02.3490 · Mozione · 2002-09-25
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Introduzione
Affinché possano svolgere i compiti a loro assegnati dal legislatore, l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) e l'Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici (UIIA) hanno bisogno tra l'altro di collaboratori in grado di svolgere voli di servizio e/o che possiedano un'esperienza pratica all'interno di un'impresa di trasporto aereo o di una scuola di volo.
Per l'esecuzione dei voli di servizio, l'UFAC e l'UIIA gestiscono un cosiddetto "servizio di volo". Questo servizio non permette tuttavia a tutti i collaboratori dell'UFAC e dell'UIIA, che svolgono voli di servizio o che sono tenuti ad avere un'esperienza pratica in seno ad un'impresa di trasporto aereo o di una scuola di volo, di conseguire l'esperienza necessaria per mantenere la propria licenza di pilota o per aggiornare le proprie conoscenze pratiche.
Una perizia commissionata nel 1997 dall'allora DFTCE ha riconosciuto le tre seguenti possibilità teoriche per garantire le necessarie conoscenze specialistiche all'UFAC e all'UIIA:
- la Confederazione gestisce una propria impresa di trasporto aereo a solo scopo di esercitazione e acquista nella misura del possibile diversi aeromobili sempre solo a scopo di esercitazione;
- l'UFAC e l'UIIA affidano l'adempimento di determinati compiti statali a esperti esterni;
- i collaboratori dell'UFAC e dell'UIIA che, nell'ambito del servizio di volo del loro Ufficio, non possono effettuare i voli né conseguire l'esperienza pratica necessari all'esercizio delle loro funzioni, svolgono un'attività professionale "secondaria" presso un'impresa di trasporto aereo o una scuola di volo.
L'autore della perizia, dopo aver esaminato i pro e i contro della problematica, ha concluso che in futuro potrà essere presa "seriamente" in considerazione solo la terza possibilità. Egli ha tuttavia consigliato di apportare diverse modifiche alla direttiva ancora in vigore del 28 febbraio 1973, allo scopo di evitare l'insorgere di conflitti di interesse.
La regolamentazione attuale
Il Capo del DATEC ha preso atto delle raccomandazioni contenute nella perizia e ridisciplinato nella direttiva del 18 dicembre 1998 le attività dei collaboratori dell'UFAC e dell'UIIA presso le imprese di trasporto aereo e le scuole di volo:
- Attività di servizio:
le attività svolte all'interno di un'impresa di trasporto aereo o di una scuola di volo sono considerate attività di servizio. I collaboratori dell'UFAC e dell'UIIA non possono accettare da queste imprese nessuna indennità oltre al rimborso delle spese.
I collaboratori dell'UFAC e dell'UIIA, che operano all'interno di un'impresa di trasporto aereo o di una scuola di volo, non possono compiere alcun atto d'ufficio nei confronti di un'impresa o di una scuola.
Le modalità relative alle attività di servizio devono essere regolate in un contratto tra l'UFAC (o l'UIIA), il collaboratore e l'impresa interessata prima dell'inizio delle attività stesse.
- Attività secondarie:
I collaboratori dell'UFAC e dell'UIIA non possono accettare di svolgere un'attività secondaria presso un'impresa di trasporto aereo, scuola di volo o impresa di costruzione o di manutenzione che possa influire sull'attività di servizio o che non sia compatibile con essa.
Per le attività secondarie a scopo di lucro, i collaboratori dell'UFAC e dell'UIIA devono ottenere l'autorizzazione della Direzione.
Anche per le attività secondarie vale il divieto di compiere atti d'ufficio nei confronti di imprese di trasporto o scuole di volo.
Critica dell'autore della mozione alla regolamentazione attuale
Nella motivazione l'autore della mozione menziona una direttiva del Capo del DATEC datata 1° gennaio 2001 concernente le attività dei collaboratori dell'UFAC all'interno delle imprese di trasporto aereo e delle scuole di volo, direttiva che autorizzerebbe la sovrapposizione di due ruoli, quella del sorvegliante e del sorvegliato. A questo proposito va osservato quanto segue:
- una direttiva del genere non esiste: le disposizioni del Capo del DATEC concernenti le attività dei collaboratori dell'UFAC e dell'UIIA presso le imprese di trasporto aereo e le scuole di volo sono contenute nella direttiva del 18 dicembre 1998;
- tale direttiva esclude la possibilità di un conflitto di interessi, in quanto vieta ai collaboratori dell'UFAC e dell'UIIA:
- -- di compiere qualsiasi atto d'ufficio nei confronti delle imprese di trasporto aereo o scuola di volo, nelle quali essi operano;
- -- di accettare qualsiasi indennità da dette imprese di trasporto aereo o scuole di volo.
Valutazione della regolamentazione attuale da parte della CdG-S
Nell'ambito dell'inchiesta sulla crisi Swissair, la CdG-S ha fatto valutare nuovamente da un esperto esterno anche la problematica dei conflitti di interesse e della sovrapposizione delle funzioni. Nel suo rapporto del 19 settembre 2002, la CdG precisa che, sulla base degli accertamenti da essa condotti, sono stati presi diversi provvedimenti atti ad escludere l'apparente parzialità delle autorità di sorveglianza. Da una nuova valutazione della situazione (...) non vi sono presupposti per una sovrapposizione dei ruoli problematica. La CdG è tuttavia consapevole del fatto che, viste le piccole dimensioni del mercato e la conseguente forte concentrazione delle conoscenze specialistiche nel settore dell'aviazione, è necessario prendere seriamente in considerazione la problematica del conflitto di interessi. La costante verifica della sorveglianza dell'aviazione menzionata precedentemente deve comprendere anche questo aspetto. Il DATEC deve tenere conto in particolare di questo delicato settore, nell'ambito della sua responsabilità direttiva. La CdG ha quindi formulato la seguente raccomandazione: nell'ambito della sua responsabilità direttiva, il DATEC verifica ad intervalli regolari se l'UFAC e l'UIIA hanno assolto i loro compiti senza incorrere in conflitti di interesse con le compagnie aeree e le imprese di aviazione soggette alla loro sorveglianza.
Apprezzamento
Anche se la GdG non ha riscontrato alcun presupposto concreto secondo il quale la direttiva del Capo del DATEC del 18 dicembre 1998 non è in grado di garantire la necessaria autonomia dell'UFAC e dell'UIIA rispetto alle imprese soggette alla sorveglianza o oggetto di inchieste, il Consiglio federale ritiene giusta la sua raccomandazione, confermando che si tratta effettivamente di un settore "delicato", che va sottoposto ad un controllo sistematico.
Il DATEC ha già disposto la prossima verifica: la perizia commissionata nel settembre 2002 ad un ufficio di consulenza olandese e che concerne la sicurezza dell'aviazione civile in Svizzera verterà tra l'altro anche sul ruolo dell'UFAC e dell'UIIA rispetto alle compagnie aeree, alla ditta Skyguide incaricata della sicurezza aerea e agli aeroporti nazionali.
Se il risultato della perizia dovesse andare nella direzione richiesta dall'autore della mozione, il DATEC farà al Consiglio federale le necessarie proposte. Nel caso contrario, non vi è alcun motivo di modificare la regolamentazione attuale, che comunque ha già superato diverse verifiche parlamentari dall'ultima revisione del 1998.
Visto quanto precede, il Consiglio federale non intende già ora vincolarsi ad una determinata revisione con una mozione.
Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.