02.3157 · Mozione · 2002-03-22
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) sancisce che nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche, le acque di scarico inquinate devono essere immesse nelle canalizzazioni (art. 11 LPAc). Le aziende agricole possono essere esonerate dall'allacciamento alla canalizzazione pubblica (art. 12 cpv. 4 e 5 LPAc), se soddisfano determinate condizioni (vedi paragrafo seguente). Tenuto conto dello sviluppo della politica agricola 2002, la mozione mira a estendere le disposizioni particolari relative all'obbligo di allacciamento della canalizzazione pubblica alle aziende agricole nelle zone periferiche.
2. Nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche di un'azienda ubicata in una zona agricola è possibile ottenere l'esonero dell'allacciamento delle acque domestiche alle canalizzazioni pubbliche, se le acque sono sfruttate insieme al colaticcio. Secondo la legge quest'eccezione vale però solo per un'azienda agricola con un notevole effettivo di bovini o suini (art. 12 cpv. 4 LPAc). L'ordinanza sulla protezione delle acque (art. 12 cpv. 3 LPAc) stabilisce che l'effettivo di bovini e di suini in un'azienda agricola è considerato notevole quando comprende almeno otto unità di bestiame grosso-fertilizzante. Naturalmente un'azienda agricola che viene esonerata dall'allacciamento alla canalizzazione pubblica deve soddisfare tutte le condizioni necessarie per garantire un'efficace protezione delle acque (sufficienti capacità di stoccaggio in magazzini per concimi) e osservare i principi per la concimazione del terreno. L'esonero dall'allacciamento alla canalizzazione si estingue non appena gli edifici dai quali provengono le acque domestiche non fanno più parte dell'azienda agricola secondo la legislazione sull'agricoltura.
3. La politica agricola 2002 promuove una riduzione generale dell'effettivo di bestiame. Così facendo, alcune aziende agricole in zone periferiche non raggiungeranno più il numero richiesto di otto unità di bestiame grosso-fertilizzante, ciononostante continueranno a disporre di sufficienti capacità di stoccaggio per contenitori di colaticcio. La mozione chiede in primo luogo di fare in modo che tali aziende agricole vengano esonerate dall'allacciamento alla canalizzazione pubblica. I requisiti relativi al numero di unità di bestiame risalgono a prima del 1991. Da allora, però, le condizioni quadro della politica agricola non sono più le stesse. Sembra pertanto opportuno verificare se tali condizioni possano essere allentate e armonizzate con la nuova politica agricola.
Nella risposta alla mozione del 18 giugno 1999 con il medesimo tenore, il Consiglio federale ha spiegato di essere disposto a prendere in considerazione una modifica dell'articolo 12 capoverso 4 della legge federale sulla protezione delle acque in vista di un allentamento delle prescrizioni sull'allacciamento alla canalizzazione pubblica per le aziende agricole in zone periferiche. La mozione è stata tolta di ruolo, poiché pendente da oltre due anni. Il 3 luglio 2001, poco dopo lo stralcio dal ruolo della mozione, l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), competente in materia, si è rivolto alla Conferenza dei responsabili degli uffici svizzeri di protezione dell'ambiente chiedendo se dovesse avviare lavori preparatori per l'allentamento delle prescrizioni. Fino ad oggi l'UFAFP non ha ricevuto alcuna risposta. Si presume pertanto che i Cantoni non vedono alcun problema di esecuzione degno di nota.
Il Consiglio federale è disposto a prendere nuovamente in esame una modifica dell'articolo 12 capoverso 4 della legge sulla protezione delle acque in vista di un allentamento delle prescrizioni relative all'allacciamento alla canalizzazione pubblica per le aziende site nella zona agricola.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.