02.3026 · Interpellanza · 2002-03-05
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Ad domanda 1
In caso d'insolvibilità di una società d'assicurazione sulla vita sono previsti diversi meccanismi di sicurezza a tutela dei diritti dei contraenti d'assicurazione.
I diritti dei contraenti d'assicurazione derivanti dai loro contratti, compresi gli averi di vecchiaia in virtù della LPP, sono garantiti da un fondo di garanzia (per maggiori dettagli in merito cfr. risposta ad domanda 2).
Inoltre, ai sensi dell'art. 18 della legge sulla garanzia degli obblighi derivanti da assicurazione sulla vita (RS 961.03) la dichiarazione di fallimento di una società può essere pronunziata solo con il consenso del DFGP. Tale proroga permette di guadagnare tempo per, eventualmente, avviare le misure di assestamento possibili o perlomeno per garantire un adeguato utilizzo del fondo di garanzia.
Tuttavia, nel caso in cui un'importante società d'assicurazione sulla vita dovesse dichiarare fallimento, sarebbe soprattutto la piazza finanziaria svizzera a subire un grave danno d'immagine sia a livello nazionale che internazionale. Infatti, le importanti società d'assicurazione sulla vita dipendono anche dai premi che incassano all'estero.
Ad domanda 2
Ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 della legge sulla garanzia degli obblighi derivanti da assicurazione sulla vita, ogni società d'assicurazione sulla vita con sede o con uno stabilimento in Svizzera deve garantire gli obblighi derivanti dalle assicurazioni sulla vita da essa stipulate tramite elementi patrimoniali versati in un fondo di garanzia. Gli obblighi corrispondono alle riserve tecniche di ciascun assicurato. Segnatamente, gli averi di vecchiaia conformemente alla LPP sono parte integrante delle riserve tecniche. Il patrimonio del fondo di garanzia soggiace a particolari norme in materia di investimento e valutazione, deve essere conservato in luoghi di custodia separati e soggetti ad autorizzazione e deve essere iscritto separatamente negli indici relativi ai patrimoni degli assicuratori. L'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) esamina mensilmente lo stato della copertura dei diritti degli assicurati e semestralmente la composizione del patrimonio. Su incarico dell'UFAP, gli uffici di revisione legali degli assicuratori sulla vita effettuano una volta all'anno controlli relativi alla valutazione e alla consistenza del fondo di garanzia. Inoltre, ai sensi dell'art. 56 LPP, anche il fondo di garanzia LPP garantisce le prestazioni legali e regolamentari degli istituti di previdenza divenuti insolvibili. In questo modo, il fondo di garanzia s'impegna a coprire l'ammanco di capitale di copertura. Il fondo di garanzia è finanziato dagli istituti di previdenza ad esso associate - ovvero principalmente tutti gli istituti di previdenza (segnatamente anche le fondazioni collettive delle società d'assicurazione sulla vita), che garantiscono prestazioni regolamentari - tramite contributi in relazione al loro patrimonio.
La Confederazione non si assume una responsabilità legale per le indennità LPP
Ad domanda 3
L'art. 23 della legge sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione (LSA, RS 961.01) obbliga tutti gli istituti d'assicurazione incaricati a fornire all'autorità di sorveglianza le informazioni necessarie e a presentare loro i libri e i documenti. Nel contesto della sorveglianza dell'attività attuale l'UFAP ricorre sempre a tale diritto, in particolare ovviamente nel caso in cui vi fossero indizi rivelanti l'impossibilità da parte di un assicuratore di adempiere esaustivamente i suoi impegni. Nel quadro delle attività di sorveglianza ai sensi dell'art. 17 LSA, l'UFAP dispone di diverse possibilità d'intervento in caso di difficoltà di pagamento, ad es. il blocco di beni, il divieto di versamento di dividendi.
Ad domanda 4
Al momento il Consiglio federale non ritiene necessario prendere misure particolari in generale o per una determinata società d'assicurazione. Alla fine del mese di febbraio 2002, il Fondo monetario internazionale (FMI) ha esaminato la politica economica e finanziaria della Svizzera. Il portavoce del gruppo di esperti ha definito buone le condizioni del settore assicurativo in Svizzera, nonostante i problemi che hanno caratterizzato il 2001. L'FMI, tuttavia, ha espresso riserve in merito agli obblighi relativi al rendimento derivanti dalla previdenza professionale nel caso in cui il marasma borsistico dovesse persistere. Per quanto riguarda la questione sorta in questo contesto concernente il pagamento minimo degli interessi degli averi di vecchiaia LPP, il Consiglio federale intende innanzitutto esaminare le indagini e sentire le proposte di un gruppo di lavoro della Commissione federale per la previdenza professionale. Inoltre, il Consiglio federale ha incaricato l'Ufficio delle assicurazioni sociali di allestire, di concerto con l'UFAP, un rapporto entro l'autunno di quest'anno sulla situazione finanziaria delle casse pensione e delle società d'assicurazione sulla vita.
Accanto a questi lavori, l'UFAP chiarisce, mediante i conti annuali 2001 provvisori delle società d'assicurazione sulla vita a disposizione, la situazione finanziaria nel settore LPP, per valutare lo sviluppo a medio e lungo termine.
Risposta del Consiglio federale.