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03.3147 · Postulato · 2003-03-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

L'attuale sistema dei sussidi destinati ai laboratori, alle case per invalidi ed ai centri giornalieri (art. 73 LAI) garantisce la trasparenza auspicata nel postulato. La pianificazione del fabbisogno fissata nell'ordinanza sull'assicurazione invalidità (OAI) e anche nella legge grazie alla 4 revisione AI, fa sì che l'approvazione di nuovi posti nei Cantoni avvenga in modo uniforme e trasparente. Essa permette di far coincidere l'offerta per un determinato gruppo di andicappati con la domanda e di sapere quali istituzioni ricevono sussidi AI per un certo tipo di prestazioni.

Le direttive stabiliscono in modo dettagliato come dichiarare i costi per vitto e alloggio, amministrazione, cura e assistenza ed altro e quali sono i sussidi AI che possono essere richiesti per queste spese. Dai singoli conteggi risultano sia i costi medi sia il sussidio AI medio per persona. Tuttavia, per motivi legati alla protezione dei dati, né i Cantoni, che sono a conoscenza dei dati, né l'Ufficio federale possono rendere pubbliche queste informazioni. Rilevare i dati riferendosi a singole persone non ha senso. Molte attività delle istituzioni vengono svolte in gruppo, motivo per cui i costi vengono considerati globalmente. Per dichiarare questi ultimi facendo riferimento alle singole persone, si dovrebbe procedere a calcoli che causerebbero alle istituzioni un maggiore onere amministrativo, senza aumentare l'utilità e la trasparenza dei dati.

Dall'art. 73 LAI si desume che i sussidi collettivi vengono versati solo per persone invalide ai sensi dell'art. 4 LAI, in relazione all'art. 8 LPGA, che vivono o lavorano in istituzioni per andicappati. Non vengono invece versati sussidi AI per persone non invalide che per altri motivi alloggiano nelle medesime istituzioni o le frequentano. Già oggi vi è quindi una chiara separazione dei compiti tra l'AI e le altre assicurazioni sociali o gli altri enti che partecipano alle spese. L'autore del postulato vorrebbe che si evitassero il continuo trasferimento di casi assicurativi da un'assicurazione all'altra ed il finanziamento trasversale delle prestazioni. Nella realtà non avviene né l'una né l'altra cosa.

Conformemente alle disposizioni dell'OAI, valide per tutta la Svizzera, i sussidi AI per le istituzioni vengono fissati senza tener conto del loro luogo d'ubicazione. In questo modo si garantisce che a prestazioni equivalenti corrispondano gli stessi sussidi AI, indipendentemente dal luogo di soggiorno dell'assicurato o dal fornitore di prestazioni.

Le disposizioni della LAI e dell'OAI, spiegate in modo esplicito nelle direttive dell'UFAS, sono sufficienti a garantire la trasparenza richiesta dall'autore del postulato. Inoltre la Nuova perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPF; entrata in vigore prevista per il 2007) prevede che i sussidi AI collettivi verranno versati dai Cantoni. Sarà poi compito di questi ultimi emanare disposizioni relative alla trasparenza dei costi e delle prestazioni nonché garantire l'uguaglianza giuridica.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

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