02.3580 · Postulato · 2002-10-03
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale rammenta che la nuova legge sull'agricoltura (LAgr) è entrata in vigore il 1° gennaio 1999 e che una revisione di tale legge verrà dibattuta in Parlamento durante la sessione invernale (02.046, messaggio del 29 maggio 2002 relativo all'ulteriore sviluppo della politica agricola; Politica agricola 2007; il primo Consiglio è il Consiglio degli Stati). Tra gli obiettivi di tale revisione rientra il rafforzamento della capacità imprenditoriale attraverso l'ampliamento del margine di manovra dell'agricoltura.
In merito alle singole domande il Consiglio federale si esprime come segue:
Domanda 1
In alcune regioni lo sviluppo dell'agricoltura è ostacolato da strutture poco favorevoli o addirittura inadeguate. Il miglioramento di tale situazione è uno degli obiettivi del titolo quinto della LAgr. In futuro le aziende la cui esistenza è garantita a lungo termine dovranno essere gestite da capiazienda con una buona formazione professionale. Specie nella regione di pianura è pertanto opportuno sostenere le aziende che assicurano un determinato rendimento e che implicano un minimo di fabbisogno di manodopera. In caso contrario vi è un forte rischio che già dopo pochi anni edifici e installazioni, finanziati mediante aiuti agli investimenti, non vengano più utilizzati. Nella regione di montagna sono possibili deroghe per garantire la gestione o una sufficiente densità d'insediamento (art. 89 cpv. 2 LAgr). Viste le circostanze, il Consiglio federale ritiene che non vi sia alcun motivo di allentare i criteri minimi previsti dalla LAgr per i provvedimenti individuali (art. 89) e i criteri di entrata in materia di cui all'ordinanza sui miglioramenti strutturali (art. 2-10 OMSt).
Domanda 2
Attualmente non esistono le basi legali per il sostegno immediato delle misure richieste. Come indicato dall'autore del postulato, nel messaggio del 29 maggio 2002 relativo all'ulteriore sviluppo della politica agricola il Consiglio federale ha proposto di completare l'articolo 106 LAgr, introducendo la possibilità di sostenere misure volte a diversificare l'attività in campo agricolo e in settori affini. In caso di approvazione, questa proposta potrà venir concretizzata già a partire dal 1° gennaio 2004. In tal modo sarà stato dato seguito alla richiesta dell'autore del postulato.
Domanda 3
Qualsiasi investimento di notevole entità - anche quelli effettuati dai contadini - presuppone un esame approfondito dell'opportunità, della fattibilità, delle possibilità di smercio e di finanziamento, della sopportabilità dell'onere, eccetera. L'elaborazione di un concetto aziendale, richiesta per investimenti considerevoli, impone al contadino di valutare accuratamente l'investimento e di optare per investimenti redditizi a lungo termine. Ciò mira ad impedire che il contadino o i suoi finanziatori (banche, Confederazione, Cantoni) perdano denaro in investimenti soltanto apparentemente redditizi e ad evitare possibilmente che dopo poco tempo gli edifici costruiti in zona agricola vengano abbandonati. Oltre la metà dei Cantoni - tenuti a sopportare eventuali perdite nel settore dei crediti d'investimento - dispone già di fondi per la copertura delle perdite ai quali tuttavia si attinge molto raramente, non da ultimo perché i progetti sono valutati coscienziosamente. Viste le circostanze, non è opportuno bloccare fondi federali necessari al finanziamento di investimenti nell'agricoltura in un fondo di copertura delle perdite praticamente inutilizzato.
Domanda 4
Conformemente all'articolo 105 capoverso 3 LAgr, i crediti d'investimento vanno rimborsati entro vent'anni al massimo. Nell'articolo 48 OMSt sono previsti termini di rimborso differenziati, a dipendenza dei provvedimenti, in funzione soprattutto di esigenze economico-aziendali e della durata di utilizzazione dei diversi provvedimenti. La maggior parte dei Cantoni approfitta di questo margine di manovra - per esempio 12-20 anni per gli edifici di economia rurale - tenendo in considerazione i mezzi finanziari disponibili per il rimborso giusta la contabilità e il preventivo aziendale.