03.3034 · Mozione · 2003-02-27
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Conformemente al messaggio del 14 novembre 2001 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), l'assicurazione invalidità (AI) si ritira dal finanziamento dei processi di formazione del personale specializzato nell'assistenza, formazione e integrazione professionale degli invalidi. L'attuale base costituzionale (art. 112 cpv. 6 della Costituzione federale) verrà abrogata nel quadro della NPC e sostituita, tra gli altri, dagli articoli 112b e 112c. In futuro non si potrà più fare capo a queste disposizioni come base costituzionale per il finanziamento di processi di formazione del personale specializzato nelle professioni sociali, poiché il Consiglio federale intende chiaramente escludere i centri di formazione menzionati dal finanziamento da parte dell'AI. Questo significa che in futuro mancherà una base costituzionale per il finanziamento di centri di formazione che non abbiano un livello universitario (vedi art. 62 cpv. 2 della Costituzione federale). Nel secondo messaggio sulla NPC, l'abrogazione dell'articolo 74 capoverso 1 lettera d LAI trova un'esecuzione definitiva.
Un finanziamento provvisorio potrebbe essere garantito, in teoria, dall'AI (il 37,5% verrebbe quindi coperto dalla Confederazione) o dai Cantoni. Il Consiglio federale ha analizzato entrambe le proposte dal punto di vista della loro applicabilità politica e costituzionale.
Un ulteriore finanziamento a termine da parte dell'AI (e quindi della Confederazione) di centri di formazione del personale specializzato nelle professioni sociali non è conciliabile con la NPC. L'importo attualmente versato dall'AI ai centri di formazione del personale specializzato nelle professioni sociali è già compreso nel bilancio globale della NPC (FF 2002, 2255); in tal modo si ha, anche per questa sfera di mansioni, il quadro completo degli oneri cantonali compensati da mezzi liberamente disponibili della Confederazione. Inoltre un finanziamento di diritto transitorio da parte dell'AI necessiterebbe una base costituzionale particolare, nella misura in cui l'entrata in vigore dell'abrogazione dell'articolo 112 capoverso 6 della Costituzione federale non venga rinviata.
In base alla legislazione dell'AI, vi sono considerazioni di diritto costituzionale che si oppongono ad un ulteriore finanziamento a termine dei centri di formazione menzionati da parte dei Cantoni. Durante i dibattiti parlamentari, nell'ambito delle istituzioni AI per invalidi - la cui gestione, come previsto dalla NPC, sarà di competenza cantonale - è stata creata una base costituzionale per un ulteriore finanziamento di almeno tre anni supplementari sulla base della legislazione AI. Il Consiglio degli Stati ha completato di conseguenza le disposizioni transitorie alla Costituzione federale. Grazie a questa base costituzionale i Cantoni potranno essere obbligati ad assicurare ulteriormente, per un periodo transitorio, il finanziamento delle istituzioni per invalidi in base alle normative e al sistema di calcolo attuali.
Per contro, il messaggio non contiene una regolamentazione transitoria inerente ai centri di formazione del personale specializzato nelle professioni sociali. Inoltre, una tale normativa non è stata finora decisa nell'ambito dei dibattiti parlamentari sulla NPC.
Pur non opponendosi dall'inizio ad una soluzione transitoria durante i dibattiti in commissione, la Confederazione ha considerato come eventualmente possibile una soluzione alternativa ancorata alla legislazione AI. In relazione alla risposta alla presente mozione, questa alternativa è stata esaminata in modo approfondito. L'analisi giuridica concernente questa problematica ha chiarito che al legislatore federale è vietato imporre ai Cantoni il finanziamento di istituzioni in assenza di una base di diritto della Costituzione federale che lo disciplini.
Sulla base di quanto esposto sopra, il Consiglio federale respinge per motivi oggettivi e legali la soluzione transitoria descritta nella presente mozione. Dato che una soluzione transitoria (vale a dire un impegno dei Cantoni per un ulteriore finanziamento a termine, disciplinato dal diritto federale) richiederebbe, come detto, una relativa disposizione transitoria nella Costituzione federale (analogamente alla disposizione transitoria concernente l'ulteriore finanziamento delle istituzioni per invalidi per almeno tre anni), il Consiglio federale è del parere che spetti eventualmente al Parlamento far elaborare una tale disposizione nel quadro della discussione del primo messaggio sulla NPC.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.