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02.3003 · Mozione · 2002-02-11

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Una dichiarazione dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari possibilmente chiara è nell'interesse dei consumatori ed è allo stesso tempo utile ai produttori agricoli.

Per raggiungere gli obiettivi della presente mozione sono tuttavia disponibili sufficienti strumenti del diritto privato. Pertanto possono essere prese in considerazione soluzioni sia sulla base di labels private (risp. soluzioni conformi al diritto sui marchi) sia sulla base degli accordi di diritto privato previsti nel quadro della legge sull'informazione dei consumatori. Il Consiglio federale è del parere che tali possibilità dovrebbero essere sfruttate appieno prima di ricorrere all'intervento dello Stato.

Le definizioni "in libertà", "uscita all'aperto", "pascolo", ecc. sottostanno, inoltre, al divieto d'inganno in virtù dell'articolo 18 della legge sulle derrate alimentari. Esiste già, quindi, un dispositivo legale per la lotta contro gli abusi.

Come già messo in luce dalle accese discussioni concernenti una disposizione statale sulla dichiarazione "in libertà", in linea di massima viene contestata la necessità di un tale provvedimento. Inoltre, vi sono opinioni molto divergenti sull'elenco di requisiti in base al quale allestire una simile dichiarazione. Resta incerta la possibilità di appianare tutte le divergenze tecniche in merito.

Dubbi vengono sollevati anche sul fatto che le condizioni di sussidiarietà, di efficienza e di proporzionalità possano essere sufficientemente rispettate. Come già menzionato, le possibilità previste dal diritto privato non sono sfruttate. Il vantaggio di una simile disposizione per i consumatori e per l'agricoltura dovrebbe inoltre rimanere proporzionato al dispendio necessario per i partner economici.

Nel caso del pollame da ingrasso, gli accordi bilaterali impongono l'introduzione di determinate disposizioni. Conformemente a una dichiarazione d'intenti della Svizzera, nel settore del pollame da ingrasso, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo bilaterale sull'agricoltura Svizzera-UE, va adottata una disposizione statale sulla designazione che sia compatibile con la normativa europea. Per tutte le altre categorie di animali da reddito non esiste una simile esigenza d'intervento.

In virtù degli articoli 14 e 15 della legge sull'agricoltura in vigore, concernenti la designazione dei prodotti agricoli, la facoltà di emanare prescrizioni di questo genere spetta al Consiglio federale. Una mozione non dovrebbe, per principio, ingerire nell'ambito della legiferazione delegato al Consiglio federale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.