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02.3019 · Interpellanza · 2002-03-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. In occasione dell'ultima revisione de regolamento di quotazione (2000), la Commissione federale delle banche (CFB) ha dato l'approvazione richiesta (art. 4 della legge sulle borse, LBVM, RS 954.1) con la riserva seguente: bisogna introdurre l'obbligo di pubblicare nel rapporto annuale (e non soltanto nel prospetto di quotazione, come è già richiesto) le retribuzioni e le partecipazioni dei membri degli organi dirigenti, conformemente alle direttive dell'UE.

Parallelamente ai lavori di un gruppo di esperti convocato dal settore dell'economia, che ha concepito un progetto "Swiss Code of Best Practice" relativo alla Corporate Governance, la Borsa svizzera (SWX) ha elaborato l'anno scorso una "direttiva concernente le informazioni relative alla Corporate Governance". Quest'ultima è stata posta in consultazione presso gli ambienti interessati da settembre a novembre 2001. La direttiva è stata approvata dall'ufficio d'ammissione il 17 aprile 2002. Entrerà in vigore il 1° luglio 2002 e sarà applicabile per la prima volta alla relazione sulla gestione 2002.

La direttiva e il suo allegato prevedono che gli investitori abbiano accesso, in una forma appropriata, a informazioni chiave sulla Corporate Governance degli emittenti quotati in borsa. Ad eccezione delle indicazioni che rientrano nel principio del "comply or explain" (rispettare o spiegare), i dati che devono essere imperativamente pubblicati (retribuzioni, assegnazione di azioni, possesso di azioni, opzioni, indennità di buonuscita, onorari supplementari, pretese nei confronti della cassa pensioni) corrispondono alle esigenze della CFB nonché alle norme in vigore sul piano internazionale, segnatamente quelle dell'UE. Queste informazioni sono fornite globalmente per tutti i membri esecutivi e non esecutivi del consiglio d'amministrazione, i membri della direzione generale e gli ex membri di questi organi. Inoltre, va comunicata la retribuzione più elevata in seno al consiglio d'amministrazione. Le direttive concernono gli onorari di consulenza accordati ai membri del consiglio d'amministrazione o della direzione generale nonché a terzi legati a tali persone. Esse stipulano che tali onorari devono essere pubblicati sotto il titolo "onorari supplementari".

La CFB ha deciso di approvare la direttiva in questione. Essa considera la direttiva come uno standard minimo e ha incaricato la SWX di esaminare un ulteriore sviluppo degli standard di Corporate Governance (ad es. per quanto concerne una pubblicazione individuale di determinati dati o di alcune transazioni degli organi) e di presentarle un rapporto in merito entro la fine del 2002.

2. Il Consiglio federale appoggia i tentativi di garantire la trasparenza delle indennità versate e membri del consiglio d'amministrazione e alla direzione. Il Consiglio federale era disposto già nel 1998 ad accogliere, sotto forma di postulato, la mozione Gysin Remo (98.3023) che prevedeva la pubblicazione delle indennità di buonuscita. Tuttavia, il Consiglio nazionale ha respinto la mozione.

Attualmente il principio della trasparenza non è assolutamente contestato, perlomeno per le società i cui titoli sono quotati in borsa. Per queste ultime, la trasparenza sarà rapidamente attuata grazie alla modifica del regolamento di borsa.

Due questioni restano aperte:

- Bisogna esaminare se il legislatore deve andare oltre la regolamentazione prevista dalla SWX, prevedendo ad esempio una pubblicazione individuale delle retribuzioni.

- Bisogna esaminare se occorre estendere la trasparenza alle società private (i cui titoli non sono quotati in borsa), sebbene si tratti unicamente di una trasparenza interna alla società. Infatti, gli abusi si verificano anche nelle società private, segnatamente quando un gruppo di azionisti compone il consiglio d'amministrazione mentre gli altri azionisti sono semplici prestatori di fondi (ad es. eredi). Per questi azionisti è impossibile conoscere l'importo delle indennità versate ai membri del consiglio d'amministrazione, sebbene ne debbano in parte rispondere indirettamente. Una migliore trasparenza interna alla società mirerebbe alla protezione degli azionisti minoritari e non alle esigenze dei mercati di capitali, come avviene per le società aperte al pubblico.

Queste due questioni devono essere esaminate nel contesto più generale della Corporate Governance. Nell'ambito della mozione Walker Felix "Società per azioni. Principi della corporate governance" (01.3329) e alla mozione Leutenegger-Oberholzer "Rafforzamento della posizione degli azionisti minoritari" (01.3261), il Consiglio federale intende incaricare uno o più esperti di elaborare un rapporto dettagliato sulla compatibilità del diritto delle società anonime con i principi di Corporate Governance.

Se si dovesse confermare la necessità di un intervento legislativo nell'ambito della pubblicazione delle indennità versate ai membri del consiglio d'amministrazione, occorrerebbe adeguare di conseguenza il Codice delle obbligazioni (prevedendo ad esempio una menzione supplementare nell'allegato ai conti annuali). Infatti, la questione della trasparenza di tali indennità dipende dal diritto privato.

In ogni caso, sarà necessario evitare doppioni e coordinare i relativi lavori. Pertanto, dovranno essere presi in considerazione altri interventi parlamentari e soprattutto l'iniziativa Chiffelle Pierre "Maggior trasparenza nelle società quotate in borsa" (01.424), a cui il Consiglio nazionale ha dato seguito l'11 marzo 2002, nonché la mozione Leutenegger-Oberholzer "Trasparenza dei salari dei dirigenti e indennità per i membri di consigli d'amministrazione" (01.3153).

3. Il diritto della società anonima, nell'articolo 689d CO, disciplina la rappresentanza degli azionisti da parte di un depositario: secondo questa disposizione, le banche che vogliono esercitare i diritti sociali delle azioni ricevute in deposito devono chiedere istruzioni al possessore delle azioni prima di ogni assemblea generale (cpv. 1). Se non sono comunicate istruzioni specifiche per una determinata assemblea generale, il diritto di voto si esercita conformemente a eventuali istruzioni generali del deponente. In assenze di queste, la banca deve seguire le proposte del consiglio d'amministrazione (cpv. 2).

Tale disciplinamento è in parte criticato nella dottrina. Alcuni autori considerano che l'obbligo di ricercare istruzioni prima di ogni assemblea generale sia troppo dispendioso. Altri non ritengono giustificato obbligare la banca a votare continuamente secondo le proposte del consiglio d'amministrazione in assenza di istruzioni. Se si concepisce la società anonima come una democrazia di azionisti, questa critica non va del tutto esclusa. Tuttavia, già oggi gli azionisti sono liberi di dare istruzioni al momento della conclusione del contratto di deposito o in vista di una determinata assemblea generale (si parla di istruzioni generali o particolari). Il fatto che gli azionisti delle società aperte al pubblico vi rinuncino frequentemente a causa del loro potere decisionale relativamente limitato è un problema che non può necessariamente essere risolto con una modifica della legge.

Se l'esercizio del diritto di voto concernente le azioni ricevute in deposito dovesse dipendere obbligatoriamente dalla comunicazione delle istruzioni, si correrebbe il rischio di non raggiungere i quorum legali e statutari per prendere determinate decisioni, il che porterebbe al "blocco" della società. Questi problemi potrebbero essere limitati se fossero obbligatoriamente richieste istruzioni degli azionisti concernenti l'esercizio del voto concernente le azioni ricevute in deposito soltanto per trattande relative al personale (ad es. in caso di elezioni).

Un nuovo disciplinamento del diritto di voto concernente le azioni ricevute in deposito è delicato sotto il profilo materiale in vista del raggiungimento dei quorum; inoltre, riveste una considerevole importanza per la presa di decisioni dell'assemblea generale. Di conseguenza, necessita di un esame approfondito. Soluzioni radicali affrettate rischierebbero di nuocere più che giovare. Dato che il problema della rappresentanza dei diritti di voto fa parte dell'ambito della Corporate Governance, la questione può essere colta nell'ambito del rapporto previsto sulla compatibilità del diritto svizzero in materia di società anonima con i principi di Corporate Governance.

Un eventuale nuovo disciplinamento dovrebbe obbligatoriamente essere previsto nel Codice delle obbligazioni dato che il regolamento dell'esercizio del diritto di voto è di competenza del diritto delle società anonime. Per loro natura, i diritti di voto concernenti le azioni ricevute in deposito rivestono importanza quasi esclusivamente per le società aperte al pubblico. Pertanto, un disciplinamento speciale nella legge sulle borse per le società quotate in borsa e un disciplinamento generale nel CO non sarebbero giustificati.

4. In assenza di disposizioni che prevedono la trasparenza delle indennità versate ai membri del consiglio d'amministrazione e a quelli della direzione, il Consiglio federale non è in grado di valutare se i casi che sono recentemente saliti alla ribalta della cronaca sono soltanto la punta dell'iceberg. È tuttavia fiducioso che le misure che saranno prossimamente adottate dalla SWX saranno in grado ristabilire la fiducia degli azionisti. Del resto, i lavori che saranno intrapresi per migliorare la Corporate Governance (mozione Felix Walker, 01.3329) nonché la protezione delle minoranze e degli investitori (mozione Leutenegger-Oberholzer, 01.3261; postulato Felix Walker, 02.3086) devono parimenti contribuire alla realizzazione di tale obiettivo.

Risposta del Consiglio federale.

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