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03.3203 · Postulato · 2003-05-06

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale riconosce l'importanza che rivestono le segreterie di programmi internazionali di ricerca per la piazza scientifica svizzera e condivide pertanto l'opinione espressa nel postulato sul loro ruolo, in particolare per quanto riguarda l'inserimento degli istituti di ricerca in una rete di relazioni internazionali.

Come è il caso per altri compiti di promovimento, la decisione di accogliere o meno in Svizzera le sedi di segreterie di programmi internazionali di ricerca va presa in considerazione del fatto se sono adempiute precise condizioni, soprattutto perché l'impegno è a lungo termine ed il sostegno finanziario deve essere garantito durante tutto il periodo. Una delle condizioni è che i progetti, dal punto di vista scientifico, siano di elevata qualità e comportino un valore aggiunto effettivo per la comunità scientifica interessata in Svizzera; un'altra è se, secondo gli organi federali competenti, sussiste un reale fabbisogno per le prestazioni offerte. Va inoltre precisato che i progetti delle segreterie a cui si fa riferimento nel postulato non si fondano su trattati internazionali stipulati nel quadro della politica estera svizzera in ambito scientifico.

Come illustrato nella motivazione del postulato, le segreterie dei programmi internazionali di ricerca possono offrire presentazioni e attività di consulenza importanti, in particolare per la Confederazione. Il reale fabbisogno di questi servizi va tuttavia accertato caso per caso dagli organi competenti. Il Consiglio federale ha incaricato tali organi di elaborare piani per quanto concerne le attività di ricerca della Confederazione. Come emerge dal messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004-2007 (allegato 10), tali piani sono ora disponibili. I mezzi finanziari necessari alla loro realizzazione saranno richiesti annualmente al Parlamento nel quadro del preventivo e inseriti in seguito nei budget degli uffici competenti. In base agli accertamenti sul fabbisogno effettivo e alla determinazione delle priorità, necessaria anche in questo settore, gli organi interessati possono decidere di partecipare al finanziamento delle segreterie di programmi internazionali di ricerca mediante mandati globali e/o incarichi specifici nonché di impegnarsi a favore di un loro insediamento in Svizzera.

Il Consiglio federale è tuttavia del parere che l'accertamento, la valutazione e la decisione dal punto di vista scientifico siano di competenza del Fondo nazionale per la ricerca scientifica (FNS), poiché questi progetti, a prescindere dalla loro qualità scientifica, vanno valutati anche tenendo conto delle competenze del nostro Paese nei relativi settori di ricerca e delle cooperazioni internazionali già avviate. Solo questa visione d'insieme può permettere di valutare nel singolo caso l'effettivo valore aggiunto che potrebbe apportare alla nostra ricerca l'insediamento in Svizzera delle segreterie di programmi internazionali.

Il Consiglio federale ha attribuito particolare importanza all'obiettivo formulato all'art. 8 lett. f della legge sulla ricerca (LR), secondo cui il FNS deve "partecipare alla collaborazione scientifica internazionale", e ha definito nel quadro della recente revisione totale degli statuti del FNS all'art. 3 degli stessi quale compito specifico del FNS il sostegno "ad infrastrutture di ricerca, a misure di valorizzazione della ricerca e ad iniziative che favoriscono il coordinamento di quest'ultima". Nel già citato messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004-2007 (v. 1.4.5, punto A), il Consiglio federale ha inoltre precisato che nel prossimo quadriennio il FNS attribuirà in generale particolare attenzione alla questione delle infrastrutture di ricerca e destinerà allo scopo fondi straordinari finanziati attraverso i sussidi ordinari della Confederazione. Per quanto riguarda la collaborazione internazionale, il FNS dovrà adeguare le proprie attività in maniera ottimale alle misure di promovimento nelle divisioni I-III e anche alle attività previste nella politica estera della Confederazione in ambito scientifico.

Entrambi gli obiettivi stabiliti dalla Confederazione (competenza del finanziamento delle infrastrutture; armonizzazione della cooperazione internazionale/coordinamento con le misure di promovimento delle divisioni) verranno concretizzati sul piano operativo dagli organi competenti nel quadro dell'accordo di prestazioni per il quadriennio 2004-2007 e concordati con il FNS. Il fatto che quest'ultimo, a cui compete l'esame delle domande di sussidio per progetti, debba finanziare le decisioni positive tramite i sussidi federali ordinari ricevuti mostra che bisogna stabilire delle priorità anche nell'ambito del promovimento della ricerca e dei programmi. Le accademie, in collaborazione con il FNS, possono fornire un contributo importante nella definizione di queste priorità. Alla luce di quanto detto, la soluzione di affidare alle accademie anche il compito specifico della valutazione, del finanziamento ed eventualmente della gestione delle segreterie di programmi internazionali di ricerca e di destinare allo scopo fondi straordinari, non rappresenta, né sul piano finanziario né su quello strutturale, una soluzione praticabile per la realtà svizzera. Un tale mandato non sarebbe inoltre conforme ai compiti centrali attribuiti alle accademie nella vigente legge sulla ricerca.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.