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03.3142 · Mozione · 2003-03-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale si è già espresso in merito alla presente mozione in risposta al postulato Nabholz del 14 dicembre 2000 (00.3723) e alla mozione Teuscher del 13 dicembre 2000 (00.3674). Si rinvia fondamentalmente alle risposte date ai due interventi citati.

L'articolo 1 del Protocollo n° 12 della CEDU sancisce il divieto generale di discriminazione, applicato in tutti gli ambiti della vita pubblica e privata, a prescindere dal motivo della discriminazione. È opportuno sottolineare che il Protocollo n° 12 non rappresenta una semplice raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa all'indirizzo degli Stati membri, in base alla quale questi sono invitati a lottare contro la discriminazione. Quando il protocollo sarà in vigore, ossia quando dieci Stati l'avranno ratificato, una violazione del divieto di discriminazione potrà essere direttamente invocata dinanzi ai tribunali nazionali e, se del caso, davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, come ogni altra violazione della CEDU e dei suoi protocolli addizionali.

La Svizzera si impegna attivamente e seriamente per l'attuazione di trattati internazionali miranti alla protezione e alla promozione dei diritti umani in generale e all'eliminazione di ogni forma di discriminazione in particolare. A tal proposito il Consiglio federale sottolinea in particolare che la procedura in materia di comunicazioni individuali prevista all'articolo 14 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (CERD) è appena stata accettata dalle Camere federali (nel marzo 2003). Il Consiglio federale ricorda tuttavia che, secondo la sua prassi costante, non firma in linea di principio un trattato internazionale prima di essere certo di poterlo in seguito ratificare. Attualmente la portata del Protocollo addizionale n° 12 e le conseguenze legate alla sua attuazione restano ancora difficili da determinare. In primo luogo, non si conosce il margine di manovra a disposizione degli Stati per determinare quali distinzioni sono ammissibili e quali non lo sono. Tali questioni sono inoltre particolarmente delicate nell'interpretazione e nell'applicazione del Protocollo n° 12, anche se è vero che la Corte ha già rilevato nella sua giurisprudenza che in circostanze precise le esigenze derivanti dalla Convenzione e dai suoi protocolli possono comportare per gli Stati obblighi positivi, compresi obblighi di legiferare, o effetti orizzontali tra individui ("Drittwirkung"). Il rapporto esplicativo relativo al Protocollo n° 12 mette del resto in risalto tali questioni cruciali, lasciando aperte le risposte che potrebbe fornire in merito la Corte.

Più concretamente, ci si può chiedere se il diritto fiscale o quello della sicurezza sociale sarebbero compatibili con questo nuovo strumento. Si pongono questioni dello stesso tipo per quel che concerne ad esempio il diritto degli stranieri, l'età della pensione o lo statuto degli omosessuali, delle minoranze o degli andicappati e l'applicazione che ne viene fatta in singoli casi. In funzione delle risposte che saranno date a simili questioni dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, il nuovo protocollo addizionale potrebbe avere effetti considerevoli sul sistema giuridico degli Stati che hanno ratificato la CEDU.

Come ricordato, il Protocollo n° 12 introduce nell'ordine giuridico interno un principio autonomo di parità di trattamentonon discriminazione. Consiglio federale e Parlamento si sono finora rifiutati di assumere un tale impegno a livello internazionale. Hanno quindi formulato una riserva all'articolo 26 del Patto dell'ONU relativo ai diritti civili e politici (Patto II), disposizione che prevede anch'essa un divieto generale di discriminazione. Grazie a tale riserva, l'articolo 26 si applica soltanto in relazione ad altre disposizioni contenute nel Patto e non in modo autonomo.

Dopo aver risposto ai due interventi parlamentari menzionati, il Consiglio federale ha dovuto chinarsi su diversi aspetti del divieto di discriminazione in occasione dell'esame dell'eventuale ratifica di altri trattati internazionali, quali il Protocollo addizionale n° 1 della CEDU, la Carta sociale europea o il Protocollo facoltativo della Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW). Questioni simili si sono poste anche in occasione dell'esame della dichiarazione relativa all'articolo 14 della Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (CERD), nonché in occasione della presentazione dei nostri rapporti sull'attuazione del Patto II, della CERD e della CEDAW. L'esame effettuato nel corso di questi diversi lavori rileva che molto probabilmente diverse situazioni potrebbero essere all'origine di richieste presentate a Strasburgo contro la Svizzera.

Numerosi Stati condividono le preoccupazioni del Consiglio federale. In tal senso è rivelatore il fatto che, due anni e mezzo dopo la sua apertura alla firma, soltanto tre quattro Stati hanno ratificato il Protocollo n° 12: la Georgia (il 16 giugno 2001), Cipro (il 30 aprile 2002), e la Croazia (il 3 febbraio 2003) e San Marino (il 25 aprile 2003). La maggior parte degli Stati sono del resto convinti che l'entrata in vigore del Protocollo n° 12 aumenterebbe sensibilmente il numero di richieste presentate a Strasburgo e contribuirebbe pertanto al cronico sovraccarico di lavoro della Corte.

Nell'ordine di priorità, il Consiglio federale considera la possibilità di ratificare in primo luogo i Protocolli n° 1 e 4 della CEDU e il Protocollo facoltativo della CEDAW, prima di ratificare il Protocollo n° 12, le cui conseguenze sono notevolmente più importanti rispetto ai primi tre trattati.

Nella prospettiva della firma e della ratifica del Protocollo addizionale n° 12 della CEDU, il Consiglio federale proseguirà nell'analisi delle possibilità di attuare tale protocollo nel nostro Paese e organizzerà se del caso una procedura di consultazione dei Cantoni.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.