02.1103 · Interrogazione ordinaria · 2002-09-26
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Dal 1996 la qualifica dei giochi Tactilo è stata oggetto di discussioni tra la Confederazione e rappresentanti delle autorità cantonali. Nel messaggio concernente la LCG (FF 1997 III 154 segg.) si rileva che i cosiddetti "apparecchi automatici per i giochi di lotteria" vanno generalmente considerati apparecchi da gioco con possibilità di vincite in denaro. Nelle commissioni incaricate dell'esame preliminare tale orientamento non è tuttavia mai stato oggetto di discussioni. La problematica relativa agli apparecchi automatici per i giochi di lotteria è stata invece trattata in Consiglio nazionale il 30 settembre 1998 nel corso dei dibattiti sulla LCG. La maggioranza ha ritenuto che sarebbe contraddittorio e ingiusto nei confronti del settore degli apparecchi automatici da gioco se il legislatore permettesse che il divieto di offrire in futuro tali apparecchi in locali pubblici, previsto dall'articolo 60 LCG, sia aggirato mediante l'utilizzo di apparecchi automatici per giochi di lotteria. Il Consiglio nazionale ha respinto una proposta Sandoz volta a una modifica in tal senso della legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (LLS), ritenendo che modifiche in tale ambito sono previste nella già annunciata revisione della legge sulle lotterie. Nel frattempo non sarà possibile chiarire la situazione giuridica relativa agli apparecchi per giochi di lotteria.
Al fine di stabilire la qualifica giuridica degli apparecchi Tactilo per giochi di lotteria, le autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni, la "Conférénce romande de la loterie et des jeux" (CRLJ) e il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), quale autorità di vigilanza della Confederazione, hanno disposto l'elaborazione di due perizie, una tecnica e l'altra giuridica. Le perizie sono giunte alla conclusione che i giochi proposti dagli apparecchi Tactilo sono di principio da considerare lotterie. Nella perizia giuridica è stato tuttavia anche sottolineato che le lotterie proposte dagli apparecchi Tactilo non devono essere impostate in modo da permettere di eludere le disposizioni della legge sulle case da gioco.
Se si parte dal presupposto, così come è stato fatto nelle perizie, che gli apparecchi Tactilo rientrano di principio nel campo d'applicazione della LLS, la LCG non è applicabile in virtù della riserva espressa dal suo articolo 1 capoverso 2. Gli apparecchi Tactilo non sarebbero di conseguenza nemmeno soggetti a un esame in vista della loro omologazione secondo l'articolo 6 LCG. Neppure la vigente LLS prevede esami per apparecchi automatici. Il Consiglio federale è tuttavia dell'avviso che gli apparecchi automatici Tactilo non si differenzino sufficientemente dagli apparecchi automatici per giochi d'azzardo ai sensi dell'articolo 60 LCG, se li si considera per la loro forma esteriore e per il loro funzionamento pratico dal punto di vista del giocatore. Per i motivi suesposti il Consiglio federale avrebbe preferito che i Cantoni interessati avessero rinunciato ad autorizzare l'uso di tali apparecchi. Le condizioni per autorizzare gli apparecchi per giochi di lotteria vanno ora chiarite e disciplinate nell'ambito della revisione in corso della LLS.
Risposta del Consiglio federale.