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02.3339 · Mozione · 2002-06-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

L'attuale regolamentazione in materia di aree d'atterraggio di montagna è da ricercare nella modifica della legge sulla navigazione aerea del 14 giugno 1963 (articolo 8 LNA; RU 1964 325). Già allora si era posto il quesito fondamentale secondo quale principio regolamentare gli atterraggi in montagna a scopo turistico. Un divieto generale di tali voli fu considerato troppo estremo e poco attento agli interessi del turismo, come evidenziato da un sondaggio condotto in alcune località turistiche. A quei turisti che cercano invece tranquillità in montagna si è andati incontro limitando il numero dei voli.

Gli atterraggi a scopo di istruzione e di esercitazione e quelli per il trasporto di persone a scopo turistico potevano essere effettuati soltanto su determinate aree. Tale regolamentazione è stata integrata nel 1971 con una nuova disposizione nella LNA (articolo 8 LNA; RU 1973 1738/1739), secondo la quale il DATEC, d'intesa con le competenti autorità cantonali e comunali, può autorizzare delle eccezioni per motivi importanti e di breve durata, ad esempio in caso di guasto della ferrovia di un centro turistico di montagna o nel quadro di una grande manifestazione sportiva. In questo modo è stata data la possibilità alle organizzazioni di salvataggio svizzere di poter effettuare atterraggi al di fuori delle aree autorizzate. Le disposizioni principali dell'articolo 8 LNA che regolano le aree d'atterraggio di montagna recitano come segue:

Gli atterramenti in montagna, in voli di addestramento o di turismo, possono aver luogo sulle aree d'atterramento designate dal Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e le autorità cantonali competenti.

La quantità di dette aree sarà ristretta; saranno sistemate zone di silenzio.

Per motivi importanti il Dipartimento può concedere, d'intesa con le autorità cantonale e comunale competenti, eccezioni di breve durata alle prescrizioni del capoverso 3.

Il Consiglio federale emana prescrizioni speciali per gli atterramenti in montagna a scopo di perfezionamento delle persone al servizio di organizzazioni svizzere di salvataggio.

A livello di ordinanza, il numero delle aree d'atterraggio in montagna è stato fissato a 48 (articolo 54 dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica; OSIA, RS 748.131.1). Questa disposizione è tuttora valida.

Attualmente sono state designate 42 aree d'atterraggio, tre delle quali nella regione Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, ovvero Ebnefluh, Jungfraujoch e Langgletscher. Al di fuori di queste tre aree è vietato depositare turisti, in particolare quelli che praticano lo snowboard e lo sci alpino.

Nell'ambito della procedura di audizione e di partecipazione condotta nel 1998 in relazione al Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA), sono emerse nuovamente forti critiche in merito agli atterraggi di montagna. È stato evidenziato che, da quando sono state designate le aree di atterraggio negli anni Sessanta e Settanta, sono sorti numerosi beni nazionali e zone da proteggere, di importanza cantonale e comunale. Nelle parti concettuali dello PSIA, approvate il 18 ottobre 2000, il Consiglio federale ha quindi definito il seguente mandato di verifica:

La rete delle aree d'atterraggio di montagna va verificata nel suo complesso. Mediante provvedimenti mirati occorre evitare il pregiudizio arrecato dall'esercizio aeronautico agli obiettivi di protezione. Laddove i conflitti non possono essere risolti mediante un'utilizzazione restrittiva, gli esistenti terreni d'atterraggio in montagna vanno sostituiti con altri più idonei. Va esaminata anche la questione di fondo se e in che misura mantenere l'esercizio dell'elisci.

La seguente misura della Concezione "Paesaggio svizzero" è strettamente collegata al suddetto mandato:

In collaborazione con il DMF (forze aeree), all'interno del Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA) singole zone alpine IFP d'alta quota (o parti di esse) particolarmente adatte per il ristoro tranquillo vanno delimitate quali zone di quiete. In queste regioni vanno emanati limiti di decollo, atterraggio e sorvolo confacenti alla situazione. Per la determinazione di zone adatte, occorre in primo luogo elaborare basi e criteri di valutazione.

L'attuazione del mandato si articola nel modo seguente:

1 rilevamento di informazioni e dati, in particolare per quanto concerne i potenziali di conflitto negli ambiti natura e protezione del paesaggio; rapporto nel terzo trimestre 2002

2 prima stesura della concezione entro la metà del 2003

3 audizione, sintesi: seconda metà del 2003

4 rapporto finale al Consiglio federale: fine 2003

5 attuazione nello PSIA; progetto - audizione - approvazione del Consiglio federale nel 2004

La responsabilità del mandato è assunta dall'UFAC, in collaborazione con l'ARE, l'UFAFP e il DDPS. Partecipano ai lavori anche i Cantoni sul cui territorio sono situate aree d'atterraggio di montagna, gli utenti interessati, gli enti turistici e le organizzazioni ambientaliste.

La domanda posta dall'autore della mozione circa il divieto della pratica dell'elisci nella regione Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, troverà una risposta nel mandato generale del Consiglio federale citato sopra.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.