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03.3335 · Interpellanza · 2003-06-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale è dell'opinione che buoni collegamenti dei trasporti siano senza dubbio di fondamentale importanza per lo sviluppo delle regioni. Un'offerta di base nel settore dei trasporti in tutte le regioni, con un onere finanziario equilibrato, rappresenta infatti un pilastro della nostra politica dei trasporti. Lo sviluppo delle regioni è però influenzato in maniera determinante da ulteriori fattori, tra i quali le caratteristiche naturali del territorio, la demografia, l'economia, la cultura e le tradizioni. Per questi motivi, le vie di comunicazione non possono essere considerate l'unico fattore essenziale per una crescita proficua di tutte le regioni della Svizzera.

2. Il Consiglio federale sostiene il principio delle pari opportunità fra le regioni; ciò presuppone in particolare il mantenimento di collegamenti di base adeguati. Il servizio universale assicurato con i mezzi pubblici e le vie d'accesso rappresentano infatti due obiettivi dichiarati della politica dell'ordinamento territoriale del Consiglio federale (rapporto del 22 maggio 1996 sulle linee guida per l'ordinamento del territorio svizzero, FF 1996 III 556). Del resto, il Consiglio federale parte dal principio che le regioni urbane siano complementari a quelle rurali e non in concorrenza. I piani settoriali dovranno tenere conto delle esigenze della popolazione locale, del potenziale delle diverse regioni e dello sviluppo territoriale auspicato nei vari piani direttori cantonali.

3. Il Consiglio federale è disposto a definire le infrastrutture e l'offerta di base dei trasporti in un processo di collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni. Nei piani settoriali, il collegamento capillare è un tema che dovrà essere approfondito. In merito, occorrerà tenere in considerazione la complessa ripartizione delle competenze fra Confederazione e Cantoni e fra Consiglio federale e Parlamento. Nei piani settoriali, il Collegio non potrà dunque definire una rete che assicuri un'offerta di base capillare e specifica per un territorio regionale. Il Consiglio federale dovrà piuttosto delineare i principi e le priorità secondo i quali intende garantire le infrastrutture e le offerte dei trasporti nell'ambito dei suoi compiti.

4. I piani settoriali si basano sull'articolo13 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700) e non modificano in nessun modo la suddivisione dei compiti tra Consiglio federale e Parlamento. Nei piani settoriali il Consiglio federale presenta la strategia che intende perseguire, il programma da soddisfare e le misure fissate per raggiungere questo obiettivo. In virtù dell'articolo 21 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT, RS 700.1), il Consiglio federale adotta i piani settoriali se questi ultimi soddisfano le esigenze poste in materia di contenuto, forma e procedura (in particolare per quel che concerne l'informazione e la partecipazione). I piani settoriali adottati dal Collegio non sono sottoposti al Parlamento. Al contrario però, se i contenuti dei piani settoriali sono messi in discussione da decisioni parlamentari, il Consiglio federale li adegua di conseguenza.

5. Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autore dell'interpellanza secondo la quale, in linea di massima, occorre aspirare a un onere equilibrato per abitante dei costi delle infrastrutture nazionali dei trasporti. L'odierna prassi per le prestazioni della Confederazione in materia di offerte di base nei trasporti s'ispira fortemente a questo principio. I contributi federali sono infatti versati, tra l'altro, seguendo il criterio della forza finanziaria dei Cantoni. Inoltre, per le strade alpine e del Giura viene applicato un tasso di finanziamento più elevato. Una riorganizzazione della prassi dei finanziamenti attualmente in vigore è in discussione nel quadro della nuova perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC).

Le analisi effettuate nell'ambito del Programma nazionale di ricerca 41 "Trasporti ed ambiente" hanno evidenziato che la Confederazione, prelevando tasse e versando contributi nel settore delle infrastrutture dei trasporti, favorisce in maniera rilevante la ridistribuzione regionale dagli agglomerati a favore dello spazio rurale, contribuendo così a riequilibrare gli oneri delle singole regioni.

I dati relativi agli oneri per abitante a seconda dei Cantoni, per il settore dei trasporti, sono stati raccolti durante i lavori relativi alla NPC. Le seguenti cifre si riferiscono agli oneri netti (spese dei Cantoni senza le prestazioni della Confederazione) e si basano sui valori medi degli anni 1996-1998:

- Per il settore delle strade, gli oneri netti annuali per abitante ammontano per la maggior parte dei Cantoni a 400 - 800 franchi (media svizzera: circa 600 franchi). Solo il Cantone dei Grigioni, con un onere di 1200 franchi per abitante, si trova nettamente al di sopra della media nazionale.

- Per il settore dei trasporti pubblici regionali, gli oneri annuali per abitante si situano tra 50 e 300 franchi a seconda del Cantone. I Cantoni Zurigo, Berna, Sciaffusa, Grigioni, Vaud, Neuchâtel e Ginevra, con un onere di ca. 200 franchi, sono al di sopra della media svizzera.

Per il momento, la Confederazione non prevede di effettuare ulteriori studi sulla questione degli oneri per abitante relativi alle infrastrutture dei trasporti. Il punto concernente l'offerta di base e il relativo finanziamento dovrà però essere approfondito nell'ambito dei diversi lavori sul tema "servizio pubblico" e spazio rurale.

6. La NPC prevede che la Confederazione in futuro si assuma la totale responsabilità per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle strade nazionali, sia per il finanziamento che per l'esecuzione dei lavori. I Cantoni otterranno quindi degli sgravi di entità corrispondente alla partecipazione finanziaria fornita in precedenza. Sotto la rubrica "strade principali" continueranno a ricevere dalla Confederazione contributi finanziari; tuttavia, i contributi direttamente vincolati ad opere (ad eccezione dei grandi progetti) verranno trasformati in sussidi globali. L'onere supplementare che la Confederazione dovrà sopportare nel settore delle strade nazionali verrà compensato con i proventi a destinazione vincolata, per buona parte sotto la rubrica "contributi non vincolati ad opere". Questa ridistribuzione non graverà dunque ulteriormente sul bilancio. Non è da escludere però che nel settore strade taluni Cantoni possano beneficiare di sgravi o subire un onere supplementare.

7. L'armonizzazione dei finanziamenti delle infrastrutture e la parità di trattamento giuridico delle imprese di trasporto rappresentano due punti cardine della riforma delle ferrovie 2. Il relativo messaggio del Consiglio federale, che verrà messo in consultazione nel corso dell'autunno 2003, conterrà misure adeguate al riguardo.

Il Consiglio federale dà molta importanza al mantenimento dell'attuale infrastruttura ferroviaria, della sua efficienza e degli elevati standard di sicurezza. In considerazione dell'attuale situazione finanziaria, il Consiglio federale è però costretto ad impiegare le risorse finanziarie sempre più esigue in modo mirato. Il mantenimento della qualità delle istallazioni esistenti assume, in questo contesto, la massima priorità.

Risposta del Consiglio federale.

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