02.3199 · Interpellanza · 2002-04-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è conscio della problematica sull'esecuzione dell'allontanamento, in particolare negli Stati africani. I motivi delle difficoltà esistenti sono molteplici e variano a seconda dello Stato d'origine, delle particolari condizioni e degli avvenimenti attuali. Le cause principali vanno ricercate, da un canto, nella difficoltà di identificare le persone da allontanare e, dall'altro, nella mancanza di interesse o di possibilità (nessuna ambasciata in Svizzera; strutture amministrative insufficienti nel Paese d'origine; situazione instabile a causa di conflitti) di determinati Stati a collaborare in modo celere ed efficiente in favore del rimpatrio dei loro cittadini. Il Consiglio federale attribuisce grande importanza a questa problematica e pertanto, in collaborazione con i Cantoni competenti per l'esecuzione dell'allontanamento, ha approntato misure che dovrebbero apportare un miglioramento a medio e lungo termine (cfr. domanda 3). Per il rimanente, va segnalato che l'effettivo delle persone riguardanti l'ambito dell'asilo (richiedenti l'asilo e persone ammesse provvisoriamente), malgrado l'aumento delle domande d'asilo registrato negli ultimi mesi, è diminuito negli ultimi 18 mesi da 120'000 alle attuali 67'000 circa, effettivo minimo degli ultimi 12 anni. Occorre inoltre rilevare che le prestazioni sociali in favore di richiedenti l'asilo sono inferiori di circa il 20 per cento rispetto a quelle per i cittadini svizzeri. Si tratta soprattutto di prestazioni in natura e di sistemazioni in alloggi collettivi. Mediante la limitazione della scelta di prestazioni sarà anche possibile mantenere bassi i costi della salute.
Ad domanda 1
Nella statistica qui sotto il numero di domande d'asilo inoltrate dagli Stati africani (senza il Nordafrica) negli anni 1998 - 2002 è elencato in base al maggior numero di domande pendenti il 31.7.2002. Nella Rubrica "Effettivo" sono riportati i richiedenti l'asilo e le persone ammesse provvisoriamente.
Nazione
Richiedenti l'asilo
1998
Richiedenti l'asilo
1999
Richiedenti l'asilo
2000
Richiedenti l'asilo
2001
Richiedenti l'asilo
1.1. al 31.7.02
Totale
1998 al 31.7.02
Percento
del totale
Aumento in %
1998 al 2001
Effettivo
il 15.8.02
Angola
407
543
370
600
576
2'496
11.1
47.4
3'315
Sierra Leone
172
550
294
569
356
1'941
8.6
230.8
932
Congo (RD)
590
576
572
605
430
2'773
12.3
2.5
2'122
Nigeria
251
132
239
302
627
1'551
6.9
20.3
886
Etiopia
234
230
279
265
212
1'220
5.4
13.2
1'526
Guinea
347
404
459
679
477
2'366
10.5
95.7
1'013
Camerun
110
117
122
232
212
793
3.5
110.9
423
Togo
61
63
65
139
132
460
2.0
127.9
271
Somalia
631
546
469
370
169
2'185
9.7
-41.4
3'938
Altre nazioni africane
3'809
3'772
3'538
4'092
1'677
6'802
30.1
7.4
4'249
Totale
6'612
6'933
6'407
7'853
4'868
22'587
100.0
18.8
18'675
Fonte: AUPER 2 UFR
Ad domanda 2
Dalla statistica qui sotto si evince il numero delle persone delle nazioni menzionate per cui è stato pronunciato l'allontanamento passato in giudicato dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2001 e quante persone hanno lasciato la Svizzera fino a metà agosto 2002. Per i cittadini angolani ad esempio su un totale di 1'096 persone allontanate ben 370 persone non contano più nell'ambito dell'asilo (334 sono partite senza controllo), 583 persone sono state nel frattempo ammesse provvisoriamente oppure messe in regola dalla polizia degli stranieri, e per 143 persone l'esecuzione dell'allontanamento è ancora pendente.
Nazione
Totale allontanamenti passati in giudicato 1998-2001
Partenze fino al 15.8.2002
Ammessi provvis. e regolati il 15 agosto 2002
Esecuzione pendente (con anno del passaggio in giudicato)
Controllati
Non controllati (incl. canc.)
Totale
1998
1999
2000
2001
Angola
1'096
36
334
583
143
24
26
45
48
Sierra Leone
800
60
529
20
191
6
24
80
81
Congo (RD)
1'461
51
708
355
347
21
91
88
147
Nigeria
632
97
343
87
105
3
10
20
72
Etiopia
711
25
77
95
514
138
104
101
171
Guinea
1'444
234
801
21
388
15
33
105
235
Camerun
343
49
206
49
39
0
3
14
22
Togo
163
48
82
23
10
1
0
2
7
Somalia
1'872
35
665
1'145
27
2
10
3
12
Altre nazioni africane
4'177
658
2260
436
823
59
161
189
414
Totale
12'699
1'293
6'005
2'814
2'587
269
462
647
1'209
Fonte: AUPER 2 UFR
Ad domanda 3
Negli ultimi anni, Confederazione e Cantoni hanno preso rispettivamente avviato le seguenti misure per migliorare l'esecuzione di allontanamenti:
* Istituzione della Divisione sostegno all'esecuzione presso l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) al fine di sostenere i Cantoni nell'allestimento dei documenti di viaggio e nell'organizzazione delle partenze;
* Istituzione del nuovo ufficio swissREPAT della Divisione sostegno all'esecuzione dell'UFR all'aeroporto di Zurigo incaricato di organizzare, su mandato dei Cantoni, sia il rimpatrio volontario, sia l'esecuzione dell'allontanamento forzato;
* Accordi di transito e riammissione negoziati con i più importanti Stati d'origine o di transito; attualmente è in corso anche un dialogo sulla migrazione con i più importanti Stati d'origine, che comprende pure la negoziazione di pertinenti accordi. Tali negoziati sono per esperienza impegnativi e lunghi. È evidente che, nonostante l'impegno di diritto internazionale volto a permettere in principio il ritorno dei propri cittadini, con alcuni Stati d'origine sussistano difficoltà per la loro riammissione. Il DFAE rappresenta gli interessi della Svizzera e mira a una presa in considerazione ottimale degli obiettivi della nostra politica migratoria, in particolare nel quadro degli interessi e delle possibilità della Svizzera in campo politico ed economico.
* Esecuzione di analisi sull'origine e la lingua (analisi-Lingua);
* Esecuzione di progetti di aiuto al ritorno;
* Progetto DUO, con il quale ci si prefigge di ridurre ulteriormente i tempi medi delle procedure. Così dal 1° agosto 2002 tutti e quattro i centri di registrazione sono stati rafforzati con una sezione per le procedure. Lo scopo è il trattamento accelerato di quelle domande per cui un trattamento tempestivo ed esaustivo riduce la durata procedurale e quindi anche i costi poiché vi è la possibilità di eseguire subito l'allontanamento direttamente dal centro di registrazione;
* Nell'ambito della strategia "Africa", l'UFR ha adottato provvedimenti mediante i quali si prevede tra l'altro di accelerare il trattamento delle domande inoltrate e quindi di diminuire l'attrattività della Svizzera. Si tratta di un'intensificazione degli accertamenti dell'identità e della provenienza all'inizio della procedura, e della priorità data al trattamento di domande provenienti da determinati Stati, soprattutto Angola, Repubblica democratica del Congo, Nigeria, Sierra Leone e Guinea. Anche gli sforzi profusi al fine di rendere l'esecuzione degli allontanamenti più efficace si concentrano da qualche tempo soprattutto su diversi Stati africani.
Nel quadro della revisione parziale della legge sull'asilo (LAsi), il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento diverse proposte per il miglioramento della procedura d'asilo e dell'esecuzione. Sono segnatamente previsti un migliore disciplinamento degli Stati terzi e un nuovo modello di finanziamento. Inoltre si dovrebbe iniziare a preparare i documenti di viaggio già con l'apertura della decisione di prima istanza. Nel disegno per una nuova legge sugli stranieri il Consiglio federale prevede nuovi motivi che giustificano la carcerazione in vista del rinvio forzato e la detenzione in previsione del rinvio.
Tutti i provvedimenti vengono correntemente verificati e ulteriormente sviluppati. In considerazione della complessità della problematica e dei molti fattori e attori ininfluenzabili direttamente non dobbiamo aspettarci realisticamente un immediato miglioramento a breve termine della situazione.
Aiuto sociale per richiedenti l'asilo respinti
Il così detto "modello olandese" prevede per l'essenziale di non garantire più alcun aiuto sociale agli stranieri allontanati con decisione cresciuta in giudicato. In Olanda esiste dall'anno scorso un disciplinamento legale di questo tipo. Adesso è però ancora troppo presto per stabilire connessioni (positive o negative) tra l'esclusione dell'aiuto sociale e le partenze volontarie.
In Svizzera non è possibile rifiutare totalmente l'aiuto sociale poiché, giusta l'articolo 12 della Costituzione federale, chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a se stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. Il gruppo di lavoro "Finanziamento nell'ambito dell'asilo" ha pertanto verificato altri modelli. Nel rapporto finale, il gruppo ha proposto fra l'altro di ridurre l'aiuto sociale alle persone il cui termine di partenza è già scaduto. Con questo provvedimento dovrebbero essere svantaggiate quelle persone che hanno violato il proprio obbligo di collaborazione nell'allestimento dei documenti di viaggio e non hanno ottemperato l'obbligo di partenza. Inoltre il gruppo di lavoro ha proposto di garantire l'accesso al mercato del lavoro e un alloggio individuale soltanto a quei richiedenti l'asilo la cui identità è accertata o che è stata resa verosimile in modo tale da poter rilasciare i documenti di viaggio per l'esecuzione.
Nella procedura di consultazione sul rapporto del gruppo di lavoro "Finanziamento nell'ambito dell'asilo" quasi tutti i Cantoni hanno respinto siffatte proposte con la motivazione che la determinazione e il versamento dell'aiuto sociale competono unicamente ai Cantoni. Inoltre i Cantoni non vogliono rischiare che i richiedenti l'asilo respinti si nascondano non appena - come da proposte del gruppo di lavoro - l'aiuto sociale viene a mancare.
In caso di rifiuto dell'aiuto sociale bisognerà inoltre attendersi un aumento della criminalità e del lavoro nero.
In base ai risultati della procedura di consultazione, nel disegno di revisione parziale della legge sull'asilo si prevede quindi, invece delle misure già dette, di proporre un sistema con incentivi finanziari che privilegi quei Cantoni che lavorano bene ed efficientemente nell'esecuzione degli allontanamenti.
Risposta del Consiglio federale.