02.3550 · Interpellanza · 2002-10-02
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Alle domande sollevate dall'interpellante il Consiglio federale risponde come segue:
1. Il 22 maggio 2002 il Consiglio federale ha posto in consultazione l'avamprogetto della legge federale concernente la ricerca sugli embrioni soprannumerari e le cellule staminali embrionali (legge sulla ricerca embrionale, LRE). La procedura si è conclusa il 30 agosto 2002. In seguito il Dipartimento federale dell'interno (DFI), in qualità di dipartimento competente, ha analizzato i risultati scaturiti dalla consultazione e, sulla base di questi, ha preparato il messaggio relativo al progetto di legge sulla ricerca embrionale. Dopo averne preso atto, il 20 novembre 2002 il Consiglio federale ha trasmesso il progetto di legge e il messaggio al Parlamento. Il testo di legge prevede che embrioni soprannumerari - ovvero embrioni in vitro che, per determinati motivi (p. es. in seguito a malattia della donna), non possono essere utilizzati per provocare una gravidanza - possano essere utilizzati, a condizioni restrittive, per scopi di ricerca, segnatamente per derivarne cellule staminali.
2. Il Consiglio federale non condivide l'opinione secondo cui vi è contraddizione tra l'avamprogetto della legge sulla ricerca embrionale e gli articoli 5 capoverso 3 e 42 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 1998 sulla medicina della procreazione.
L'articolo 5 capoverso 3 della legge sulla medicina della procreazione vieta la separazione di una o più cellule da un embrione in vitro e il loro esame. Dal punto di vista della genesi storica e della sistematica legislativa, tale divieto si riferisce unicamente alla diagnostica preimpianto, ossia all'esame genetico di embrioni nel quadro di un trattamento riproduttivo. La derivazione di cellule staminali da embrioni soprannumerari non rientra invece nel divieto. Le questioni aperte concernenti la derivazione di cellule staminali embrionali, e più in generale la ricerca sugli embrioni soprannumerari e sulle cellule staminali embrionali, saranno disciplinate nella legge sulla ricerca embrionale.
Giusta l'articolo 42 capoverso 2 della legge sulla medicina della procreazione, gli embrioni che risalgono a prima dell'entrata in vigore della legge (1° gennaio 2001) possono essere conservati per tre anni al massimo (sino al 31 dicembre 2003) e essere messi a disposizione della ricerca soltanto se nel frattempo è entrata in vigore la legge sulla ricerca embrionale. Nell'articolo 28 del disegno di legge sulla ricerca embrionale è però prevista una modifica dell'articolo 42 capoverso 2 della legge sulla medicina della procreazione per consentire di conservare tali embrioni fino al 31 dicembre 2004. Se la legge sulla ricerca embrionale dovesse entrare in vigore prima del 31 dicembre 2003, resterebbe così sufficiente tempo per avviare le procedure di autorizzazione. Il progetto di legge sulla ricerca embrionale stabilisce le stesse condizioni (p. es. l'accordo della coppia interessata) per l'utilizzazione a fini di ricerca degli embrioni soprannumerari, indipendentemente dal fatto che siano stati prodotti prima o dopo l'entrata in vigore della legge sulla medicina della procreazione.
Al momento attuale non è ancora chiaro se gli embrioni crioconservati anteriori all'entrata in vigore della legge sulla medicina della procreazione presentano lo stesso potenziale per la ricerca degli embrioni soprannumerari ricavati successivamente e non conservati per lunghi anni. L'obiettivo primario è quello di mettere in vigore al più presto la legge sulla ricerca embrionale per creare rapidamente un regime di sicurezza giuridica per quanto concerne la ricerca sugli embrioni soprannumerari e la derivazione di cellule staminali da questi ultimi. La legge sulla ricerca embrionale disciplinerà per la prima volta in modo esaustivo questi ambiti. Riveste per contro un'importanza secondaria in questo contesto la questione se mettere o meno a disposizione della ricerca gli embrioni soprannumerari anteriori all'entrata in vigore della legge sulla medicina della procreazione.
3. Nella mozione della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura sulla diagnostica preimpianto in caso di pericolo grave (01.3647) è stato chiesto al Consiglio federale di modificare l'articolo 5 capoverso 3 della legge sulla medicina della procreazione in modo da autorizzare la diagnostica preimpianto nei casi in cui il nascituro potrebbe essere affetto da una grave malattia ereditaria o da una grave anomalia cromosomica. Nella sua dichiarazione del 30 gennaio 2002, il Consiglio federale ha proposto di trasformare la mozione in postulato. Esso si è detto inoltre disposto ad esaminare la questione della diagnostica preimpianto senza però anticipare una decisione in merito. Il Consiglio nazionale ha respinto la mozione il 20 marzo 2002. Il Consiglio federale non intende tuttavia sottrarsi a lungo a questo dibattito.
Risposta del Consiglio federale.