto del lavoro attualmente in vigore sia da mantenere.

In caso di licenziamento ingiustificato, l'assicurato riceve un indennizzo. Ai sensi del diritto del lavoro ciò non corrisponde però ad un proseguimento giuridico del rapporto di lavoro, che in ogni caso termina il giorno del licenziamento immediato. Di conseguenza, nonostante l'indennizzo venga considerato come un salario determinante per l'AVS, l'assicurato non è più soggetto alle assicurazioni sociali, poiché l'assoggettamento termina con la risoluzione del rapporto di lavoro.

Si potrebbe tuttavia considerare anche l'eventualità di una modifica dell'articolo 10 cpv. 2 LPP, che potrebbe così prevedere il prolungamento dell'assoggettamento alla LPP fino alla scadenza dell'abituale termine di disdetta, salvo il caso in cui non insorga prima di esso un nuovo rapporto previdenziale, per evitare una soprassicurazione o la doppia affiliazione.

Tuttavia, siccome di regola il diritto ad indennità da parte dell'ultimo datore di lavoro può essere stabilito solo successivamente, le persone ingiustificatamente licenziate senza preavviso hanno diritto a prestazioni dell'assicurazione disoccupazione in virtù dell'articolo 29 cpv. 1 LADI e sono quindi nuovamente assicurate dalla previdenza professionale contro il decesso e l'invalidità. Per il danno derivante dalla riduzione della prestazione d'uscita a causa del mancato versamento dei contributi all'istituto di previdenza i dipendenti possono esigere un indennizzo (art. 337c CO). Il Consiglio federale è pertanto del parere che una modifica della legge non sia necessaria.

Risposta del Consiglio federale.