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03.3032 · Interpellanza · 2003-03-05

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel settore degli stranieri sono previste due possibilità di ammissione in casi di rigore personale grave: la liberazione dai contingenti da parte dell'Ufficio federale degli stranieri per le persone esercitanti attività lucrativa (art. 13 lett. f, i.r. con l'art. 52 lett. a OLS) e l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora per le persone non esercitanti attività lucrativa (art. 36 i.r. con l'art. 52 lett. b OLS). Non esiste una statistica dei casi nei quali la decisione è stata determinata da ragioni mediche. In ogni caso, per la concessione di un permesso occorre che il Cantone sia disposto a rilasciare un permesso di dimora.

2. Ragioni mediche non bastano a giustificare un'ammissione provvisoria giusta l'articolo 44 capoverso 3 LAsi. Per il riconoscimento di un caso di rigore personale sono determinanti l'integrazione, la situazione familiare e la situazione scolastica dei figli. L'ammissione provvisoria per ragioni mediche è pertanto riconosciuta, visto l'articolo 44 capoverso 2 LAsi i.r. con l'articolo 14a capoverso 4 LDDS, qualora l'allontanamento non sia ragionevolmente esigibile o non sia possibile. I motivi dell'ammissione provvisoria non sono registrati in maniera circostanziata nel sistema AUPER dell'Ufficio federale dei rifugiati. Non esistono pertanto dati statistici relativi al numero di persone ammesse provvisoriamente per ragioni mediche.

3. Nel settore degli stranieri non sono disponibili dati relativi alle spese di ordine medico in questo contesto. Lo stesso vale per il settore dell'asilo. In virtù dell'articolo 91 capoverso 5 LAsi, la Confederazione versa ai Cantoni un sussidio per il pagamento dei premi delle casse malati. L'ufficio federale competente non dispone pertanto di dati circostanziati relativi ai singoli fattori di costo nel contesto della salute. Né le casse malati né i Cantoni sono infatti in grado di fornire pertinenti indicazioni.

4. Il breve accenno, nella circolare del 21 dicembre 2001 (n. 2.3), alla considerazione data ai problemi di salute in casi di rigore personale non implicava una deroga alla prassi prudente, anche da parte del Tribunale federale. Occorre pertanto esaminare caso per caso se sussiste effettivamente una malattia grave che renda necessarie cure mediche in Svizzera. L'assenza di possibilità di trattamento nel Paese di provenienza deve comportare un rischio grave e diretto per la salute della persona interessata. Il semplice fatto che la Svizzera offre migliori opportunità di trattamento non è determinante. È sufficiente che la malattia fosse già nota al momento dell'entrata in Svizzera perché non siano date le condizioni per invocare un caso di rigore personale grave (DTF 128 II 200, consid. 5).

Nella procedura d'asilo, i referti medici sono esaminati sia in vista della valutazione dei motivi che giustificano l'asilo sia nel contesto dell'allontanamento. Nell'esame dell'esigibilità del rinvio e segnatamente dell'esecuzione dello stesso è tenuto conto dei fattori seguenti: l'interessato è in grado di viaggiare? Nel Paese d'origine è garantita l'assistenza medica? Per questo secondo punto non è determinante lo standard svizzero, bensì la disponibilità dei medicamenti necessari e l'esistenza di possibilità terapeutiche. Nella maggioranza dei casi la prassi dell'Ufficio federale dei rifugiati in materia di decisioni gode dell'appoggio della Commissione di ricorso in materia d'asilo.

5. La decisione dell'Ufficio federale degli stranieri è basata sulla documentazione che accompagna la domanda nonché sull'incarto cantonale. È necessaria una perizia medica esplicita e indipendente. In determinati casi può parimenti essere richiesta una presa di posizione del medico cantonale. Se del caso, la rappresentanza svizzera competente s'informa circa le possibilità terapeutiche nel Paese di provenienza. I due uffici federali non dispongono tuttavia di specialisti propri in campo medico. L'Ufficio federale dei rifugiati mira a una professionalizzazione dell'approccio alle questioni mediche concernenti i richiedenti l'asilo e prevede a tal fine la creazione di un servizio specializzato nel contesto di un progetto pilota.

6. Per l'esame della rilevanza delle ragioni mediche dal profilo dell'asilo e in generale per l'esame dell'esigibilità dell'allontanamento, le spese non costituiscono un criterio di decisione o comunque non un criterio determinante.

7. Esistono casi in cui i richiedenti l'asilo, con il loro comportamento, obbligano le autorità a prorogare il loro soggiorno, ad esempio ostacolando temporaneamente l'esecuzione del rinvio. Nella maggior parte di questi casi, gli organi d'esecuzione, i medici e le persone che assicurano l'assistenza degli interessati pervengono tuttavia, grazie ad una stretta collaborazione, a trovare una soluzione che consenta la partenza o il rimpatrio.

8. Non vi è motivo di modificare la prassi pluriennale delle autorità federali, improntata alla protezione della vita e al rispetto della dignità umana. Tale prassi è conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale.

Risposta del Consiglio federale.