03.3229 · Interpellanza · 2003-05-08
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'amministrazione delle riserve valutarie compete sostanzialmente alla Banca nazionale svizzera (BNS). Questa decide la loro entità e composizione principalmente in base alle necessità finanziarie. Negli ultimi anni la BNS si è prefissa una maggiore diversificazione monetaria. Al riguardo essa ha ridotto nel frattempo a meno del 40 per cento la quota di dollari USA in riserve valutarie e considerevolmente aumentato la quota di Euro. Dato che, per esperienza, il franco oscilla meno fortemente nei confronti dell'Euro, in questo modo è stato possibile ridurre sensibilmente il rischio del corso del cambio. Nel confronto internazionale la BNS dispone di un portafoglio di riserve valutarie molto ben diversificato. Bisogna tuttavia osservare che il dollaro USA continua ad essere la più importante valuta di riserva e quindi una quota sostanziale di riserve valutarie in dollari USA deve essere mantenuta. Al riguardo le oscillazioni dei cambi conducono talora a perdite valutarie. La Banca nazionale effettua investimenti a lungo termine, per cui col tempo le perdite derivanti dalle operazioni di cambio sono di regola compensate dagli utili provenienti dalle medesime operazioni. Nonostante il deficit commerciale e di bilancio, negli Stati Uniti le prospettive del dollaro USA non sono sostanzialmente negative. Non c'è quindi nessuna ragione per rinunciare unilateralmente alla perseguita diversificazione della valuta a spese del dollaro USA. Inoltre, qualora l'area del dollaro fosse interessata da eventi improvvisi, rimane sempre la possibilità di agire sulla strategia d'investimento, naturalmente mantenendo la fascia di oscillazione strategica stabilita per l'allocazione della moneta.
2. Non sono disponibili dati statistici relativi all'entità del patrimonio in valuta straniera e quindi anche sui fondi in dollari dei singoli istituti LPP. Tuttavia, ai sensi delle disposizioni dell'OPP 2, investimenti in valuta estera sono possibili solo con restrizioni. Per divise, obbligazioni e azioni in valuta estera vige una limitazione complessiva del 30 per cento. Investimenti in valuta estera (divise) e crediti in valuta estera (obbligazioni) sono limitati complessivamente al 20 per cento (5 % al massimo per ogni debitore), mentre investimenti in azioni straniere e titoli simili sono possibili solo nella misura del 25 per cento (5 % al massimo per ogni società).
3. Il Consiglio federale ha apportato modifiche alle norme in materia di investimenti dell'OPP 2 con effetto al 1° aprile 2000 allo scopo di estendere e rendere più flessibili le possibilità d'investimento nella previdenza professionale. Attraverso una modifica dell'ordinanza è stata in particolare introdotta una nuova regolamentazione degli investimenti collettivi di patrimonio, è stato ridefinito il concetto di sicurezza e rafforzato il compito di gestione dell'istituto di previdenza. Perciò la definizione del concetto di sicurezza non avviene più a livello di categorie d'investimento oppure addirittura in riferimento ai singoli investimenti, ma dipende soprattutto dalla responsabilità gestionale degli organi competenti dell'istituto di previdenza, in modo che la strategia d'investimento prescelta coincida con il profilo di rischio dei singoli istituti, per garantire la sicurezza del conseguimento degli scopi di previdenza.
4. L'amministrazione paritetica del patrimonio rientra nei compiti di gestione non delegabili dell'istituto di previdenza. Quest'ultimo deve, ai sensi dell'articolo 49a OPP 2, adempiere il suo compito di gestione. Secondo l'articolo 50 OPP 2 l'istituto di previdenza è tenuto a scegliere, gestire e controllare accuratamente gli investimenti che opera. Ciò significa anche fornire informazioni rilevanti per la gestione ossia indicare: a) il reddito e le fluttuazioni di valore mediamente attesi a lungo termine; b) se dalla strategia d'investimento a lungo termine prescelta è possibile attendersi ancora il conseguimento degli obiettivi della gestione del patrimonio e c) se nell'ambito della gestione possono davvero essere conseguiti quei risultati che ci si possono aspettare in base alla situazione del mercato. Sulla base di queste informazioni gli istituti di previdenza devono adottare misure adeguate.
Risposta del Consiglio federale.