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02.3281 · Mozione · 2002-06-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nella legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) il termine "sovvenzione" non compare. Laddove la LAgr non prevede deroghe, le prestazioni in denaro corrisposte dalla Confederazione a persone esterne all'Amministrazione soggiacciono alle disposizioni della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi; RS 616.1).

L'espressione "pagamenti diretti" è invece molto diffusa. Nell'articolo 104 della Costituzione federale viene utilizzata in relazione all'indennizzo delle prestazioni multifunzionali fornite dall'agricoltura. Anche nella LAgr e in tutte le rispettive ordinanze d'applicazione si usa il termine "pagamenti diretti" per designare l'indennizzo di questo genere di prestazioni. In tal modo viene fatta una distinzione fra la vecchia politica agricola, in virtù della quale il sostegno all'agricoltura avveniva principalmente attraverso prezzi garantiti dallo Stato, e l'attuale politica agricola che prevede la retribuzione delle prestazioni fornite dall'agricoltura versando determinati importi direttamente agli agricoltori.

La locuzione "pagamenti diretti" è ben nota all'opinione pubblica. Il Consiglio federale non condivide l'opinione degli autori della mozione, i quali sostengono che la popolazione ha l'impressione che la diminuzione del reddito agricolo sia compensata attraverso sovvenzioni supplementari alla fine dell'anno. Nella contabilità dell'azienda i pagamenti diretti vengono registrati come introiti e di conseguenza sono considerati un elemento del reddito.

Nel quadro della consultazione concernente la PA 2007 singole organizzazioni si sono espresse in modo negativo sul termine "pagamenti diretti". Tra queste, però, non vi erano partiti, Cantoni né organizzazioni contadine attive sul piano nazionale. Nessuna delle alternative proposte ("pagamenti di compensazione", "pagamenti per servizi resi al pubblico", indennizzo di prestazioni") sembrava più adatta del termine "pagamenti diretti" per esprimere il concetto in modo preciso e comprensibile.

La sostituzione del termine "pagamenti diretti" ai sensi di quanto proposto nella mozione creerebbe certamente confusione e comprometterebbe la comprensibilità. Inoltre, la revisione degli atti legislativi in cui compare questo termine comporterebbe un notevole dispendio di lavoro soprattutto se si considera che sarebbe eventualmente necessario modificare pure la Costituzione federale.

Riteniamo sia molto più importante far comprendere al pubblico che i pagamenti diretti vengono concessi direttamente a coloro che forniscono delle prestazioni. L'ammontare dei mezzi finanziari da destinare a tal fine dipende dal valore attribuito dalla società a tali prestazioni ed è fissato dal Parlamento. La fluttuazione dei redditi non costituisce un motivo per adeguare questo genere di pagamenti. Il fatto che questa tematica sia percepita correttamente dipende da tutti gli interessati e in particolare dai rappresentanti dei contadini in Parlamento.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.