02.1098 · Interrogazione ordinaria · 2002-09-24
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale si è già espresso in maniera circostanziata, sulla questione, nel contesto della risposta alla mozione del Gruppo socialista del 20 giugno 2002 (02.3295).
Secondo la regolamentazione vigente, i cittadini di uno Stato terzo coniugati a un cittadino svizzero godono, come i coniugi di un cittadino dell'UE o dell'AELS, di un diritto al rilascio del permesso di dimora, alla sua proroga e all'esercizio di un'attività lucrativa fintantoché il matrimonio è valido giuridicamente.
Il permesso iniziale è rilasciato, di principio, per la durata di un anno in virtù dell'articolo 5 LDDS; al momento della proroga, tuttavia, le autorità d'applicazione possono prevedere una durata di validità più lunga.
Considerata la situazione suesposta, il Consiglio federale non reputa necessario procedere a una revisione della regolamentazione attuale unicamente su questo punto. D'altronde, nel disegno di nuova legge sugli stranieri adottato dal Consiglio federale nel marzo 2002, è prevista una regolamentazione globale del ricongiungimento familiare (LStr, cfr. messaggio FF 2002 3327). Il disegno di legge è attualmente trattato in seno alla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale. In tale contesto, il Parlamento avrà modo di pronunciarsi sulla questione del ricongiungimento familiare dei cittadini svizzeri e dei cittadini stranieri nel suo insieme.
Risposta del Consiglio federale.