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02.3189 · Mozione · 2002-04-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole dell'importanza che riveste il perfezionamento in un'epoca in cui si assiste a rapidi mutamenti tecnologici e sociali e sostiene pertanto il promovimento di una cultura dalla formazione continua. Un importante passo in questo senso è costituito dalla nuova legge sulla formazione professionale , attualmente dibattuta in Parlamento. Il progetto di legge abbraccia tutti i settori della formazione professionale e quindi anche quello del perfezionamento professionale, non contempla però il livello universitario. Nella sua mo-zione 01.3425, la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale aveva chiesto la creazione di una legge generale sul perfezionamento. Il 14 novembre 2001, il Consiglio federale ha proposto di trasformare la mozione in postulato e rimandato al suo rapporto del 18 settembre 2000 "Elementi di riflessione per una politica federale in materia di perfezionamento". In questo documento è illustrato il quadro istituzionale in cui si inserisce il settore del perfezionamento. Nell'ambito della nuova legge sulla formazione pro-fessionale, la Confederazione dispone di ampie competenze solo per quanto concerne la rego-lamentazione del settore del perfezionamento; la formazione generale degli adulti è invece di competenza dei Cantoni. A causa di questa suddivisione delle competenze non esistono con-dizioni quadro unitarie per quando concerne il perfezionamento (corsi di perfezionamento e di aggiornamento classici, corsi e cicli di postformazione) nel settore delle istituzioni univer-sitarie (politecnici federali, università cantonali e scuole universitarie professionali).

Paragonando le regolamentazioni emerge che nel campo del perfezionamento le condizioni quadro valide per le scuole universitarie professionali non divergono fondamentalmente da quelle vigenti per i politecnici federali.

Conformemente all'articolo 8 capoverso 3 della legge del 6 ottobre 1995 sulle scuole univer-sitarie professionali:

"I partecipanti alle attività di perfezionamento professionale contribuiscono equamente alle spese."

Nella legge del 4 ottobre 1995 sui politecnici federali non è contemplata alcuna norma con-cernente il perfezionamento; la relativa regolamentazione valida per i due PF è inserita nel-l'articolo 6 dell'ordinanza del 31 maggio 1995 sulle tasse nel settore dei PF:

1 Le persone che seguono un ciclo di postformazione versano per l'intero ciclo una tassa pari al doppio della tassa semestrale per gli studi di diploma .

4 Tenuto conto della natura del ciclo o corso di postformazione, i partecipanti versano inoltre un contribu-to ai costi, destinato a coprire le spese accresciute che ne dipendono, in particolare per il materiale d'inse-gnamento, le escursioni e il personale supplementare. ...

5 Le direzioni degli istituti determinano e riscuotono per la partecipazione ai corsi di perfezionamento tas-se che consentano di coprire le spese occasionate dai corsi. ...

Di conseguenza sia le scuole universitarie professionali che i politecnici federali dispongono di un margine discrezionale per quando concerne la partecipazione degli studenti alle spese dei corsi o dei cicli di postformazione.

Nel progetto di revisione parziale della legge sui PF, recentemente approvato dal Consiglio federale e sottoposto al Parlamento, è previsto di accordare anche in futuro ai politecnici fede-rali questo margine discrezionale relativo alla partecipazione degli studenti ai costi dei corsi e dei cicli di postformazione (art. 34d, Tasse).

1 I PF e gli istituti di ricerca riscuotono tasse ed emolumenti per le loro prestazioni.

2 L'importo delle tasse d'iscrizione deve essere socialmente compatibile. Le tasse per le altre prestazioni devono essere calcolate conformemente al principio della copertura dei costi e al principio di equivalenza tra prezzo e prestazione.

3 Il Consiglio dei PF emana un'ordinanza sulle tasse.

La legge stabilirà pertanto che i corsi di perfezionamento classici devono essere offerti in mo-do da coprire i costi (disposizione contemplata finora nell'ordinanza sulle tasse nel settore dei PF, art. 6 cpv. 5). Per il calcolo delle tasse per i corsi e i cicli di postformazione viene mante-nuto il margine discrezionale in funzione dei costi (e nel rispetto della compatibilità sociale).

A causa di questo margine discrezionale in Svizzera i prezzi per il perfezionamento a livello universitario variano moltissimo tra i singoli istituti universitari; in genere quelli dei politec-nici sono più convenienti di quelli delle scuole universitarie professionali. Le tasse (importo complessivo) applicate dai politecnici federali per i corsi di postformazione variano tra 2600 e 12 000 franchi, quelle delle scuole universitarie professionali tra 9000 e 26 000 franchi.

Il Consiglio federale è pertanto dell'avviso che bisogna creare le basi per paragonare le diver-se offerte di perfezionamento a livello universitario. Data l'autonomia di cui gode, il settore dei PF dispone di una contabilità analitica. Anche le scuole universitarie professionali di-spongono di questo genere di contabilità e, per consentire un confronto, saranno tenute per legge a partire dal 1° gennaio 2003 a impiegare il modello del calcolo dei costi dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia. In questo modo i gruppi di lavoro dei servizi per il perfezionamento delle scuole universitarie svizzere e le scuole universitarie professionali avranno la possibilità di definire insieme la struttura dei costi del perfeziona-mento e di renderla paragonabile. Sarà così possibile stabilire nel singolo caso se un'offerta di perfezionamento di una scuola universitaria determina una distorsione della concorrenza.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

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