Lexipedia

03.3017 · Mozione · 2003-03-03

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. In caso di forniture e prestazioni di servizi l'imposta sul valore aggiunto è calcolata sulla controprestazione (art. 33 cpv. 1 della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto [LIVA; RS 641.20]). Si considera controprestazione tutto ciò che il destinatario, o un terzo in sua vece, dà in cambio della fornitura o della prestazione, compresi i doni che possono essere classificati controprestazioni dirette di operazioni particolari del destinatario (art. 33 cpv. 2 LIVA). Pertanto, un dono soggiace all'IVA se esiste una relazione causale tra dono e prestazione in contropartita. Nella prassi questa fattispecie è chiamata sponsorizzazione. Tale fattispecie si verifica se il beneficiario di un'elargizione (denaro o prestazione valutabile in denaro come ad es. prestazione in natura o impiego di personale) esegue in contropartita una prestazione pubblicitaria allo sponsor o un'altra prestazione d'informazione che promuova l'immagine dello stesso. In questo senso, l'abituale prestazione in contropartita è la menzione del nome o della ditta dello sponsor in una pubblicazione.

2. La richiesta dell'autore della mozione tendente a esentare dall'IVA i doni di privati a istituti culturali privati o pubblici è già attuata. La menzione unica o ripetuta del nome di una persona privata senza aggiunta della professione o attività aziendale non costituisce una prestazione pubblicitaria e di conseguenza non origina un rapporto di sponsorizzazione imponibile. Un dono non viene dispensato affinché il destinatario della prestazione effettui una concreta prestazione in contropartita, bensì soltanto perché egli assolva un determinato compito. Il dono non costituisce pertanto una controprestazione per una prestazione ricevuta e non rientra nella base di calcolo.

3. Non si verifica una prestazione pubblicitaria e quindi non si tratta di sponsorizzazione quando vengono nominati, un'unica o più volte, in qualità di donatori nella parte ufficiale di un tale rapporto annuale o di un resoconto

- persone fisiche con o senza indicazione della professione o attività,

- poteri pubblici e persone giuridiche, corporazioni e istituzioni di diritto pubblico,

- istituzioni di pubblica utilità,

- persone giuridiche, società di persone, insieme di persone senza personalità giuridica, nonché enti di diritto privato (quindi ad es. associazioni, fondazioni, cooperative, SA, Sagl, società in nome collettivo, società semplici, enti).

Lo stesso vale per legge anche per la menzione unica o ripetuta di chi versa i contributi in un rapporto di ricerca o in un altro comunicato relativo alla ricerca o allo sviluppo (vedi art. 33 cpv. 6 lett. c LIVA). Quindi anche la menzione di persone private e imprese nelle pubblicazioni dei generi testé enumerati non rappresenta un problema, poiché in questi casi si tratta di semplici doni che non soggiacciono all'IVA.

4. L'imposizione delle elargizioni si limita quindi ai casi in cui il beneficiario dei contributi menziona, un'unica o più volte, chi versa i contributi in una pubblicazione diversa dal rapporto annuale, resoconto o rapporto di ricerca, facendo chiaramente riferimento all'attività commerciale o professionale della persona nominata, se quest'ultima è un'impresa che persegue uno scopo lucrativo (segnatamente una società anonima, una società in nome collettivo o in accomandita, una Sagl, una cooperativa o una ditta individuale). Talvolta, oltre a menzionare l'attività di questa società, si elogiano anche i prodotti del beneficiario. In tali casi si ha a che fare con uno scambio di prestazioni, chiamato sponsorizzazione, e quindi con una cifra d'affari imponibile: chi versa i contributi ottiene dal beneficiario, tramite la menzione in una pubblicazione, una prestazione in contropartita corrispondente a una prestazione pubblicitaria o un'altra prestazione d'informazione che promuova l'immagine. D'altronde il Tribunale federale ha ripetutamente giudicato conforme questa situazione giuridica (vedi decisioni del 13 febbraio 2002 e dell'8 gennaio 2003).

5. La richiesta dell'autore della mozione concerne quindi unicamente il settore della sponsorizzazione. Occorre tuttavia ricordare in questa sede che la Commissione dell'economia e dei canoni del Consiglio degli Stati, nell'ambito del trattamento dell'iniziativa parlamentare Schiesser (revisione del diritto di fondazione), ha già approvato un'aggiunta alla LIVA. Si tratta di una nuova disposizione che dovrebbe evitare l'imposizione della sponsorizzazione per le organizzazioni di utilità pubblica a condizione che chi versa i contributi sia menzionato pubblicamente ma in forma neutrale. Essa dovrebbe essere applicata nei casi in cui l'organizzazione d'utilità pubblica è beneficiaria delle elargizioni oppure versa elargizioni. La nuova disposizione eviterebbe quindi l'imposizione se l'organizzazione di utilità pubblica menziona chi versa i contributi unicamente in forma neutrale oppure se l'organizzazione di utilità pubblica viene menzionata soltanto in forma neutrale, ossia tralasciando tutte le aggiunte di carattere pubblicitario o di promozione d'immagine.

6. In sintesi si può affermare che la Commissione dell'economia e dei canoni del Consiglio degli Stati vuole tener conto delle esigenze sostenute anche dall'autore della mozione ma riconosce che vi sono dei limiti alla non imposizione di fattispecie di sponsorizzazione. Considerato il principio della neutralità concorrenziale, fissato esplicitamente nell'articolo 1 capoverso 2 LIVA, non si giustifica in alcun modo esentare dall'imposta le fattispecie di sponsorizzazione al di là di quelle contenute nella precitata disposizione dell'articolo 33a LIVA, che appare ponderata.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.