02.3684 · Postulato · 2002-12-05
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Secondo la LADI, i lavoratori hanno diritto all'indennità per insolvenza, se il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali.
Se il decreto di fallimento viene impugnato, l'ufficio dei fallimenti non procede però a notificare la disdetta del rapporto di lavoro fintanto che il tribunale di seconda istanza non si sia pronunciato. Il lavoratore, non essendone a conoscenza, continua intanto a lavorare.
Qualora il ricorso venga respinto e non abbia goduto dell'effetto sospensivo, la data del fallimento resta quella decretata dal giudice di prime cure.
In tale evenienza, l'indennità per insolvenza non interviene a coprire i crediti salariali sorti tra la decisione di prima e di seconda istanza, causando un grave pregiudizio per il lavoratore.
Postulo perciò che il Consiglio federale proceda ad ovviare sollecitamente a questa lacuna, che appare in contrasto con gli scopi stessi dell'indennità di insolvenza (si veda in particolare il messaggio del 2 luglio 1980 concernente una nuova legge sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza).
Begründung
La giurisprudenza ha purtroppo confermato e avallato questa distorsione, ritenendo che è semmai compito del legislatore correggerla.
Questa situazione, visibilmente penalizzante per i lavoratori coinvolti in un fallimento, è d'altronde nota al SECO, che è stato costretto a modificare in senso restrittivo la sua prassi.
Urge perciò un adeguamento delle disposizioni in vigore, in modo da colmare l'ingiustificato vuoto di copertura dei crediti salariali oggi rilevabile. Una modifica delle norme vigenti è indispensabile se si intende considerare adeguatamente la costatazione, contenuta nel già citato messaggio, che "la perdita di un credito salariale può colpire duramente il lavoratore nella sua esistenza".
Stellungnahme des Bundesrates
Il postulato chiede di fatto la modifica dell'articolo 51 capoverso 1 lettera a e dell'articolo 52 capoverso 1 LADI. Secondo l'articolo 51 capoverso 1 lettera a LADI i lavoratori hanno diritto all'indennità per insolvenza se il datore di lavoro, al momento della dichiarazione di fallimento, vanta crediti salariali nei loro confronti. Questa disposizione copre dunque solamente i diritti da contratto di lavoro sorti precedentemente alla dichiarazione di fallimento. L'ammontare dell'indennità per insolvenza è regolato dall'articolo 52 LADI. Nella versione attuale dell'articolo 52 capoverso 1 LADI (in vigore dal 1° settembre 1999) l'indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro. Secondo la legge in vigore i crediti salariali sorti successivamente alla dichiarazione di fallimento non sono mai coperti dall'indennità per insolvenza.
Con l'approvazione della modifica del 24 novembre 2002 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, che entrerà in vigore il 1° luglio 2003, l'articolo 52 capoverso 1 LADI ha subito una modifica che corrisponde alla richiesta del postulato. Il nuovo articolo 52 capoverso 1 LADI recita: "L'indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dell'importo massimo di cui all'articolo 3 capoverso 2. Vengono considerati come parte del salario anche gli assegni dovuti."
L'articolo 52 capoverso 1 LADI prevede quindi nella sua nuova versione, in vigore dal 1° luglio 2003, la copertura dei crediti salariali del lavoratore sorti tra la dichiarazione di fallimento e l'avvenuta conoscenza della dichiarazione stessa.