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03.3366 · Interpellanza · 2003-06-19

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Già prima della decisione del Consiglio federale era possibile consultare gli atti durante il termine di protezione solo su presentazione di una domanda e le richieste potevano venire accolte dai servizi mittenti con o senza oneri oppure respinte con motivazione. Ci si è attenuti a questa procedura anche dopo che si è delineata la deposizione di azioni legali. La presentazione di domande concrete per la consultazioni di atti riguardanti operazioni in capitale e altre operazioni d'esportazione hanno poi però spinto il Consiglio federale a fissare principi per una prassi uniforme nell'intera Amministrazione federale. Tale prassi si era imposta poiché, in relazione alle operazioni di esportazione (di capitale) con il Sudafrica, erano coinvolti più dipartimenti e quindi gli stessi atti si trovano negli archivi di più dipartimenti così come presso la Banca nazionale, anch'essa coinvolta nelle discussioni. Affinché le imprese svizzere implicate nella procedura giudiziaria negli USA non fossero svantaggiate rispetto ad altre imprese, il Consiglio federale si è visto costretto a rifiutare provvisoriamente la consultazione di determinati dossier riguardanti operazioni in capitale e altre operazioni di esportazione verso il Sudafrica. Prima di prendere questa decisione, all'interno dell'Amministrazione si è analizzato la situazione, stabilendo le posizioni da adottare e si sono chiarite diverse questioni di ordine giuridico.

2. L'accesso ai documenti che contengono i nomi di imprese che hanno partecipato a operazioni commerciali in Sudafrica o che contengono informazioni relative a operazioni in capitale o altre operazioni d'esportazione costituirebbe uno svantaggio per le imprese svizzere poiché secondo la prassi delle autorità all'estero preposte agli archivi, di regola non possono essere raccolte informazioni su altre imprese accusate senza adire le vie legali. A causa della loro più facile accessibilità, durante il processo le pratiche commerciali delle imprese svizzere sarebbero quindi diffuse con maggiori dettagli di quelle di imprese straniere anch'esse oggetto di rivendicazioni per vie legali. Di conseguenza le imprese svizzere accusate potrebbero vedersi attribuire un ruolo distorto che, oggettivamente, sarebbe ingiusto.

Oltre a rappresentanti dell'economia, prima di prendere una decisione, è stata ascoltata anche la direzione del PNR 42+.

3. Il Consiglio federale non ha mai azzardato previsioni sul risultato di un processo né lo farà mai. La decisione sulla prassi per la consultazione degli atti è stata presa indipendentemente dalle prospettive di successo delle azioni collettive.

Perlomeno, il Consiglio federale ha preso posizione in tal senso già dopo che l'avvocato statunitense Ed Fagan aveva intentato l'azione, affermando di non ritenere opportuno che tribunali stranieri giudichino questo tipo di questioni. In occasione del suo discorso al Parlamento sudafricano del 15 aprile 2003 e nell'ambito della sua visita in Svizzera del 10 giugno 2003, il presidente Mbeki ha fermamente sostenuto l'opinione secondo cui queste accuse non ricoprono l'interesse del Sudafrica, che il suo Paese non ha bisogno dell'aiuto di altri Paesi per elaborare il proprio passato, ma che occorrerebbero piuttosto aiuti per il presente e il futuro. Il Consiglio federale non ha nulla da aggiungere a queste chiare affermazioni del presidente sudafricano. Alla fine di luglio 2003, è stato inoltre reso noto che il Governo sudafricano, con uno scritto giurato del suo ministro della giustizia, ha intercesso presso il giudice incaricato di New York affinché le azioni siano respinte, poiché esse non ricoprirebbero gli interessi del suo Paese.

4./5. La legge federale sull'archiviazione (LAr) prevede che documenti custoditi nell'Archivio federale abbiano di principio un termine di protezione di 30 anni, che per determinati atti (art. 11 e 12 LAr) può essere prorogato. Durante questo termine di protezione i servizi mittenti possono, su richiesta, accordare il diritto di consultare gli atti qualora non vi si opponga alcuna prescrizione legale, né alcun interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione. La LAr prevede espressamente che la consultazione può essere subordinata a oneri e condizioni. Essa prevede inoltre la possibilità di prorogare il termine di protezione, in particolare se interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione si oppongono a una consultazione (art. 12 LAr). Pertanto, per la consultazione di atti durante il termine di protezione o durante la proroga i richiedenti hanno dovuto presentare una domanda già prima della decisione del Consiglio federale del mese di aprile 2003. Le domande sono state valutate dai servizi mittenti nei singoli dipartimenti secondo i principi della LAr che in seguito hanno fornito la loro risposta. La decisione del Consiglio federale non ha apportato alcun cambiamento a questa procedura prescritta dal legislatore.

Il Consiglio federale si è per contro espresso a favore di una prassi più restrittiva e di una proroga del termine di protezione per determinati atti. Finché non erano state intentate le azioni negli Stati Uniti, l'Amministrazione federale seguiva, nel quadro delle disposizioni legali e sulla base del decreto del Consiglio federale del 3 maggio 2000 (mandato per il PNR 42+ "Relazioni tra la Svizzera e il Sudafrica"), una prassi liberale e concedeva in modo generoso la consultazione - subordinata a oneri e condizioni - degli atti durante il termine di protezione. Dato che, dopo l'inoltro delle azioni collettive, l'interesse della ricerca è contrapposto a interessi privati concreti nonché al pericolo di richieste di risarcimento alla Confederazione da parte di imprese, banche e loro clienti, la prassi di consultazione è stata resa più severa, affinché le imprese svizzere oggetto di rivendicazioni per vie legali sottostessero alle stesse condizioni nella procedura giuridica americana. Ora le richieste di consultazione di atti esaminati in relazione al Sudafrica e contenenti documenti che menzionano, in relazione a operazioni in capitale o altre operazioni di esportazione, banche o altre imprese con il loro nome, vengono respinte. Questa prassi vale anche per i rispettivi atti che risalgono a oltre trent'anni fa (proroga del termine di protezione al 1° gennaio 1960).

L'Archivio federale, in stretta collaborazione con i servizi interessati che gestiscono gli atti, ha redatto un promemoria che è consultabile sul sito internet dell'Archivio federale e che spiega dettagliatamente l'attuazione del decreto del Consiglio federale del 16 aprile 2003. In questo documento si trova anche un elenco degli atti che sottostanno a un termine di protezione prorogato. A questi atti non è tanto applicato un divieto generale di consultazione, quanto per la consultazione deve essere presentata una domanda. Le domande vengono valutate secondo gli stessi criteri applicati alle domande per la consultazione di atti durante il termine di protezione di 30 anni.

Secondo la decisione del Consiglio federale dell'aprile del 2003 la prassi di consultazione più severa verrà espressamente applicata solo temporaneamente, e periodicamente si esaminerà se le condizioni quadro permettono nuovamente una consultazione degli archivi meno severa.

6. Un'inchiesta effettuata presso 11 ambasciate svizzere sulla regolamentazione della consultazione degli archivi applicata nei rispettivi Paesi ha mostrato che di regola gli atti sottostanno a un termine di protezione, prevalentemente di 30 anni. Durante il termine di protezione l'accesso agli atti è regolamentato in modi diversi. Proprio negli Stati Uniti, dove numerose imprese sono coinvolte in azioni collettive, la maggior parte degli atti dell'amministrazione statunitense, che riguardano aspetti specifici della posizione del governo degli USA nella politica commerciale e delle sanzioni nei confronti del Sudafrica non sono finora consultabili. Inoltre, la procedura di autorizzazione per la consultazione degli atti durante il termine di protezione comporta lunghe attese e costi. Anche in Gran Bretagna, Francia e Italia è pressoché impossibile consultare gli atti durante il termine di protezione. Per contro in Norvegia è facile accedere a documenti anche più recenti. Nello stesso Sudafrica la prassi di consultazione degli archivi non è uniforme. Di principio si persegue una prassi liberale, benché vi siano eccezioni nel caso dei verbali delle sedute di Gabinetto e nel caso in cui vengano messi in pericolo la sicurezza, le relazioni internazionali e il benessere economico del Paese. Determinati settori dell'archivio, fra cui alcuni che interessano la ricerca svizzera, sono quindi completamente inaccessibili. Inoltre, difficoltà di natura logistica impediscono effettivamente di accedere ad altri settori. L'inchiesta del DFAE ha altresì mostrato che - ad eccezione del Sudafrica - in nessuno dei Paesi analizzati sono stati condotti lavori di ricerca paragonabili a quelli del PRN 42+ oppure è stata introdotta una regolamentazione speciale per l'accesso agli atti concernenti il Sudafrica.

7. Il Consiglio federale ha emanato questa prassi di accesso temporanea più severa a causa dei possibili svantaggi a danno di imprese svizzere nel quadro delle azioni collettive intentate negli USA. La decisione non è stata influenzata da altri motivi. Conformemente al suo decreto il Consiglio federale riesaminerà la fondatezza del divieto parziale di consultazione dopo che saranno concluse definitivamente le azioni negli USA. Esso dovrà rispettare il principio della trasparenza, come è stato il caso al momento in cui sono state intentate le cause.

Come già menzionato, gli atti riguardanti l'esportazione di capitale che si trovano nell'Archivio federale furono all'origine della decisione del Consiglio federale del 16 aprile 2003. L'obiettivo del Consiglio federale era solo di conseguire una prassi uniforme di consultazione all'interno dell'Amministrazione federale. La tesi suggerita da FACTS, secondo cui il Consiglio federale avrebbe voluto proteggere se stesso o l'Amministrazione non è corretta. Questo tipo di considerazioni non ha avuto alcuna importanza nella preparazione della decisione di aprile.

8. Come il Consiglio federale ha già spiegato in altre occasioni, vi è un gruppo di lavoro interdipartimentale "Relazioni tra la Svizzera e il Sudafrica" diretto dal DFAE. Per la tematica specifica dell'accesso agli archivi è stato formato un nuovo gruppo di lavoro interdipartimentale ad hoc. La direzione di questo gruppo è affidata al DFF e vi sono rappresentati l'Archivio federale nonché quei servizi di DFF, DFAE, DFE, DDPS e della BNS che trattano questioni in materia di accesso ad archivi. Anche rappresentanti del DFGP sono stati invitati ad alcune sedute che hanno avuto luogo tra ottobre 2002 e marzo 2003.

Risposta del Consiglio federale.