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03.1015 · Interrogazione ordinaria · 2003-03-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Con decisione del 5 luglio 2000, il Consiglio federale ha esentato unilateralmente dall'obbligo del visto gli stranieri titolari di un passaporto valido rilasciato dal loro Paese, accompagnato da un'autorizzazione di residenza durevole rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). I cittadini di Stati terzi residenti nell'UE o nell'AELS sono pertanto dispensati dall'obbligo del visto per recarsi in Svizzera, a prescindere dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con la Comunità europea e i suoi Stati membri (Accordo sulla libera circolazione delle persone).

Non vi è reciprocità in relazione a questa decisione. Un permesso di dimora o di domicilio rilasciato dalla Svizzera non dispensa un cittadino di uno Stato terzo sottoposto all'obbligo del visto dall'intraprendere le pratiche necessarie presso le ambasciate o i consolati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS.

Per quel che concerne l'Accordo sulla libera circolazione delle persone, si applica unicamente ai cittadini di Stati terzi nella misura in cui sono stati ammessi nel quadro del ricongiungimento familiare o in qualità di lavoratori distaccati di un'impresa la cui sede è nell'UE. Le disposizioni ordinarie concernenti il rilascio dei visti restano del resto applicabili, anche se alle persone interessate sono concesse agevolazioni per l'ottenimento dei visti. Considerato il suo campo d'applicazione personale, l'Accordo sulla libera circolazione delle persone non rappresenta manifestamente uno strumento adeguato per trovare una soluzione alla problematica sollevata.

Le difficoltà specifiche che devono affrontare i cittadini di Stati terzi residenti in Svizzera e sottoposti all'obbligo del visto per entrare nello spazio Schengen sono note. In seno all'UE vi è stata una presa di coscienza della problematica, in particolare a causa del sovraccarico amministrativo originato dalle numerose domande di visto presentate in Svizzera presso le ambasciate e i consolati degli Stati membri. Di conseguenza, in una risposta del 4 aprile 2002 a un'interrogazione parlamentare presso il Parlamento europeo, la Commissione europea non ha escluso che a medio termine una misura di reciprocità possa essere presa in considerazione. Agevolazioni nel rilascio di visti sono state del resto introdotte da alcune rappresentanze dell'UE, in particolare dove risiedono cittadini di Stati terzi coniugati con un cittadino svizzero o con un cittadino dell'UE. Alcune rappresentanze rilasciano pure visti di lunga durata a cittadini di Stati terzi titolari di un permesso di dimora in Svizzera. Pertanto solo una partecipazione della Svizzera alla cooperazione di Schengen permetterebbe di evitare definitivamente gli inconvenienti di cui sono vittima i cittadini di Stati terzi residenti in Svizzera.

Nel gennaio del 2002 il Consiglio federale ha adottato un mandato negoziale volto ad associare la Svizzera allo spazio di Schengen. I negoziati con l'UE sono iniziati l'11 luglio 2002 e proseguono tuttora. La cooperazione con l'UE nel quadro di Schengen non avrebbe soltanto effetti positivi per i viaggi turistici e d'affari grazie all'adozione del visto unico Schengen (cfr. risposta all'interpellanza del Gruppo radicale-democratico 02.3538, una Svizzera isolata nello spazio di Schengen: piazza turistica indebolita?; all'interpellanza Hess Hans 98.3538,

accordo di Schengen. Obbligo del visto), ma garantirebbe anche la reciprocità nella libera circolazione all'interno dello spazio Schengen dei cittadini di Stati terzi titolari di un titolo di dimora. In effetti la regolamentazione applicabile nello spazio Schengen prevede che gli Stati membri lascino circolare liberamente, per una durata massima di tre mesi, i cittadini di Stati terzi titolari di un titolo di dimora e di un documento di viaggio valido.

Risposta del Consiglio federale.