03.1105 · Interrogazione ordinaria urgente · 2003-09-17
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
In merito alle singole domande:
1. No. La tabella dei pensionati GRM/F95 è applicata dalle compagnie private di assicurazione sulla vita per il solo calcolo dell'aliquota di conversione della rendita e anch'essa non ha niente a che vedere con l'aumento delle tariffe.
Le tabelle utilizzate dagli assicuratori sulla vita non sono antiquate, né sono comprensive di un margine di utile. La censura generalizzata di manipolazione non corrisponde al vero. Le relative basi saranno esaminate in modo approfondito nelle risposte alle domande 2-6.
La domanda 1 non è peraltro formulata in modo chiaro e può essere interpretata in due diverse maniere.
Se evocando "un aumento dei costi" chi pone la domanda fa riferimento al premio potenziale che l'assicurato dovrebbe pagare qualora volesse convertire i suoi averi di vecchiaia con la nuova aliquota di conversione al posto della vecchia aliquota del 7,2 per cento, va osservato che un simile premio corrisponderebbe effettivamente a un ordine di grandezza di un punto percentuale dello stipendio. Questa circostanza presupporrebbe però che ci si attenga all'elevata e irrealistica aliquota di conversione attualmente in vigore e che si accetti un sovvenzionamento incrociato dei pensionati per il tramite degli attivi (procedura di ripartizione). Nel sistema della previdenza professionale la componente di ripartizione è un corpo estraneo, ragione per la quale il Consiglio federale, nel suo parere relativo alla mozione della CSS del Consiglio degli Stati "Rafforzare la fiducia nella previdenza professionale" (03.3438) aveva già dichiarato che l'aliquota di conversione del 6,8 per cento decisa nell'ambito della prima revisione della LPP doveva essere sottoposta a un riesame.
Se però per "aumento dei costi" si intende l'aumento del premio di invalidità e del premio per spese amministrative, occorre allora osservare che a causa della forte crescita dei casi di invalidità i premi di invalidità sono effettivamente lievitati in modo analogo alle spese dell'assicurazione per l'invalidità AI. Invece i premi relativi ai costi sono aumentati nel caso di numerosi assicuratori sulla vita, benché di fatto essi avessero potuto ridurli. Questa circostanza è motivata in caso di cessazione del sovvenzionamento incrociato dei costi per il tramite di redditi elevati del capitale. Gli aumenti dei premi per invalidità e per costi differiscono notevolmente da una compagnia all'altra e in singoli casi possono effettivamente essere pari a un punto percentuale dello stipendio.
2. No. Va anzitutto osservato che l'aliquota di conversione non dipende unicamente dalle tabelle di mortalità, ma anche fortemente dall'aliquota tecnica di interesse applicata.
Le tabelle di mortalità della popolazione dell'UFAS non sono le sole determinanti ai fini delle tariffe assicurative, perché non tengono conto dei forti effetti di selezione nell'ambito della LPP. Diversamente dalla popolazione totale, nel quadro della LPP tutti gli assicurati sono per loro natura abili al lavoro. Per questo motivo l'aspettativa di vita in ambito di LLP è anche più elevata. Occorre inoltre tenere conto del fatto che nella scelta delle loro basi gli assicuratori sulla vita devono procedere in modo più cauto, perché una valutazione errata della mortalità a favore degli assicurati può ingenerare gravi problemi finanziari - sino all'insolvenza - mentre una valutazione errata della mortalità a scapito degli assicurati può essere compensata mediante la distribuzione di eccedenti. Dopo aver effettuato calcoli comparativi con diverse tabelle e avervi incluso diverse tendenze di mortalità - tra l'altro anche quelle dell'UFAS - l'UFAP ha considerato non abusive le tabelle GRM/95 e ha approvato l'aliquota di conversione che poggia su di esse. Uno studio commissionato dall'UFAP ha confermato le sue valutazioni e giudicato l'aliquota del 5,8 per cento calcolata su tale base troppo elevata se non addirittura pregiudizievole alla solvibilità. Per quanto riguarda la solvibilità delle assicurazioni, l'UFAP ritiene invece che l'aliquota di conversione sia ammissibile. Anche la censura di mancata presa in considerazione delle basi tecniche delle casse pensioni non corrisponde al vero. L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha incluso anche queste basi nei suoi calcoli comparativi. Il confronto con le tabelle pubblicate dalle casse pensioni ha però senso solo limitatamente, perché queste tabelle non estrapolano sul futuro le tendenze di mortalità e perché nel caso delle casse pensioni l'inclusione di componenti di ripartizione è in una certa qual misura accettata.
3. Non esiste di per sé un'aspettativa di vita dei sessantacinquenni. Occorre sempre precisare di quale complesso di persone si tratta. Pertanto l'UFAS determina l'aspettativa di vita dei sessantacinquenni in funzione dell'intera popolazione residente. L'aspettativa di vita dei sessantacinquenni applicata dagli assicuratori sulla vita si fonda invece sul numero di assicurati alla LPP, tenuto conto degli effetti di selezione più sopra descritti. È quindi plausibile che queste due cifre divergano sostanzialmente l'una dall'altra. Che poi i dati applicati dagli assicuratori sulla vita non siano affatto abusivi, ma quasi pregiudizievoli alla solvibilità, risulta dallo studio testé menzionato.
In merito all'aumento del capitale di copertura: l'aumento non è necessario se l'aliquota di conversione viene ridotta. Se però si vuole evitare una riduzione dell'aliquota di conversione, non basterebbe destinare tutti gli eccedenti degli attivi all'accumulo del capitale di copertura (previsto a livello di legge: cfr. art. 6a LAssV e art. 68a LPP), ma occorrerebbe stabilire nella legge che i sussidi incrociati da parte delle persone attive vengano effettuati a favore dei nuovi pensionati.
4. No. Nel caso degli assicuratori sulla vita, in virtù dell'obbligo illimitato di garanzia è imprescindibile dal profilo attuario e usuale a livello internazionale includere nelle basi biometriche una tendenza dell'evoluzione ulteriore. Dato che è presumibile che i progressi della medicina perdurino per tutta la durata del versamento delle rendite e proseguano anche nel caso di eventuali superstiti, le proiezioni si estendono automaticamente su più decenni. Un deviamento rispetto a questa prassi internazionale minerebbe la credibilità dell'economia assicurativa svizzera e della vigilanza sulle assicurazioni. È ovvio nondimeno che le ipotesi sull'evoluzione della mortalità assumono minor rilevo matematico più si estendono nel tempo.
5. In parte sì. Sarebbero auspicabili un ravvicinamento ai diversi approcci constatati nella prassi in merito alla presa in considerazione del futuro calo della mortalità e alla commisurazione del tasso di interesse tecnico, come pure la garanzia di dati biometrici di base comuni e attuali (in ossequio al postulato Egerszegi-Obrist del 22 marzo 2003, [02.3160] Aliquota di conversione. Statistica speciale per il calcolo). Il Consiglio federale è disposto a sostenere sforzi corrispondenti. Rientra altresì in questo ambito il compendio futuro dei risultati raccolti in un'analisi globale chiara e metodica. Rispetto alla prassi attuale questo modo di procedere dovrebbe con il tempo sfociare su basi di calcolo più uniformi. Una sincronizzazione completa è invero pressoché impossibile, dato che le basi tecniche applicate da un'istituzione di previdenza dovrebbero essere di volta in volta poste in sintonia con l'effettivo di assicurati.
6. Non è ovviamente il caso. Al modello di calcolo dell'AVS sono applicate le tabelle di mortalità della popolazione dell'Ufficio federale di statistica. Come già spiegato nelle risposte alle domande 2 e 3, queste tabelle differiscono da quelle che sono e devono essere applicate da chi assume il rischio nella previdenza professionale. Inoltre l'UFAS ipotizza un calo minore della mortalità, ma negli scenari alternativi applica parimenti un calo della mortalità corrispondente alle esperienze accumulate nel corso degli ultimi anni, in modo analogo agli assicuratori sulla vita. Sinora comunque si è dimostrata inesatta la flessione nel calo della mortalità da sempre pronosticata nei più svariati scenari, e in parte prospettata da decenni all'estero.
7. No. Anzitutto il Consiglio federale ribadisce che le tabelle di mortalità utilizzate non sono tendenziose.
La domanda 7 consta di due domande parziali.
Per cominciare la questione dell'utilizzazione degli eccedenti. Di per sé gli eccedenti potrebbero fornire senz'altro un apporto alla riduzione dei contributi o all'aumento delle prestazioni, come del resto nel corso del passato e come previsto in futuro mediante l'introduzione a livello di legge di una "quota obbligatoria agli eccedenti" (Legal Quote). Gli eccedenti sono essenzialmente destinati ad aumentare i capitali di copertura risparmiati e inducono quindi un aumento delle future rendite. Essi possono altresì essere utilizzati per risparmiare sui premi. Il nuovo articolo 68a LPP adottato dal Parlamento lo consente però soltanto in presenza di una decisione espressa dell'organo paritetico o della commissione di previdenza e se tale decisione è stata comunicata all'istituzione di previdenza o alla fondazione collettiva. Per quanto concerne l'ambito delle rendite già correnti, la formazione di eccedenti è parimenti possibile purché non sia stata fissata un'aliquota di conversione troppo elevata. Gli eccedenti in questo ultimo ambito sono utilizzati per l'aumento diretto delle rendite correnti.
La seconda domanda parziale concerne l'istituzione della compensazione legale dei rischi. A prescindere da un onere amministrativo generatore di costi, tale compensazione non significherebbe affatto un miglioramento, visto che tutti gli assicuratori sulla vita (come del resto le casse pensioni autonome) patiscono in eguale misura a causa dei medesimi problemi. Il problema degli interessi più bassi e della crescita delle aspettative di vita è un dato di fatto, nella medesima misura in cui tale dato di fatto è la risultante del prezzo delle rendite. Non possono essere risparmiati "costi" se si contestano le evoluzioni biometriche e il mercato dei capitali. Questi costi devono essere finanziati e il concetto di secondo pilastro consiste nel finanziamento delle rendite da parte di ogni singola generazione e non nel loro sovvenzionamento da parte della generazione successiva.
8. Le affermazioni alla base della domanda 8 non corrispondono al vero, anzi è piuttosto vero il contrario. Secondo un'inchiesta effettuata dalla Complementa SA, il 40 per cento della casse pensioni autonome partecipanti all'inchiesta è in situazione di copertura insufficiente, mentre gli assicuratori sulla vita sono coperti al 100 per cento. Diversamente dal caso di numerose casse pensioni, a livello di assicuratori sulla vita non esiste pertanto la necessità di un risanamento. La situazione delle fondazioni e delle fondazioni collettive assicurate presso gli assicuratori è invece buona. Questo risultato è stato tra l'altro raggiunto grazie alle disposizioni in materia di vigilanza relative al fondo di garanzia e alla fascia di solvibilità.
In questo contesto si può attualmente osservare che gli assicuratori sulla vita come pure numerose casse pensioni hanno distribuito troppi eccedenti, invece di impedire o di ridurre per il loro tramite lacune di copertura. Questa problematica - che dipende in particolare dai rischi di fluttuazione degli investimenti di capitale - è nota all'UFAP, che vi ha già posto mano. Sono attualmente in fase di elaborazione corrispondenti disegni di ordinanza che prevedono tra l'altro in particolare di far dipendere la fascia di solvibilità dal rischio degli investimenti di capitale. Una simile normativa generale lungimirante non esiste nel caso delle casse autonome.
9. Le basi delle casse pensioni autonome sono riconosciute a livello attuariale. Il calo della mortalità viene costantemente inglobato e non prefinanziato. I supplementi di longevità servono perlopiù a tenere conto continuamente del prospettato passaggio a nuove basi di calcolo. Di fatto ciò significa che questo tipo di finanziamento è comprensivo di una determinata componente di ripartizione. Inoltre le casse pensioni sottostanno a una legislazione diversa da quella applicata agli assicuratori sulla vita. Questa circostanza consente loro di avviare in particolare misure di risanamento (contributi di risanamento dei datori di lavoro, sottocopertura temporanea, ecc.). Questi provvedimenti non sono a giusto titolo consentiti agli assicuratori sulla vita, che devono pertanto applicare approcci più prudenti.
10. Le modifiche di leggi non esplicano alcun effetto anticipato. Il "modello Winterthur" è stato esaminato dalle autorità quando il Parlamento non aveva ancora adottato definitivamente la prima revisione della LPP. Gli uffici interessati hanno dovuto decidere in virtù della situazione legale esistente al momento della presa di decisione.
11. Il disaccoppiamento tra assicurazione e previdenza nelle relazioni tra la fondazione collettiva Winterthur Columna e la Winterthur Vita ha per conseguenza che non tutti i rischi sono assicurati con la medesima copertura. Quanto alla Winterthur Vita stessa, essa non è vincolata al tasso minimo legale nell'ambito del contratto collettivo di assicurazione sulla vita; vi è invece vincolata l'istituzione di previdenza in quanto ente che assume la previdenza. Come tale la fondazione collettiva Winterthur Columna garantisce ulteriormente in ambito obbligatorio il tasso minimo ai sensi della LLP.
12. Al Consiglio federale è noto che perlomeno nel caso del contratto collettivo di assicurazione delle istituzioni di previdenza parzialmente autonome delle imprese vengono garantite anche in ambito obbligatorio soltanto aliquote di conversione ridotte e differenziate. In questi casi l'istituzione di previdenza vincolata all'aliquota di conversione ai sensi della LPP assume essa stessa la differenza di rischio tra l'aliquota di conversione LPP e l'aliquota di conversione ridotta. I premi d'assicurazione aumenterebbero se l'assicuratore dovesse assumere anche questa differenza di rischio. Spetta agli organi di gestione decidere quale sia la giusta soluzione per l'istituzione di previdenza. Per motivi di solvibilità, gli assicuratori sulla vita non possono essere costretti a garantire prestazioni per le quali non possono riscuotere premi. Posto che in ambito obbligatorio siano assicurati tutti i rischi ai sensi della LPP, l'autorità di vigilanza competente deve verificare se le tariffe applicate alla previdenza professionale prescritta per legge sono adeguate anche dal profilo dell'ambito obbligatorio.
13. La repentinità delle modifiche contrattuali risulta dal fatto che, in seguito al crollo dei mercati dei capitali, non è più possibile finanziare per il tramite di elevati redditi straordinari di capitale il sovvenzionamento incrociato delle aliquote, da tempo troppo alte, di conversione e di corresponsione di interessi degli averi di vecchiaia. Da anni gli specialisti hanno ribadito che le aliquote in questione erano chiaramente eccessive, ma l'opinione pubblica non ne ha preso coscienza. Nella sua veste di autorità di vigilanza l'UFAP ha l'obbligo di approvare le tariffe se esse non sono abusive e non pregiudicano la solvibilità. Il fatto che le tariffe in oggetto si situino in questo ambito - e che addirittura siano piuttosto pregiudizievoli alla solvibilità - è stato confermato dallo studio più volte citato.
Nel caso del "modello Winterthur" non si può peraltro parlare di traslazione unilaterale dei rischi e delle spese, dato che la Winterthur continua ad assumere praticamente tutti i rischi (con l'eccezione di una differenza di interesse di 1/4%).
14. Non spetta al Consiglio federale decidere se nel caso dei contratti assicurativi tra la fondazione collettiva e il suo fondatore - l'istituzione di previdenza - si tratti di contrattazione autonoma in senso legale o se il contratto di adesione e il contratto di assicurazione costruiscano di fatto un unico complesso in reciproca sintonia (cfr. DTF 27 V 377 consid. 6). Secondo la dottrina dominante e la prassi costante (cfr. ad es. DTF 126 III 361 consid. 3a), anche nell'ipotesi di una contrattazione autonoma questo non è illecito, purché sia stata concessa la necessaria autorizzazione. Comunque la questione della validità dell'autorizzazione deve essere esaminata singolarmente dal giudice e non dal Consiglio federale. La prima revisione della LPP istituisce una base legale affinché la gestione paritetica venga applicata anche a livello di consiglio di fondazione delle fondazioni collettive.
15. Il fatto che risultino i medesimi prezzi per la conversione delle rendite è dovuto all'applicazione delle medesime basi di calcolo, ossia della tabella di mortalità GRM/F95 e dell'interesse tecnico del 3,5 per cento. Anche i costi inglobati sono identici, seppure il loro influsso sia marginale in questo contesto. L'applicazione di basi tecniche identiche è usuale in tutto il mondo e viene per esempio consentita anche dalle autorità in materia di concorrenza dell'UE ("clausola liberatoria dei gruppi"), dato che esse risultano dalle peculiarità dell'assicurazione. Nella fattispecie svolge un ruolo importante l'esigenza di statistiche affidabili, possibili soltanto in presenza di effettivi sufficientemente grandi. La concorrenza esiste comunque e si opera per il tramite della partecipazione agli eccedenti e delle prestazioni di servizi offerte. In questo settore gli assicuratori privati sulla vita continuano a farsi concorrenza.
16. Il gruppo interdipartimentale di lavoro "Assicuratori sulla vita" istituito dal Consiglio federale ha il compito di elaborare proposte di miglioramento delle possibilità di adesione delle PMI, in particolare per il tramite di misure a livello di concorrenza. Va inoltre osservato che non corrisponde al vero che il capitale assegnato agli assicurati non venga fornito integralmente. In passato le società operavano una deduzione per la quota non ammortata delle spese di adesione, pari a un ordine di grandezza del 2-4 per cento. Questa deduzione non è però più autorizzata dall'UFAP. È invece di massima ammessa una deduzione per il rischio di interesse. Si tratta comunque di una deduzione che non è più stata effettuata a causa dei deboli interessi degli scorsi anni. Nell'ambito della prima revisione della LPP tale deduzione è stata limitata ai contratti di una durata massima di cinque anni. Inoltre l'avere di vecchiaia LPP non può in nessun caso essere ridotto (art. 53e LPP, nella versione della prima revisione).
17. Si rinvia alla risposta alla domanda 16.
18. Si rinvia alla risposta alla domanda 16.
19. Come già menzionato, nell'ambito della sua agenda relativa alla tutela e all'ulteriore sviluppo della previdenza professionale, il Consiglio federale ha istituito un gruppo interdipartimentale di lavoro "Assicuratori sulla vita". Il gruppo di lavoro ha tra l'altro il compito di analizzare le possibilità di adesione delle PMI e di presentare entro fine anno all'Esecutivo un rapporto completato da corrispondenti proposte. Già oggi esistono pur sempre a titolo di alternativa l'istituto collettore e se del caso soluzioni settoriali, sotto forma di istituzioni comuni a livello nazionale. Anche da parte del settore privato sono in atto sforzi per offrire ulteriori alternative.
20. In ambito di previdenza sopraobbligatoria non esistono attualmente disposizioni che prevedano un'aliquota di conversione unitaria per gli uomini e le donne. L'aliquota dipende dalle istituzioni di previdenza, che sono libere di decidere in questo campo. Il Consiglio federale rammenta che nel contesto della parità fra uomini e donne ha proposto nel quadro della prima revisione della LPP l'estensione di tale parità all'ambito previdenziale sopraobbligatorio, il che si sarebbe tradotto in un'aliquota di conversione identica per entrambi i sessi. Il Parlamento dal canto suo non ha voluto estendere tale parità di trattamento all'ambito previdenziale sopraobbligatorio, preferendo quindi autorizzare le istituzioni di previdenza a prevedere diverse possibilità di prestazioni, anche per quanto concerne in particolare l'età del pensionamento.
21. Le riserve, i margini di sicurezza e le spese amministrative sono note all'UFAP. Con riferimento a uno studio sulle spese amministrative che aveva commissionato di sua iniziativa, l'UFAP ha già preso dei provvedimenti ed elaborato delle direttive interne. Le tariffe che non corrispondono a queste direttive non sono state approvate. I 1600 franchi per persona menzionati si situano ben oltre la media; d'altra parte le spese amministrative non sono comprensive di un margine di utile. Per quanto concerne le prescrizioni in materia di trasparenza sono attualmente in fase di elaborazione le relative ordinanze.
22. Come già menzionato, il premio per spese amministrative non è comprensivo di un margine di utile. Per il rimanente rinviamo alle risposte alle domande 1 e 21 e al fatto che l'adeguamento della LAssV (introduzione di una Legal Quote) stabilisce in che modo e in che misura gli eccedenti realizzati devono nuovamente confluire a favore degli assicurati.
23. Lo scorso 26 settembre 2003 il Consiglio federale ha respinto il postulato del 4 settembre 2003 della CSS del Consiglio nazionale (Ritornare sulla decisione del modello "Winterthur", 03.3437).
24. a. Come già esposto nelle risposte alle domande 2-6, l'utilizzazione delle tabelle periodiche dell'UFAS è scientificamente errata e quindi inadeguata.
b. L'istituzione di una compensazione dei rischi tra assicuratori sulla vita non risolve affatto il problema, dato che tutti gli assicuratori sulla vita (ed anche le casse pensioni autonome) si trovano nella medesima situazione. In questo contesto rinviamo anche alla risposta alla domanda 7.
c. Nel caso delle casse pensioni autonome si accettano in parte forti sottocoperture. Questo modo di procedere non è ammesso nel caso degli assicuratori sulla vita. Non è pertanto giudizioso, né possibile imporre agli assicuratori sulla vita le medesime basi (in particolare meno prudenti) applicate dalle casse pensioni autonome.
d. La prima revisione della LPP entrerà probabilmente in vigore il 1° gennaio 2005. Il Consiglio federale intende porre in vigore nel corso del primo semestre del 2004 le disposizioni relative alla trasparenza, con un termine transitorio sino al 2005. Queste disposizioni legali non hanno effetto anticipato. Conformemente all'ordinanza del 7 novembre 1999 concernente i termini ordinatori per l'esame delle domande nelle procedure di prima istanza del diritto dell'economia, le autorità devono decidere al più tardi entro il giro di tre mesi le domande che necessitano presumibilmente di più di una settimana per essere trattate. Il differimento delle decisioni delle competenti autorità di vigilanza sino all'entrata in vigore della prima revisione della LPP non è sostenibile e costituirebbe un'infrazione all'ordinanza precitata.
Allegato: I due rapporti contrattuali in caso di esecuzione della previdenza professionale da parte degli assicuratori sulla vita
L'esecuzione della LPP è stabilita per legge e limitata alle fondazioni e alle società cooperative. Le società anonime di assicurazione sulla vita non possono effettuare direttamente operazioni LPP. Per questo motivo vengono istituiti speciali titolari, sovente designati come fondazioni collettive, affinché gli assicuratori sulla vita possano eseguire la previdenza professionale. Tali fondazioni si collocano tra l'assicuratore sulla vita e l'istituzione di previdenza aderente.
È quanto illustrato dallo schema qui sotto:
La fondazione costituisce il titolare ai sensi della LLP; in caso di piena assicurazione l'assicuratore privato assume la gestione, la copertura del rischio e il collocamento del patrimonio per conto della fondazione.
I premi e le prestazioni nelle relazioni tra aderente e fondazione sono stabiliti in un regolamento. Tale rapporto contrattuale sottostà alla vigilanza dell'UFAS e quindi al diritto delle assicurazioni sociali. La fondazione sottostà a sua volta alla vigilanza della competente autorità di vigilanza sulle fondazioni, che veglia sull'osservanza della LPP. In questa relazione contrattuale devono essere rispettati i parametri LPP (in particolare l'interesse minimo e l'aliquota di conversione).
I premi e le prestazioni nelle relazioni tra fondazione e assicuratore sulla vita sono stabiliti in un contratto di assicurazione sulla vita. Tale rapporto contrattuale sottostà alla vigilanza dell'UFAP e quindi al diritto delle assicurazioni private. In particolare i premi e le prestazioni devono essere stabiliti da una tariffa assicurativa che deve essere approvata dall'UFAP.
Risposta del Consiglio federale.